L.R. Puglia 20/2022
Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 20/2022 promuove il riuso del patrimonio edilizio esistente e disciplina, nei limiti fissati dai Comuni e nel rispetto del PPTR, ampliamenti e demolizioni-ricostruzioni anche con cambio d’uso. Molte disposizioni del capo I risultano però abrogate dalla l.r. 36/2023; il testo conserva soprattutto rilievo storico.
Norme regionali pugliesi per il riuso e la riqualificazione edilizia, con disciplina degli ampliamenti e delle demolizioni-ricostruzioni
Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia in Puglia
La legge regionale Puglia n. 20 del 16 agosto 2022 disciplinava interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione al contenimento del consumo di suolo, al miglioramento energetico e alla tutela paesaggistica. Il testo consolidato mostrato evidenzia però che il Capo I e i relativi articoli 1, 2 e 3 sono stati abrogati dalla l.r. 36/2023, art. 8, comma 1, sicché la disciplina riportata ha oggi rilievo sostanzialmente storico.
Finalità generali
La legge mirava a promuovere la riqualificazione e il riuso dell’edilizia esistente per:
- migliorare la qualità architettonica e ambientale dello spazio abitabile;
- aumentare la sicurezza statica e igienico-funzionale;
- migliorare le prestazioni energetiche dei manufatti;
- favorire la riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato;
- contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici.
I Comuni erano chiamati a orientare la pianificazione urbanistica verso il riuso del patrimonio esistente e la riduzione delle nuove superfici destinate a insediamenti, anche mediante i meccanismi della l.r. 18/2019 sulla perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo.
Ambito oggettivo e tipologie di intervento
La disciplina riguardava gli interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione, con o senza mutamento della destinazione d’uso, riferiti al patrimonio edilizio esistente riconducibile alle lettere d) e f) dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001.
La legge precisava che le definizioni utilizzate si intendevano coerenti con il Testo unico dell’edilizia e con la facoltà prevista dall’art. 2-bis, comma 1, del d.P.R. 380/2001.
Individuazione degli ambiti comunali
I Comuni dovevano individuare, con deliberazione del Consiglio comunale corredata da elaborati grafici, specifici ambiti edificati solo all’interno delle zone omogenee B e C del d.m. 1444/1968, anche nei programmi di fabbricazione, caratterizzati da degrado, sottoutilizzo o abbandono del patrimonio edilizio esistente.
In tali ambiti potevano essere consentiti interventi di riuso e riqualificazione su immobili con qualsiasi destinazione, con esito finale:
- residenziale;
- oppure, se gli usi preesistenti erano legittimi o legittimati, nei medesimi usi preesistenti.
La deliberazione seguiva il procedimento di cui alla l.r. 20/2001, art. 12, comma 3, lett. e).
Regole particolari per i contesti rurali
La deliberazione comunale poteva estendere alcune possibilità anche agli edifici residenziali ubicati nelle zone omogenee E, prevedendo:
- ampliamenti fino al 20%;
- demolizione e ricostruzione fino al 35% e comunque non oltre 200 metri cubi.
Tali interventi erano subordinati al risanamento igienico-sanitario o alla riqualificazione energetica dell’intero edificio, con salto di almeno due classi energetiche, oppure, se l’ampliamento non fosse stato possibile, al conseguimento della classe energetica più alta. La verifica doveva essere dimostrata con attestato di prestazione energetica prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato in forma asseverata.
Restava inoltre richiesto il rispetto della tutela paesaggistica del PPTR, con incremento della superficie permeabile del lotto e miglioramento delle connessioni ecologiche esistenti.
Limiti e computo delle volumetrie
La legge prevedeva che:
- fossero computabili solo i volumi legittimamente realizzati;
- le volumetrie oggetto di condono o sanatoria straordinaria ex leggi 47/1985, 724/1994 e d.l. 269/2003 convertito nella l. 326/2003 fossero incluse nel calcolo della volumetria complessiva esistente;
- fossero computati anche i volumi esistenti per i quali fosse riconosciuto lo stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001;
- il calcolo delle volumetrie fosse effettuato sulla base dei titoli edilizi del fabbricato, compresi quelli rilasciati in sanatoria ordinaria o straordinaria.
Rispettop del piano paesaggistico e titoli abilitativi
Gli interventi non potevano derogare la pianificazione paesaggistica del PPTR e dovevano rispettarne prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive tecniche.
Il rilascio dei titoli edilizi era preceduto, se necessario:
- dall’autorizzazione paesaggistica;
- oppure dall’accertamento di compatibilità paesaggistica previsto dal PPTR.
Ampliamenti degli edifici residenziali e misti
Per gli edifici a destinazione residenziale e mista residenziale-altri usi, individuati secondo la disciplina comunale, erano previsti ampliamenti una sola volta, entro:
- il 20% della volumetria complessiva;
- e comunque non oltre 300 metri cubi.
L’ampliamento doveva essere contiguo all’edificio, anche in sopraelevazione, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime della strumentazione urbanistica comunale; in mancanza, si applicavano i limiti del d.m. 1444/1968.
L’immobile ampliato, o la singola unità ampliata, doveva ottenere il salto di almeno due classi energetiche, o, se ciò non fosse stato possibile, la classe più alta conseguibile, con attestazione energetica asseverata prima e dopo l’intervento.
La volumetria finale doveva essere destinata a residenza e a usi strettamente connessi, comprendendo:
- esercizi di vicinato;
- laboratori per arti e mestieri;
- locali per imprese artigiane diretti a servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione di beni di consumo durevoli o di edifici, o alla produzione di beni artistici. Restavano esclusi gli usi rumorosi, inquinanti o comunque molesti.
Standard urbanistici e monetizzazione
Per il rispetto del d.m. 1444/1968, in alternativa alla cessione delle aree a standard, i Comuni potevano consentire la monetizzazione. Le somme dovevano essere destinate alla realizzazione di standard urbanistici, con priorità assoluta, in chiave di riduzione dei cambiamenti climatici, a interventi di rinaturalizzazione e forestazione su suoli interamente permeabili, in coerenza con gli obiettivi della rete ecologica regionale e del patto città-campagna del PPTR.
Stato attuale della disciplina
Nel testo consolidato fornito, il Capo I e gli articoli 1, 2 e 3 risultano abrogati dalla l.r. 36/2023. Di conseguenza, la normativa qui riassunta non appare oggi operativa come disciplina vigente di riferimento, pur restando utile per ricostruzioni storiche o per atti sorti nel periodo di vigenza.
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