Sentenza del 07/06/2019 n. 15459 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 su immobili conferiti in un fondo patrimoniale. Ha dedotto, da un lato, la nullità dell'iscrizione per il sopravvenuto annullamento delle intimazioni di pagamento relative alle cartelle e, dall'altro, la violazione degli artt. 167 e 170 c.c., sostenendo che i beni del fondo patrimoniale non fossero aggredibili per debiti tributari estranei ai bisogni della famiglia. Ha inoltre lamentato l'omessa e incomprensibile valutazione della documentazione prodotta per dimostrare l'opponibilità del fondo all'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che l'intimazione di pagamento non costituisce il presupposto dell'iscrizione ipotecaria, il cui presupposto è la cartella di pagamento, e che l'annullamento dell'intimazione non rende automaticamente nulla o invalida l'ipoteca. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, stabilendo che l'art. 170 c.c. si applica anche all'iscrizione ipotecaria non volontaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, per verificare l'opponibilità del fondo patrimoniale e l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina l'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione a garanzia dei crediti tributari. L'iscrizione presuppone la cartella di pagamento e non necessariamente una successiva intimazione di pagamento, purché siano state rispettate le garanzie di contraddittorio previste.
Art. 170 del codice civile
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La limitazione di responsabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale opera anche rispetto all'iscrizione ipotecaria esattoriale. L'iscrizione è legittima soltanto se il debito tributario è strumentale ai bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni.
Art. 167 del codice civile
Rileva ai fini della costituzione del fondo patrimoniale e della verifica della sua regolarità e opponibilità ai terzi, elementi che il contribuente deve dimostrare.
Art. 112 del codice di procedura civile
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la sentenza regionale avesse comunque fornito una risposta sulla dedotta invalidità derivante dall'annullamento delle intimazioni.
Art. 132 del codice di procedura civile
Richiede una motivazione comprensibile della decisione. La Corte ha ritenuto incomprensibile la motivazione con cui il giudice regionale aveva omesso di esaminare la documentazione relativa all'opponibilità del fondo patrimoniale.
Massime di principio
- L'annullamento di un'intimazione di pagamento non comporta automaticamente l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, se la cartella costituisce ancora il titolo del credito e l'iscrizione è stata preceduta dalle comunicazioni necessarie.
- Il divieto previsto dall'art. 170 c.c. per i beni del fondo patrimoniale può essere fatto valere anche contro l'ipoteca esattoriale, non soltanto contro l'esecuzione forzata.
- Il contribuente che invoca la protezione del fondo patrimoniale deve provare la regolare costituzione e l'opponibilità del fondo al creditore, oltre a dimostrare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia.
- La natura tributaria del debito non determina da sola né la sua inclusione né la sua esclusione dai bisogni della famiglia: occorre esaminare concretamente il fatto generatore dell'obbligazione e la sua finalità.
- Il giudice deve esaminare in modo specifico la documentazione decisiva prodotta dal contribuente; una motivazione che ometta tale esame o risulti incomprensibile può comportare la cassazione con rinvio.
- La pronuncia non ha annullato definitivamente l'ipoteca, ma ha riconosciuto la necessità di un nuovo esame dei presupposti di opponibilità del fondo e dell'estraneità del debito ai bisogni familiari.
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