Cassazione Civile, Ordinanza n. 16389/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore, già dipendente comunale in servizio prima del 31 dicembre 1995, chiedeva che la retribuzione di posizione percepita in modo fisso e continuativo quale responsabile di area fosse inclusa nella base di calcolo dell'indennità premio di fine servizio. La Corte d'appello aveva accertato la percezione stabile dell'emolumento e la sua inclusione nel trattamento pensionistico, ma ne aveva escluso la rilevanza per il calcolo dell'indennità di fine servizio, richiamando un orientamento interpretativo restrittivo dell'art. 11, comma 5, L. 152/1968. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 11, comma 5, L. 152/1968, nonché dell'art. 49, comma 1, lett. f), del CCNL enti locali 14.09.2020, sostenendo che la retribuzione di posizione, prevista dal CCNL e destinata a remunerare funzioni di direzione di unità organizzative complesse, dovesse essere computata nel trattamento di fine rapporto/fine servizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto. Ha affermato che, ai fini della determinazione dell'indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, la retribuzione contributiva è solo quella derivante dagli emolumenti tassativamente indicati dall'art. 11, comma 5, L. 152/1968, con interpretazione restrittiva della nozione di stipendio o salario. La retribuzione di posizione, pur prevista dalla contrattazione collettiva e anche se connotata da continuità, non rientra tra tali voci e non può essere introdotta nel calcolo dell'indennità di fine servizio per via contrattuale, poiché i contratti collettivi non possono incidere sui rapporti previdenziali in assenza di specifica abilitazione legislativa. È stato inoltre precisato che la disciplina dell'art. 2 L. 335/1995, relativa ai trattamenti di fine servizio per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996, non si estende ai dipendenti già in servizio al 31 dicembre 1995, per i quali la contrattazione collettiva disciplina solo le modalità applicative della riforma e non può modificare in modo puntuale la base di calcolo della prestazione previdenziale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; disposto altresì l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, L. 152/1968
L'indennità premio di servizio dei dipendenti degli enti locali si commisura alla retribuzione contributiva individuata dalla legge, non dalla contrattazione collettiva in senso ampio.
art. 11, comma 5, L. 152/1968
L'elencazione degli emolumenti utili alla base di calcolo è tassativa e la nozione di stipendio o salario va letta in senso restrittivo, limitata alle voci specificamente menzionate.
art. 49, comma 1, lett. f), CCNL enti locali 14.09.2020
La previsione contrattuale richiamata dal ricorrente non può incidere sulla disciplina legale dell'indennità premio di servizio né includere voci non previste dalla legge.
art. 8, art. 9 e art. 10, CCNL enti locali 31.03.1999
La retribuzione di posizione è emolumento contrattualmente previsto per remunerare funzioni di direzione di unità organizzative complesse.
art. 2, commi 5, 6 e 7, L. 335/1995
Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 i trattamenti di fine servizio sono regolati secondo l'art. 2120 c.c.; per il personale già in servizio al 31 dicembre 1995 la contrattazione collettiva opera solo sulle modalità applicative della riforma, non su singole integrazioni della base di calcolo.
art. 2120 c.c.
È il modello di riferimento per i trattamenti di fine rapporto richiamato dalla riforma per i neoassunti del pubblico impiego, non per i lavoratori già in servizio prima del 1996.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei trattamenti di fine servizio dei dipendenti degli enti locali assunti prima del 1° gennaio 1996, la base di calcolo è determinata esclusivamente dagli emolumenti tassativamente indicati dalla legge; l'elencazione non è suscettibile di ampliamento analogico o per interpretazione estensiva.
- La contrattazione collettiva non può modificare rapporti previdenziali disciplinati da norme imperative né estendere la base di computo di prestazioni pubblicistiche se non vi è una specifica delega legislativa.
- La circostanza che un emolumento sia percepito con continuità e sia rilevante ai fini pensionistici non comporta automaticamente la sua computabilità nell'indennità premio di servizio, se esso non rientra tra le voci previste dalla disciplina legale applicabile.
- Per il personale pubblico già in servizio al 31 dicembre 1995, la riforma introdotta dalla L. 335/1995 non si traduce in una piena applicazione dell'art. 2120 c.c., ma richiede solo l'adeguamento delle modalità applicative della nuova disciplina.
- In materia previdenziale, il giudice deve attenersi alla qualificazione legale degli emolumenti e non alla sola denominazione o funzione economica della voce retributiva prevista dal contratto collettivo.
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