Messaggio numero 25599 del 26-09-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS conferma il ripristino della riduzione contributiva per l’edilizia fino al 31 dicembre 2006, richiede alle imprese la dichiarazione della Cassa edile sui versamenti dell’anno precedente e precisa che la dichiarazione può essere prodotta entro il 31 dicembre. Segnala inoltre che per l’anno in corso non è ancora stato emanato il decreto interministeriale necessario per rendere operativo il beneficio.
Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia
Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia
Il messaggio INPS n. 25599 del 26 settembre 2006 riguarda la disciplina della riduzione contributiva applicabile al settore dell’edilizia ai sensi dell’art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come successivamente modificato. L’istituto riepiloga gli adempimenti richiesti alle imprese e richiama i limiti operativi del beneficio per l’anno 2006.
Ambito normativo e durata del beneficio
L’INPS ricorda che l’art. 2, comma 3, della legge n. 266/2002 ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, già prevista dall’art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995. Il messaggio si colloca quindi nell’ambito della continuità applicativa di tale agevolazione contributiva.
Adempimenti richiesti alle imprese
Con riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori da parte dei datori di lavoro alle Casse edili, viene confermato che le imprese devono trasmettere alle sedi INPS la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile. Tale documento deve attestare che, nell’anno solare precedente, l’impresa ha effettuato i versamenti dovuti alla Cassa edile.
In sintesi, l’adempimento richiesto consiste nella produzione della dichiarazione della Cassa edile quale prova della regolarità dei versamenti effettuati nell’anno precedente.
Termine per la produzione della dichiarazione
L’Istituto precisa che la dichiarazione della Cassa edile può essere prodotta dalle aziende entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Il messaggio non indica ulteriori termini intermedi o modalità procedurali specifiche oltre a tale scadenza.
Stato di operatività del beneficio per l’anno in corso
Viene inoltre segnalato che, per l’anno in corso, non è ancora stato definito l’apposito decreto interministeriale richiesto dalla legge ai fini dell’operatività del beneficio. Il messaggio evidenzia quindi che l’agevolazione, pur richiamata come vigente fino al 31 dicembre 2006, è subordinata alla definizione del necessario decreto attuativo.
Rinvii e precedenti indicazioni
In nota viene richiamato che le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nell’anno 2005 erano già state fornite con la circolare n. 61 del 21 aprile 2006. Il documento richiama inoltre la previsione dell’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995 convertito in legge n. 341/1995 in relazione all’obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse edili.
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