Ordinanza n. 257/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. U.0062094 del 23.10.2025, avente a oggetto “Comunicazione dell’esito negativo della valutazione dell’istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua spagnola”, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha comunicato alla Mediaform Educational Qualifications and International Assessments Società Cooperativa Sociale il rigetto dell’istanza di accreditamento n. 110 del 29.06.2024, presentata al fine di ottenere l’inclusione nell’elenco dei soggetti qualificati per il rilascio di certificazioni linguistico-comunicative in lingua straniera, con particolare riguardo alla lingua spagnola; - della nota prot. n. U.0150222 del 2.07.2025, avente a oggetto “Comunicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 bis L. 241/1990 ed all’art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62, dell’esito negativo della valutazione dell’istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua spagnola”, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, ha comunicato alla Mediaform Educational Qualifications 2 and International Assessments Società Cooperativa Sociale, il preavviso di rigetto dell’istanza di accreditamento n. 110 del 29.06.2024, presentata al fine di ottenere l’inclusione nell’elenco dei soggetti qualificati per il rilascio di certificazioni linguistico-comunicative in lingua straniera, con particolare riguardo alla lingua spagnola; - del Verbale n. 4 del 27.05.2025 della Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.M. n. 62/2022 per la valutazione della domanda n. 110/2024, inoltrata da Mediaform Educational Qualifications and International Assessments Società Cooperativa Sociale in data 29.06.2024, ai fini dell’inclusione nell’elenco dei soggetti qualificati per il rilascio di certificazioni linguistico comunicative in lingua straniera, con particolare riguardo alla lingua spagnola; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’accreditamento quale ente certificatore per il rilascio di certificazioni linguistico-comunicative in lingua spagnola, connesso preavviso di rigetto e verbale della commissione di valutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (ente certificatore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell’istanza di accreditamento presentata per essere inclusa nell’elenco dei soggetti qualificati al rilascio di certificazioni linguistico-comunicative in lingua straniera, con particolare riferimento alla lingua spagnola. Sono stati altresì impugnati il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 5, comma 5, d.m. 10 marzo 2022, n. 62, il verbale della commissione incaricata della valutazione e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate richiedono una cognizione piena e non possono essere definite mediante la sommaria delibazione cautelare. La ricorrente aveva inoltre presentato un’istanza di accesso agli atti del 26 ottobre 2025, chiedendo gli atti istruttori, i verbali e le schede di valutazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non mediante sospensione immediata degli atti impugnati, ma ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ritenendo che le questioni dedotte richiedano una cognizione piena. Ha inoltre disposto che il Ministero depositi gli atti istruttori, i verbali e le schede di valutazione richiesti con l’istanza di accesso del 26 ottobre 2025 e fornisca chiarimenti scritti sui fatti di causa, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudice ha avvertito che l’eventuale mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 17 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base normativa del preavviso di rigetto dell’istanza di accreditamento.
art. 5, comma 5, d.m. 10 marzo 2022, n. 62
Richiamato insieme all’art. 10-bis l. 241/1990 per la comunicazione dell’esito negativo della valutazione dell’istanza di accreditamento.
art. 6 d.m. 10 marzo 2022, n. 62
Richiamato quale disposizione in base alla quale è stata nominata la commissione incaricata della valutazione della domanda di accreditamento.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; la misura è stata concessa ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 64 c.p.a.
Richiamato per la possibile valutazione processuale della mancata produzione degli atti e dei chiarimenti ordinati dal giudice.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla domanda cautelare richiede una cognizione piena incompatibile con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, il giudice può accogliere la domanda ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza anticipare la decisione sull’illegittimità degli atti impugnati.
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può disporre la produzione degli atti istruttori e dei documenti rilevanti per la controversia, nonché chiedere chiarimenti scritti all’amministrazione, assegnando un termine e avvertendo che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
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