Ordinanza n. 12/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza n. 2443 del 21.10.2025, prot. n. 188814/25, successivamente conosciuta, con la quale il Sindaco del Comune di Lecce ha ingiunto al ricorrente (oltreché alla sig.ra Antonella Della Torre), in qualità di proprietario e responsabile, «entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica della presente di ripristinare la sicurezza e la stabilità del muro di confine secondo le prescrizioni della Soprintendenza e a rimuovere a la [rectius la: n.d.r.] causa di tale instabilità e cedimento con l’avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza nel termine prescritto, il bene e l’area di sedime sono acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune così come disposto dal comma 3 dell’art. 31 del d.P.R. 06/06/2001 n. 380. Vieppiù, l’accertamento dell’inottemperanza alla presente ordinanza di demolizione delle opere edilizie abusive nel termine assegnato comporta anche l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00, così come disposto dal comma 4-bis del d.P.R. 06/06/2001 n. 380 e dal Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 103 del 20/12/2016»; - della p.e.c. del 21.10.2025 con la quale l’intimata A.C. ha trasmesso al ricorrente la predetta ordinanza n. 2443/’25; - del verbale (ove esistente e, comunque, non conosciuto dal ricorrente, il quale formula espressa istanza istruttoria con riserva di proporre motivi ulteriori e aggiunti all’esito della relativa conoscenza) del sopralluogo tenutosi il 28.4.2025 in via Adua nn. 30-32 a Lecce con la presenza dell’A.C., della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto nonché delle parti interessate con i rispettivi tecnici; - ove occorra, dell’ordinanza n. 1298 del 30.5.2025, prot. n. 101325 del 30.5.2025, con la quale il Sindaco dell’A.C. intimata ha (inter alia) ingiunto al ricorrente, «in qualità di proprietario del giardino di pertinenza dell’immobile sito in via Adua n. 30, l’immediata ulteriore messa in sicurezza del muro dissestato e pericolante di confine con la proprietà della sig.ra Della Torre Antonella sita in via Adua n. 34 ed il non utilizzo dell’area del giardino dove insiste la piscina, delimitata con il nastro bianco rosso, sia l’immediata messa in sicurezza del muro prospiciente il marciapiede pubblico di via Adua compreso tra i numeri civici numeri civici 30 e 34, già delimitato con transenne metalliche e nastro bianco-rosso, sino al ripristino delle originarie condizioni di sicurezza»; - della nota prot. n. 0012121-P del 1°.7.2025 (nella gravata ordinanza n. 2443/’25 questo atto soprintendentizio è erroneamente indicato con il prot. n. 11154 del 17.6.2025), con la quale SABAP ha preso «atto delle risultanze del sopralluogo con il nucleo di vigilanza» dell’A.C. del 28.5.2025 (ciò si legge sempre nella contestata ordinanza n. 2443/’25); - del verbale (ove esistente e, comunque, non conosciuto dal ricorrente, il quale formula espressa istanza istruttoria con riserva di proporre motivi ulteriori e aggiunti all’esito della relativa conoscenza) del sopralluogo tenutosi il 28.5.2025 in via Adua nn. 30-32 a Lecce con la presenza dell’A.C., della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, dei VV.F. di Lecce nonché delle parti interessate con i rispettivi tecnici; - della nota prot. n. 0009263-P del 20.5.2025 con la quale SABAP, all’esito del predetto sopralluogo del 28.4.2025, ha informato gli interessati (ivi incluso il ricorrente) che «la Scrivente, ai fini delle valutazioni di competenza in merito allo stato dei luoghi delle proprietà confinanti, insistenti sulle mura della città, ha necessità di effettuare ulteriore sopralluogo»; - della nota prot. n. 111217 del 16.6.2025 con la quale, a seguito del sopralluogo congiunto del 28.5.2025, l’A.C. ha comunicato: «dagli accertamenti risulta che il posizionamento della vasca, delle dimensioni di mt. 2,00 x 5,00 x mt. 1,00 di H acqua, ha verosimilmente contribuito, per effetto del proprio peso, all’inclinazione della muratura interna di confine, già priva di idonea fondazione e della muratura prospiciente l’area pubblica di via Adua» (questa nota comunale è ignota al ricorrente, il quale formula qui istanza istruttoria con espressa riserva di proporre motivi ulteriori e aggiunti all’esito della conoscenza); - ove occorra e nei soli limiti dell’interesse, della «scheda statica – rapporto d’intervento» prot. n. 2752/1 del 28.5.2025 redatto dai VV.F. Comando di Lecce in relazione al sopralluogo del 28.5.2025; - nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di messa in sicurezza e ripristino della sicurezza e stabilità di un muro di confine, con previsione dell’acquisizione gratuita dell’area e dell’irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale con cui gli è stato ingiunto, quale proprietario e responsabile, di ripristinare la sicurezza e la stabilità del muro di confine secondo le prescrizioni della Soprintendenza e di rimuovere la causa dell’instabilità e del cedimento. L’ordinanza richiamava, in caso di mancata ottemperanza, l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui una precedente ordinanza di messa in sicurezza, le note della Soprintendenza, una comunicazione comunale sugli accertamenti tecnici, i sopralluoghi congiunti e la scheda statica dei Vigili del Fuoco. Dal testo dell’ordinanza cautelare non emergono in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti, anche perché il ricorrente aveva formulato istanze istruttorie e riserva di proporre motivi aggiunti dopo la conoscenza di alcuni atti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione interinale degli atti impugnati nei sensi e nei limiti precisati in motivazione. La misura è stata giustificata dalla natura del pregiudizio dedotto, con particolare riferimento agli eventuali effetti acquisitivi derivanti dagli atti, e dall’esigenza di consentire una decisione di merito su una situazione ancora integra. Il Collegio ha inoltre ritenuto che le questioni poste dal ricorso necessitassero di ulteriore approfondimento. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza del mese di marzo 2027. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
il bene e l’area di sedime sono acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune
La norma è richiamata nell’ordinanza impugnata quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di ripristino o demolizione; il TAR ha considerato rilevante, ai fini cautelari, il possibile effetto acquisitivo.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00
La disposizione è richiamata nell’ordinanza comunale quale base della sanzione prevista in caso di mancata ottemperanza.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale della domanda cautelare incidentale e dell’ordinanza di sospensione adottata dal TAR.
Massime di principio
- Quando l’atto amministrativo impugnato può produrre effetti acquisitivi sulla proprietà privata, il possibile pregiudizio derivante da tali effetti assume rilievo ai fini della tutela cautelare e può giustificare la sospensione interinale dell’atto.
- La tutela cautelare può essere accordata, anche senza una definizione anticipata della fondatezza dei singoli motivi, quando le questioni dedotte richiedano ulteriore approfondimento e sia opportuno preservare una situazione di fatto integra in vista della decisione di merito.
- La sospensione cautelare può essere disposta nei sensi e nei limiti necessari a impedire gli effetti pregiudizievoli dell’atto, senza comportare una definitiva valutazione di merito sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →