Prescrizioni del Garante n. 84 del 13/02/2025
Provvedimento del 13 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di una ex dipendente di SEKI s.r.l. relativo al mancato o incompleto riscontro a un'istanza di accesso ai dati personali ex artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, presentata anche per verificare la gestione dell'account di posta elettronica aziendale dopo le dimissioni. All'esito dell'istruttoria, l'Autorità ha ritenuto illecito il riscontro iniziale della società, perché parziale e non tempestivo, pur prendendo atto che nel corso del procedimento la documentazione richiesta è stata poi resa disponibile. Non risultano irrogate sanzioni pecuniarie; il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Garante e l'annotazione nel registro interno.
SEKI s.r.l.: riscontro inidoneo a un'istanza di accesso ex art. 15 GDPR di una ex dipendente e mancata tempestività nel fornire la documentazione richiesta
SEKI s.r.l. – riscontro inidoneo a istanza di accesso di ex dipendente
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo di una ex dipendente di SEKI s.r.l. relativo al riscontro ritenuto insufficiente e non tempestivo a un'istanza di accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR, presentata anche per verificare la gestione dell'account di posta elettronica aziendale dopo le dimissioni.
Origine del reclamo e richieste dell'interessata
La reclamante ha riferito di aver notato che l'account di posta elettronica aziendale individualizzato, assegnatole nel corso del rapporto di lavoro, risultava ancora raggiungibile dopo le dimissioni. Per verificare l'effettiva disattivazione dell'account e per esercitare i propri diritti, ha chiesto alla società:
- copia della privacy policy aziendale sulla posta elettronica;
- accesso a tutti i dati contenuti nell'account di posta elettronica nominativa aziendale;
- copia del contratto di assunzione;
- copie delle buste paga dalla data di assunzione al 31/12/2016.
Riscontro della società e vicenda dell'account di posta elettronica
SEKI s.r.l. ha sostenuto di aver disattivato l'account aziendale l'11 maggio 2023, cioè otto giorni dopo la cessazione dell'attività lavorativa, precisando che nel periodo successivo alle dimissioni non era stato consentito accesso da parte di terzi. In fase iniziale la società ha negato la possibilità di dare seguito alla richiesta di accesso ai dati perché l'indirizzo non era più attivo. Successivamente, in sede procedimentale, ha affermato che parte della documentazione richiesta era già nella disponibilità dell'interessata o consultabile su piattaforma aziendale e che i cedolini anteriori al 2014 non erano più conservati per decorso del termine decennale ex art. 2220 c.c.
Istruttoria del Garante e avvio del procedimento
A seguito del reclamo, l'Ufficio ha chiesto chiarimenti alla società. In esito alle valutazioni istruttorie, il 12 febbraio 2024 è stato avviato il procedimento per l'adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, contestando la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR.
Valutazioni sul diritto di accesso ex art. 15 GDPR
Il Garante ha richiamato il principio secondo cui il diritto di accesso consente all'interessato di ottenere conferma del trattamento, copia dei dati personali e informazioni sul trattamento svolto, al fine di verificarne la liceità. L'Autorità ha ricordato che:
- l'art. 15 GDPR riguarda i dati personali disponibili al momento della risposta, ma non esclude il diritto di conoscere i dati trattati in passato;
- i titolari non sono tenuti a fornire dati che non detengono più;
- il fatto che una documentazione sia già stata consegnata o sia consultabile dall'interessato non elimina l'obbligo di fornire un riscontro idoneo all'istanza.
Sono state richiamate anche le Linee guida EDPB sul diritto di accesso e le precedenti indicazioni del Garante in materia di posta elettronica e internet.
Esito del procedimento
All'esito dell'istruttoria, il Garante ha ritenuto che il primo riscontro della società fosse parziale e non idoneo a soddisfare l'istanza ex art. 15 GDPR. Solo nel corso del procedimento, e precisamente il 27 febbraio 2024, SEKI s.r.l. ha messo a disposizione della reclamante la documentazione richiesta, anche tramite la piattaforma aziendale e mediante PEC.
L'Autorità ha quindi dichiarato illecito il trattamento, limitatamente al riscontro inidoneo e tardivo, per violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR.
Misure finali e adempimenti disposti
Il provvedimento dispone:
- la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante;
- l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell'Autorità.
Non risulta irrogata una sanzione pecuniaria. È inoltre indicata la possibilità di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
La vicenda prende avvio dal reclamo presentato il 30 giugno 2023 da una ex dipendente di SEKI s.r.l. ai sensi dell'art. 77 GDPR. L'interessata lamentava che, dopo le dimissioni, l'account di posta elettronica aziendale a lei assegnato sembrava ancora attivo e chiedeva, con un'istanza ex art. 15 GDPR, accesso a tutti i dati contenuti nell'account, oltre a copia della privacy policy aziendale, del contratto di assunzione e delle buste paga fino al 31 dicembre 2016.
Difese della società e prime risposte all'istanza
SEKI s.r.l. ha sostenuto di aver disattivato l'account dell'interessata l'11 maggio 2023, cioè otto giorni dopo la cessazione dell'attività lavorativa, e di non aver consentito accessi di terzi nel periodo intermedio. Quanto alla richiesta di accesso, la società ha inizialmente affermato che l'indirizzo non era più attivo e ha sostenuto, poi, che parte della documentazione fosse già nella disponibilità dell'interessata o visibile sulla piattaforma aziendale, mentre le buste paga antecedenti al 2014 non erano più detenute per decorso del termine di conservazione ex art. 2220 c.c.
Valutazioni del Garante sul diritto di accesso
Il Garante richiama l'art. 15 GDPR e le Linee guida EDPB sul diritto di accesso, chiarendo che il diritto riguarda i dati personali disponibili al momento della risposta ma non cessa con il venir meno della disponibilità di dati già trattati in passato. Tuttavia, i titolari non sono tenuti a fornire dati che non detengono più. Nel caso concreto, l'Autorità osserva che il fatto che la documentazione fosse già stata consegnata o fosse consultabile dall'interessata non esonera il titolare dall'obbligo di dare un riscontro idoneo all'istanza.
Esito dell'istruttoria e illiceità del trattamento
L'Autorità ha ritenuto che il riscontro fornito dalla società alla richiesta ex art. 15 GDPR fosse inidoneo e tardivo, in violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. Solo nel corso del procedimento, in particolare il 27 febbraio 2024, SEKI s.r.l. ha messo a disposizione dell'interessata la documentazione richiesta tramite la piattaforma aziendale e con invio via PEC. Il Garante ha quindi dichiarato l'illiceità del trattamento limitatamente al mancato riscontro iniziale e ha escluso l'archiviazione.
Provvedimenti finali
Il provvedimento rileva l'illiceità del trattamento effettuato da SEKI s.r.l. per la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. Sono disposte la pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità e l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno del Garante. È prevista la possibilità di opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
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