Ordinanza ingiunzione o revoca n. 628 del 23/10/2025
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accerta che il Comune di Curtarolo ha trattato illecitamente dati personali mediante videosorveglianza installata sulla pubblica via e ha poi utilizzato tali immagini, nonché ulteriori riprese effettuate tramite un collaboratore, per finalità disciplinari nei confronti di una dipendente. Le principali criticità riguardano la mancanza di una base giuridica adeguata per alcuni trattamenti, l’omessa o inadeguata informativa, la mancata DPIA e la violazione delle garanzie sul controllo a distanza dei lavoratori. Il Comune è sanzionato complessivamente per 15.000 euro, con pubblicazione del provvedimento.
Comune di Curtarolo: videosorveglianza sulla pubblica via e uso illecito di filmati per controlli disciplinari su dipendenti
Comune di Curtarolo: videosorveglianza pubblica e uso di riprese per controlli disciplinari
Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali posto in essere dal Comune di Curtarolo mediante un sistema di videosorveglianza installato sulla pubblica via e l’ulteriore impiego di immagini video nei confronti di una ex dipendente per finalità disciplinari. Il procedimento trae origine da un reclamo dell’interessata e da una segnalazione circa l’assenza di adeguata informativa e di altri adempimenti privacy connessi all’impianto video.
Origine del procedimento e attività istruttoria
La reclamante ha riferito che il Comune avrebbe utilizzato, in un procedimento disciplinare, immagini video e fotografiche acquisite in modo illegittimo. Ha inoltre segnalato che una ripresa di sé durante il periodo di malattia sarebbe stata commissionata dalla Sindaca a un privato/collaboratore e trasmessa tramite applicazione di messaggistica all’utenza personale della stessa.
Nel corso dell’istruttoria il Comune ha chiarito di aver affidato la gestione operativa del sistema di videosorveglianza alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, di avere installato diverse telecamere sulla pubblica via e due dispositivi con lettura automatica delle targhe, e di aver perseguito finalità di sicurezza urbana, tutela del patrimonio, sicurezza stradale, tutela ambientale, polizia amministrativa e attività di polizia giudiziaria. Ha inoltre dichiarato di aver avviato la redazione della DPIA e di aver poi acquisito immagini da utilizzare in sede disciplinare.
Videosorveglianza sulla pubblica via: base giuridica e limiti
Il Garante ricorda che i trattamenti video effettuati da soggetti pubblici sono leciti solo se necessari per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, nel rispetto degli artt. 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice.
Nel caso concreto, l’Autorità rileva che:
- la finalità di sicurezza urbana può essere perseguita solo nel quadro della disciplina di settore e previa stipula di un patto con la Prefettura territorialmente competente;
- il patto richiamato dal Comune era successivo all’installazione di alcune telecamere e comunque generico nell’individuazione delle aree sorvegliate;
- la finalità di prevenzione, indagine e accertamento dei reati non può giustificare ex ante l’installazione di telecamere per la videosorveglianza generale della pubblica via;
- la finalità di tutela ambientale e polizia amministrativa non era sorretta da una specifica base normativa idonea e non poteva essere perseguita con lo stesso impianto ad ampio raggio;
- per i dispositivi con lettura automatica delle targhe il Comune non ha dimostrato l’impiego di apparecchi omologati per le finalità di revisione, assicurazione e contestazione differita, né l’uso come mero supporto agli agenti presenti.
Da ciò deriva la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, e 2-ter del Codice.
Trasparenza e informativa agli interessati
Il Garante accerta anche la violazione degli obblighi di trasparenza. Il Comune aveva dichiarato di aver installato i cartelli informativi solo dopo l’avvio dell’istruttoria; in ogni caso, la segnaletica risultava inadeguata perché riportava indicazioni generiche, non individuava correttamente il titolare, non indicava in modo preciso le finalità, non menzionava i diritti degli interessati e non rinviava correttamente all’informativa completa.
L’informativa di secondo livello, pubblicata sul sito, è stata ritenuta tardiva e inidonea a sostituire l’informativa ex artt. 12 e 13 GDPR, anche perché si trattava di un regolamento della Federazione e non dell’informativa del titolare. È quindi confermata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 13 GDPR.
Valutazione di impatto sulla protezione dei dati
L’Autorità sottolinea che il Comune era tenuto a svolgere una DPIA prima dell’avvio del trattamento, in quanto si trattava di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico e, in parte, di monitoraggio del luogo di lavoro tramite telecamera che inquadrava anche l’ingresso della casa comunale.
Poiché il Comune aveva solo iniziato a redigere la valutazione di impatto e non l’aveva conclusa prima dell’avvio del trattamento, viene accertata la violazione dell’art. 35 GDPR.
Uso delle immagini per finalità disciplinari nel rapporto di lavoro
Una parte centrale del provvedimento riguarda l’utilizzo delle immagini di videosorveglianza per verificare le presunte assenze ingiustificate della dipendente e sostenere contestazioni disciplinari culminate nel licenziamento senza preavviso.
Il Garante ritiene che il trattamento fosse incompatibile con la finalità originaria di sicurezza urbana. Le immagini, raccolte per presidiare la pubblica via, non potevano essere riutilizzate per controlli disciplinari senza una autonoma base giuridica e senza il rispetto delle garanzie previste dall’art. 4 della l. 300/1970. L’impiego delle riprese si pone dunque in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, 88 GDPR e 114 del Codice, oltre che delle garanzie in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
L’Autorità respinge la tesi del Comune secondo cui l’acquisizione dei filmati integrerebbe una notizia di reato o un’attività di polizia giudiziaria: la visione delle immagini era avvenuta in qualità di datore di lavoro per verificare la correttezza del rapporto lavorativo; solo successivamente la Sindaca aveva presentato una denuncia-querela, poi archiviata.
Riprese effettuate da un collaboratore durante la malattia
Il provvedimento esamina anche il diverso episodio in cui, su incarico della Sindaca, un collaboratore comunale aveva ripreso la reclamante mentre si trovava all’esterno durante il periodo di malattia, trasmettendo il video alla Sindaca tramite applicazione di messaggistica istantanea.
Il Garante ritiene che il Comune abbia effettuato un’attività di accertamento in merito a comportamenti della dipendente al di fuori dell’orario di lavoro senza servirsi di investigatori professionali e senza alcuna base giuridica idonea. Viene richiamato il divieto di indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore, di cui all’art. 8 della l. 300/1970, all’art. 10 del d.lgs. 276/2003 e all’art. 113 del Codice.
L’Autorità richiama inoltre la disciplina sulle visite fiscali e osserva che, in presenza di dubbi sullo stato di malattia, il Comune avrebbe dovuto attivare gli strumenti ordinari di controllo previsti dall’ordinamento, non ricorrendo a riprese video informali e invasive.
Valutazione complessiva e criteri sanzionatori
Il Garante distingue due condotte ai fini sanzionatori:
- la videosorveglianza sulla pubblica via, con violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, 12, par. 1, 13 e 35 GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice;
- l’uso dei dispositivi video in ambito lavorativo e disciplinare, con violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, 12, par. 1, 13, 35 e 88 GDPR, nonché degli artt. 113 e 114 del Codice.
Per la prima condotta il Garante qualifica la gravità come media, valorizzando la parziale collaborazione del Comune, l’assenza di precedenti e le ridotte dimensioni dell’ente, e determina la sanzione in 5.000 euro. Per la seconda condotta la gravità è ritenuta alta, anche per l’impatto sulla sfera personale e lavorativa dell’interessata e per l’invasività del controllo, con sanzione quantificata in 10.000 euro.
Dispositivo
Il Garante:
- dichiara l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Curtarolo;
- ordina il pagamento complessivo di 15.000 euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
- precisa che il contravventore può definire la controversia pagando, entro 30 giorni, metà della sanzione comminata;
- ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione, in difetto di definizione agevolata;
- dispone la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e la pubblicazione del provvedimento.
È inoltre previsto il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo di una ex dipendente del Comune e da una segnalazione all’Autorità. La reclamante lamenta l’uso illecito di immagini video e fotografiche in un procedimento disciplinare, oltre alla ripresa di sua immagine durante la malattia e alla carenza di cartelli informativi e adempimenti privacy nell’impianto di videosorveglianza comunale.
Videosorveglianza sulla pubblica via
Il Comune aveva installato un sistema di videosorveglianza sulla pubblica via, con gestione tecnica affidata alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, e ulteriori dispositivi con lettura automatica delle targhe. Il Garante ritiene che i trattamenti non fossero assistiti da una base giuridica adeguata per tutte le finalità invocate, in particolare per sicurezza urbana, tutela ambientale/polizia amministrativa e lettura targhe, e che il patto con la Prefettura non fosse sufficientemente specifico.
Informativa e trasparenza
L’Autorità accerta l’omessa o tardiva apposizione della segnaletica di primo livello, nonché l’inadeguatezza dei cartelli utilizzati, privi di elementi essenziali come titolare, finalità precise, diritti degli interessati e rinvio all’informativa completa. Anche l’informativa di secondo livello risulta tardiva e comunque non idonea a sostituire l’informativa ex artt. 12 e 13 GDPR.
Valutazione di impatto e sicurezza urbana
Il Comune avrebbe dovuto effettuare una DPIA prima dell’avvio del trattamento, trattandosi di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico e, in parte, di monitoraggio del contesto lavorativo. La valutazione di impatto era solo iniziata e non conclusa, con conseguente violazione dell’art. 35 GDPR.
Uso dei filmati per fini disciplinari
Il Comune ha utilizzato immagini di videosorveglianza installate per sicurezza urbana per verificare presunte assenze ingiustificate e supportare contestazioni disciplinari fino al licenziamento senza preavviso della dipendente. Il Garante qualifica il trattamento come incompatibile con la finalità originaria, privo di base giuridica autonoma e in violazione anche delle garanzie dell’art. 4 Statuto dei lavoratori, dell’art. 88 GDPR e dell’art. 114 Codice.
Riprese tramite collaboratore e violazione del divieto di indagini sul lavoratore
In un diverso episodio la Sindaca ha incaricato un collaboratore comunale di riprendere la dipendente al di fuori del luogo e dell’orario di lavoro durante la malattia, trasmettendo il video su un’app di messaggistica. Il Garante ravvisa un trattamento illecito, svolto senza ricorrere a soggetti professionalmente abilitati e in violazione del divieto di indagini su fatti non rilevanti ai fini dell’attitudine professionale, richiamando gli artt. 8 l. 300/1970, 10 d.lgs. 276/2003, 113 Codice e le regole deontologiche per investigazioni difensive.
Sanzione e pubblicazione
Il Garante dichiara l’illiceità del trattamento e ordina al Comune il pagamento complessivo di 15.000 euro: 5.000 euro per la condotta relativa alla videosorveglianza sulla pubblica via e 10.000 euro per l’impiego dei dispositivi video in ambito lavorativo e disciplinare. Dispone inoltre la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e la pubblicazione del provvedimento.
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