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Circolare

Circolare numero 165 del 28-12-2010

Trasmissione del documento portatile P1, denominato “Nota riepilogativa delle decisioni attinenti alla pensione”, a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari.Premessa - Iter procedurale - Istruzioni operative.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette il formulario comunitario P1, da utilizzare come documento portatile e nota riepilogativa delle decisioni pensionistiche adottate dalle istituzioni coinvolte nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Viene descritto l’iter procedurale: ogni istituzione comunica al richiedente la propria decisione, l’istituzione di contatto raccoglie e riassume le decisioni tramite il PAPER SED P7000 e notifica il tutto al richiedente con il P1. Se il richiedente ritiene che la combinazione delle decisioni abbia inciso negativamente sui suoi diritti, può chiedere la revisione alle istituzioni interessate entro i termini previsti dalle rispettive legislazioni, che decorrono dalla ricezione del P1. In via operativa, in attesa dell’automazione, le sedi devono usare il modello P1 compilabile disponibile anche nella cartella UE del sito FTP.

Formulario comunitario P1 – nota riepilogativa delle decisioni attinenti alla pensione

Formulario comunitario P1 per la nota riepilogativa delle decisioni pensionistiche

La circolare comunica alle strutture operative la disponibilità del formulario comunitario P1, destinato a riepilogare le decisioni adottate dalle istituzioni coinvolte nei procedimenti pensionistici nell’ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il documento assume anche la funzione di documento portatile da consegnare all’interessato.

Quadro normativo e decorrenza delle nuove regole

La nota si colloca nel sistema introdotto dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal relativo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, applicabili dal 1° maggio 2010 per le prestazioni pensionistiche. In particolare, vengono richiamati gli articoli da 44 a 60 del regolamento di base e da 43 a 53 del regolamento di applicazione.

Ruolo dell’istituzione di contatto e flusso delle comunicazioni

Ai sensi dell’articolo 48 del regolamento di applicazione, ogni istituzione comunica al richiedente la decisione assunta secondo la propria legislazione, indicando anche mezzi e termini per il ricorso. Successivamente, l’istituzione di contatto raccoglie le decisioni delle istituzioni interessate e le sintetizza in una nota riepilogativa da trasmettere alle altre istituzioni mediante il PAPER SED P7000; durante il periodo transitorio, per l’INPS continua a essere utilizzato l’E211.

Notifica al richiedente tramite il formulario P1

La nota riepilogativa elaborata dall’istituzione di contatto viene notificata al richiedente attraverso il formulario P1. Il modulo consente quindi all’interessato di ricevere una rappresentazione unitaria delle decisioni adottate nel procedimento pensionistico e di valutare l’eventuale incidenza congiunta delle diverse determinazioni.

Revisione delle decisioni e tutela dell’interessato

Qualora il richiedente rilevi che l’interazione tra due o più decisioni abbia inciso negativamente sui propri diritti, può domandare la revisione delle decisioni alle istituzioni direttamente interessate. La richiesta deve essere presentata nei termini previsti dalle rispettive legislazioni, che decorrono dalla data di ricezione del P1 e sono indicati nelle decisioni nazionali; in futuro tali termini saranno richiamati nel PAPER SED P6000. L’esito del riesame deve essere comunicato per iscritto all’interessato.

Istruzioni operative per le sedi

In attesa dell’automazione della stazione di lavoro delle Convenzioni Internazionali, le sedi devono utilizzare l’allegato P1 fornito in versione compilabile dai competenti organismi comunitari. Il modello è reso disponibile anche nella CARTELLA UE del sito FTP ad uso degli operatori del settore.

Punti principali

Oggetto e finalità del formulario P1

La circolare, in continuità con le precedenti n. 82 e n. 88 del 2010, comunica la disponibilità del formulario comunitario P1, denominato "Nota riepilogativa delle decisioni attinenti alla pensione". Il modulo serve a riepilogare le decisioni adottate dalle istituzioni interessate in materia pensionistica ed è qualificato anche come documento portatile, cioè certificazione da rilasciare all’interessato.

Quadro normativo di riferimento

Il testo si colloca nell’ambito delle nuove disposizioni sulle prestazioni pensionistiche applicabili dal 1° maggio 2010, contenute in particolare negli articoli da 44 a 60 del regolamento (CE) n. 883/2004 e da 43 a 53 del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.

Iter procedurale e comunicazione delle decisioni

Ai sensi dell’articolo 48 del regolamento di applicazione, ciascuna istituzione comunica al richiedente la decisione assunta secondo la legislazione che applica, indicando mezzi e termini per l’eventuale ricorso. L’istituzione di contatto, ricevute le decisioni delle varie istituzioni coinvolte, trasmette alle altre una nota riepilogativa tramite PAPER SED P7000; per l’INPS, nel periodo transitorio, resta previsto l’utilizzo dell’E211. La nota riepilogativa è poi notificata al richiedente tramite il formulario P1.

Revisione delle decisioni e termini

Se dalla nota riepilogativa emerge che l’interazione tra due o più decisioni ha prodotto effetti negativi sui diritti dell’interessato, il richiedente può chiedere la revisione delle decisioni alle istituzioni direttamente interessate. La richiesta deve essere presentata entro i termini stabiliti dalle rispettive legislazioni, indicati nelle decisioni nazionali e, in futuro, nel PAPER SED P6000. Tali termini decorrono dalla data di ricezione del P1 e l’esito del riesame deve essere comunicato per iscritto al richiedente.

Indicazioni operative per le sedi

In attesa dell’implementazione della stazione di lavoro delle Convenzioni Internazionali, che consentirà l’emissione automatizzata del formulario, le sedi devono utilizzare l’allegato P1 in versione compilabile, disponibile anche nella CARTELLA UE del sito FTP dedicato agli operatori del settore.

Testo integrale

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