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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 64 del 13/02/2025

Provvedimento del 13 febbraio 2025

Garante Privacy64

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato dal Circolo privato "Allozero" tramite un sistema di videosorveglianza attivo e funzionante, perché privo di idonei cartelli/informative ai sensi dell’art. 13 GDPR e in violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR. Il procedimento trae origine da un controllo della Legione Carabinieri Toscana, poi contestato dalla destinataria, ma l’Autorità ha ritenuto attendibile il verbale di accertamento e ha avviato il procedimento sanzionatorio. Il provvedimento conclude con la dichiarazione di illiceità del trattamento, la pubblicazione sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno delle violazioni.

Circolo privato “Allozero” e presidente: trattamento illecito mediante videosorveglianza senza idonea informativa

Circolo privato "Allozero": trattamento illecito tramite videosorveglianza senza informativa

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il trattamento di dati personali effettuato presso il Circolo privato all’insegna "Allozero", sito in Chiesina Uzzanese (PT), mediante un impianto di videosorveglianza risultato attivo e funzionante ma privo di idonea informativa semplificata/cartelli di avviso. Il procedimento trae origine da un controllo della Legione Carabinieri Toscana – Compagnia di Montecatini Terme e si conclude con la dichiarazione di illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del GDPR.

Origine dell’accertamento e svolgimento del procedimento

Il verbale di accertamento del 19 maggio 2022, trasmesso al Garante il 21 maggio 2022, segnalava la presenza di un sistema di videosorveglianza presso il Circolo privato senza adeguata segnaletica informativa. Successivamente il legale della destinataria contestava l’esito del controllo, producendo documentazione fotografica e sostenendo che i cartelli fossero regolarmente installati. Il Comando dei Carabinieri, a seguito di richiesta istruttoria dell’Ufficio, ha confermato invece che nei controlli del 14 e del 19 maggio 2022 era stata accertata la mancata esposizione dei cartelli sia sulla porta d’ingresso sia negli spazi esterni.

Valore probatorio del verbale di accertamento

L’Autorità richiama l’art. 2700 c.c. per affermare che il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza. Le contestazioni sollevate dalla parte sono state considerate inidonee a superare l’efficacia probatoria dell’atto, poiché la diversa ricostruzione dei fatti avrebbe richiesto l’esperimento della querela di falso. Il Garante evidenzia quindi che la verifica amministrativa non può rimettere in discussione quanto formalmente attestato nel verbale sotto il profilo della percezione diretta dei pubblici ufficiali.

Inquadramento giuridico: videosorveglianza, trasparenza e informativa

Il provvedimento ribadisce che l’uso di sistemi di videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi dell’art. 5 GDPR, in particolare quello di trasparenza. Per tale motivo il titolare è tenuto a rendere gli interessati consapevoli della presenza delle telecamere mediante idonei cartelli informativi, conformi al provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e alle Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento tramite dispositivi video. Le informazioni essenziali devono essere esposte in modo visibile e comprensibile prima dell’ingresso nella zona sorvegliata.

Violazione accertata e dichiarazione di illiceità

Sulla base del verbale e della documentazione acquisita, il Garante ha ritenuto accertato che l’impianto di videosorveglianza fosse in funzione senza le informative richieste dall’art. 13 GDPR. Tale omissione integra una violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR e dell’obbligo informativo previsto dall’art. 13. Ne consegue la declaratoria di illiceità del trattamento effettuato dalla presidente e legale rappresentante del Circolo privato.

Esito finale e misure disposte

Il Garante, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR, ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza installato presso il Circolo privato "Allozero". Il provvedimento dispone inoltre la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, e l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR. È infine indicata la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e contestazione

Il procedimento nasce dal verbale del 19 maggio 2022 redatto dalla Legione Carabinieri Toscana – Compagnia di Montecatini Terme, trasmesso al Garante il 21 maggio 2022. In sede di controllo presso il Circolo privato "Allozero" di Chiesina Uzzanese (PT) è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza senza idonei cartelli informativi. La parte ha contestato l’esito del verbale, allegando fotografie e sostenendo che i cartelli fossero presenti.

Valutazione sull’efficacia probatoria del verbale

Il Garante richiama l’art. 2700 c.c. per ribadire che il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza. Le contestazioni della parte, riferite alla mancata rilevazione dei cartelli, sono state ritenute non idonee a superare quanto accertato nel verbale, non potendo essere risolte in sede amministrativa ma solo, eventualmente, con querela di falso.

Quadro normativo sul trattamento mediante videosorveglianza

L’Autorità ricorda che la videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi dell’art. 5 GDPR, in particolare il principio di trasparenza. Per i sistemi video, il titolare deve predisporre cartelli informativi adeguati secondo il provvedimento generale del 8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019, che prevedono un’informazione di primo livello ben visibile, leggibile e collocata prima dell’accesso all’area sorvegliata.

Accertamento della violazione

Dall’istruttoria è emerso che l’impianto di videosorveglianza era attivo e funzionante ma privo delle informative richieste dall’art. 13 GDPR. Tale omissione è stata qualificata come violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR e dell’obbligo informativo dell’art. 13 GDPR, rendendo illecito il trattamento.

Esito del provvedimento e adempimenti disposti

Il Garante ha dichiarato, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato dalla presidente e legale rappresentante del Circolo privato "Allozero". Il provvedimento dispone inoltre la pubblicazione sul sito istituzionale del Garante, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, nonché l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzatrasparenza e informativasanzioni gdprpubblica amministrazione

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