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Messaggio

Messaggio numero 26504 del 05-10-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce che, per i titolari di assegno straordinario a carico del Fondo di solidarietà, l’assegno per il nucleo familiare è erogabile dal Fondo stesso con decorrenza dal 1° gennaio 2003. Vengono indicati i soggetti interessati, la necessità di presentare domanda con la dichiarazione reddituale e l’utilizzo della modulistica già in uso per analoghe prestazioni pensionistiche.

Assegni al nucleo familiare su prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per ex dipendenti AAMS/ETI

Corresponsione degli assegni al nucleo familiare sulle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà

Il messaggio riguarda l’applicazione delle modifiche introdotte al regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all’ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante. L’INPS precisa modalità, decorrenza e soggetti interessati alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sulle prestazioni straordinarie.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama il decreto ministeriale 28 aprile 2006, n. 225, pubblicato in G.U. n. 156 del 7 luglio 2006, che ha modificato il regolamento del Fondo di solidarietà di cui al DM 88/2002.

In particolare, il nuovo assetto prevede che il Fondo di solidarietà provveda a erogare, qualora ne ricorrano le condizioni di legge e nella misura prevista dalle norme vigenti, l’assegno per il nucleo familiare con onere a carico del Fondo stesso, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c-bis del DM 88/2002.

Modalità di finanziamento

L’INPS chiarisce che il contributo straordinario versato mensilmente dall’azienda, a titolo di provvista anticipata per la copertura degli assegni straordinari, deve includere anche gli assegni per il nucleo familiare.

Decorrenza dell’applicazione

Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, con delibera del 14 settembre 2006, ha stabilito che la norma si applica fin dall’istituzione del Fondo, fissata al 1° gennaio 2003.

Ne consegue che i lavoratori titolari di assegno straordinario a carico del Fondo possono presentare domanda di assegno per il nucleo familiare per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2003 in poi.

Soggetti interessati

Sono interessati i lavoratori titolari di assegno straordinario riconducibili alla categoria indicata nel messaggio, ossia:

  • assegno straordinario cat. 029 – VOESO;
  • codice azienda esodante = 0099, memorizzato nel campo GP1CENTCRD del database.

Domanda e documentazione

La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica già in uso presso l’Istituto per la richiesta di analoga prestazione sulla pensione.

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione reddituale relativa agli anni interessati.

Aggiornamenti procedurali e pubblicità del messaggio

L’INPS segnala che seguiranno successive comunicazioni in merito al rilascio degli aggiornamenti delle procedure informatiche.

Il messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

Testo integrale

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