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Legge

L.R. Puglia 14/2022

Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di popolazione e consulenza oncogenetica.

Normativa regionaleL.R. Puglia 14/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge pugliese potenzia lo screening di popolazione per il tumore al colon-retto, estendendolo ai 45-75 anni con test fecale biennale, inviti della ASL e regole su rifiuto, mancato ritiro del kit e sanzioni. Prevede inoltre percorsi di consulenza oncogenetica e una copertura finanziaria dedicata. L’art. 16 è stato però dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nel 2023.

Screening colon-retto e consulenza oncogenetica

Tumore al colon-retto: potenziamento dello screening di popolazione e consulenza oncogenetica

La legge disciplina, per la Regione Puglia, misure di rafforzamento dello screening organizzato per la diagnosi precoce del tumore al colon-retto e interventi connessi alla consulenza oncogenetica. L’impianto si muove nel rispetto della normativa statale e dei LEA, con regole operative sui destinatari, sugli inviti, sull’adesione e sulle conseguenze del mancato rispetto degli appuntamenti.

Finalità e quadro di riferimento

La finalità principale è potenziare il programma di screening di popolazione per la diagnosi precoce del tumore al colon-retto, mediante integrazione e modifica delle disposizioni amministrative vigenti. La disciplina richiama espressamente il rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali di assistenza definiti dai DPCM 29 novembre 2001 e 12 gennaio 2017.

Destinatari dello screening e periodicità

Lo screening è rivolto a tutta la popolazione tra 45 e 75 anni, mediante un test di selezione da effettuarsi nelle strutture sanitarie pubbliche. Il test è ripetuto ogni due anni.

Per la fascia di età superiore ai 75 anni, la valutazione su tipologia del test e periodicità è rimessa al medico di medicina generale, in base alle condizioni generali di salute.

Sono esclusi dal programma:

  • i pazienti già affetti da tumore al colon-retto, titolari dei codici di esenzione 048 e 009;
  • i soggetti con malattie infiammatorie croniche intestinali;
  • coloro che abbiano eseguito una colonscopia con esito negativo o un intervento chirurgico sul colon negli ultimi cinque anni.

Invio degli inviti e modalità operative

L’ASL territorialmente competente invia tempestivamente alla popolazione interessata l’invito all’esecuzione del test, che consiste nella ricerca del sangue occulto nelle feci. Il kit è ritirato e consegnato presso le farmacie convenzionate.

La lettera di invito deve contenere ogni elemento utile a consentire il contatto anche in forma telematica. Restano ferme le cause e le modalità di esclusione, sospensione e riattivazione previste dalle disposizioni amministrative vigenti.

In caso di esito negativo del test, la comunicazione deve indicare la data del test successivo e le modalità di esecuzione previste dalla disciplina regionale.

In caso di esito positivo, la persona è contattata dal Centro di screening della ASL competente e indirizzata a data fissa al servizio di endoscopia dei presidi ospedalieri pubblici per gli approfondimenti diagnostici e l’eventuale presa in carico.

Rifiuto del test, mancato ritiro del kit e sanzioni

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito, oppure dalla data del test successivo, è possibile rifiutare formalmente la sottoposizione al test. Il rifiuto non impedisce il successivo invio dell’invito alla scadenza del biennio, salvo nuovo rifiuto espresso.

Se il kit non viene ritirato e consegnato entro 45 giorni dal ricevimento dell’invito, oppure dalla scadenza del test successivo, la ASL applica la sanzione pecuniaria prevista per le mancate disdette, salvo giustificazione documentata per motivi di salute o gravi motivi familiari, oppure salvo prova di aver già eseguito l’esame nei due anni precedenti con esito negativo o una colonscopia negativa negli ultimi cinque anni.

La sanzione è revocata se, entro il termine fissato per il pagamento, viene presentata al CUP la documentazione che attesta l’avvenuta esecuzione del test. Se il test è eseguito fuori dal programma organizzato e la documentazione viene presentata, il soggetto viene inserito nel programma di screening periodico. Non si applica la sanzione quando ricorrono le ordinarie cause di giustificazione previste per la gestione delle prenotazioni.

Regime di consulenza oncogenetica

La legge contempla anche misure per la consulenza oncogenetica, quale componente del percorso di prevenzione e gestione del rischio oncologico connesso al tumore al colon-retto, nell’ambito della programmazione regionale.

Aspetti finanziari

La legge prevede una copertura finanziaria dedicata per l’attuazione delle misure introdotte, da iscriversi nei pertinenti stanziamenti regionali secondo la disciplina della legge stessa.

Attualità e limiti di efficacia

L’atto risulta ancora formalmente vigente, ma è da tenere presente che l’articolo 16 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 134 del 2023. Per il resto, la disciplina conserva rilievo operativo nel territorio della Regione Puglia per l’organizzazione dello screening e delle misure collegate.

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