Deliberazione n. 75 del 13/02/2025
Provvedimento del 13 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso. Le misure urgenti avevano disposto l’immediata adozione di cautele per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e la conservazione, a soli fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi. La decisione finale si limita alla ratifica delle determinazioni dirigenziali adottate in via d’urgenza.
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice (revenge porn)
Ratifica di provvedimenti urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, concernente il rischio di diffusione non consensuale di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Contesto e base normativa
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni relative al cosiddetto revenge porn e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e destinatari dell’intervento
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Grindr, rappresentando il fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti la riguardanti potessero essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza il suo consenso tramite piattaforme digitali.
Misure urgenti adottate il 31 gennaio 2025
A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni d’urgenza, poi trasmesse il 31 gennaio 2025 ai gestori delle piattaforme. In particolare:
- è stata ingiunta a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC l’immediata adozione di misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- la conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- le società dovevano comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Esito finale
Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 29/2025 e 30/2025 adottati d’urgenza il 31 gennaio 2025. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure cautelari e probatorie disposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Segnalazione ex art. 144-bis del Codice
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento urgente sulle piattaforme Facebook, Instagram e Grindr per evitare la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a restare privato.
Adozione di provvedimenti urgenti
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni urgenti il 31 gennaio 2025, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme.
Misure imposte alle piattaforme
Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Grindr LLC è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti nn. 29/2025 e 30/2025 adottati d’urgenza in data 31 gennaio 2025.
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