L.R. Emilia-Romagna 6/2022
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2007, N. 23 (COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2014, N. 21 (NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna 27 maggio 2022, n. 6 modifica la l.r. n. 23/2007 sopprimendo una lettera dell’art. 2, comma 1, e interviene sulla l.r. n. 21/2014 fissando la finestra ordinaria delle elezioni regionali tra il 15 aprile e il 15 giugno, salvo normativa statale. In caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti elettorali sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale.
Modifiche alla disciplina della Consulta di garanzia statutaria e delle elezioni regionali
Modifiche alla Consulta di garanzia statutaria e alla disciplina delle elezioni regionali
La legge regionale Emilia-Romagna 27 maggio 2022, n. 6 interviene su due discipline regionali distinte: l’organizzazione della Consulta di garanzia statutaria e le regole per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta. La norma ha portata limitata al territorio della Regione Emilia-Romagna.
Intervento sulla Consulta di garanzia statutaria
Viene modificata la legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23, con la soppressione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2. Il testo fornito non consente di ricostruire il contenuto originario della lettera soppressa, ma l’effetto è la sua eliminazione dall’elenco normativo delle disposizioni relative alla Consulta.
Disciplina delle elezioni regionali
La legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 viene modificata nell’articolo 16, con la sostituzione dei commi 2 e 3.
La nuova disciplina stabilisce che, ferma restando la normativa statale vigente in materia, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi regionali si svolgono nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno. Si tratta quindi della finestra temporale ordinaria per la convocazione delle elezioni regionali in Emilia-Romagna.
Cessazione anticipata della legislatura
In caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti previsti dal comma 1 dell’articolo 16 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale, secondo quanto richiamato dagli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b), dello Statuto.
Profili temporali e applicabilità
La legge non contiene una disciplina transitoria specifica né prevede termini diversi di efficacia. Le disposizioni incidono sulla disciplina vigente dal momento della loro entrata in vigore e sono rilevanti per la programmazione delle consultazioni elettorali regionali successive.
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