Ordinanza ingiunzione o revoca n. 63 del 13/02/2025
Provvedimento del 13 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accolto il reclamo di una ex dipendente contro D.e.c. soc. coop., che aveva mantenuto attivo per circa sette mesi l'account email individualizzato assegnato in costanza di rapporto di lavoro, reindirizzando la posta in arrivo verso altro indirizzo aziendale dopo la cessazione del rapporto. L'Autorità ha ritenuto il trattamento illecito per violazione dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione, oltre che dell'obbligo di informativa, poiché la società non aveva fornito una previa informazione idonea sulla gestione della casella dopo la cessazione e aveva adottato una soluzione eccedente rispetto alle finalità dichiarate. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, con ordine di pagamento e pubblicazione del provvedimento.
D.e.c. soc. coop.: trattamento illecito dell'account email aziendale individualizzato di una ex dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro
D.e.c. soc. coop. - trattamento illecito dell'account email aziendale di una ex dipendente
Il Garante per la protezione dei dati personali ha definito il reclamo presentato da una ex lavoratrice nei confronti di D.e.c. soc. coop., relativo alla mancata immediata disattivazione dell'account email individualizzato assegnato in costanza di rapporto di lavoro. Dopo la cessazione del rapporto, la società aveva mantenuto attiva la ricezione della posta tramite reindirizzamento verso altro indirizzo interno per diversi mesi, sostenendo esigenze di continuità dei rapporti con clienti, fornitori e soci e il recupero di comunicazioni e informazioni asseritamente riservate.
Origine del reclamo e attività istruttoria
La reclamante aveva cessato il rapporto di lavoro il 29 settembre 2022 e aveva chiesto la disattivazione dell'account nei giorni 7 e 11 novembre 2022. La società aveva risposto che la casella era già disattivata per le operazioni in uscita e che la posta in arrivo era stata temporaneamente reindirizzata verso altro indirizzo per evitare la perdita di contatti di interesse aziendale. Nel corso dell'istruttoria, la società ha precisato che la lavoratrice avrebbe utilizzato in modo irregolare l'account per inviare all'esterno informazioni riservate e che, dopo la cessazione del rapporto, la casella era rimasta attiva solo per recuperare la posta in arrivo; la disattivazione definitiva sarebbe intervenuta ad aprile 2023.
Valutazione del trattamento effettuato dopo la cessazione del rapporto
L'Autorità ha accertato che la società, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ha mantenuto attivo per circa sette mesi l'account individualizzato, consentendo l'accesso ai messaggi in arrivo tramite reindirizzamento. Tale modalità è stata giudicata non adeguata e non proporzionata rispetto alle finalità dichiarate. Il Garante ha rilevato che la società aveva comunque già predisposto canali diversi per i contatti con clienti e collaboratori e che, per i rapporti con i soci, non risultava giustificato l'uso protratto della casella della ex dipendente. È stato inoltre osservato che non emergeva un nesso tra l'email inviata ai soci prima della cessazione del rapporto e la necessità di mantenere attivo quell'account.
Violazioni contestate
Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento per violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per difetto di correttezza e trasparenza;
- art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, per violazione del principio di minimizzazione;
- art. 13 GDPR, per mancata previa informativa all'interessata circa la gestione dell'account dopo la cessazione del rapporto.
Il regolamento aziendale prodotto dalla società, datato 2 agosto 2016, non disciplinava in modo specifico la gestione della posta elettronica dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Principi e precedenti richiamati
Il provvedimento richiama le Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet del 1 marzo 2007, secondo cui la corrispondenza su un account aziendale individualizzato consente di conoscere informazioni personali dell'interessato. L'Autorità ha inoltre richiamato propri precedenti nei quali, in casi analoghi, è stata considerata conforme ai principi di necessità e minimizzazione la rimozione dell'account dopo la cessazione del rapporto, con disattivazione della casella e adozione di sistemi automatici per informare i terzi e indirizzarli verso canali alternativi.
Sanzione e criteri di quantificazione
Il Garante ha escluso che la violazione potesse essere qualificata come minore e ha valutato la gravità come media, considerando in particolare:
- la natura della violazione, incidente sui principi generali del trattamento;
- la durata, pari a circa sette mesi;
- il grado di responsabilità della società;
- la cooperazione con l'Autorità;
- il fatto che la violazione abbia riguardato una sola interessata;
- l'avvenuta cancellazione della casella email oggetto di reclamo;
- le condizioni economiche del contravventore, valutate sulla base del bilancio 2023.
In applicazione dell'art. 83 GDPR, è stata irrogata a D.e.c. soc. coop. una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. Il Garante ha inoltre disposto la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul proprio sito e l'annotazione delle violazioni nel registro interno dell'Autorità.
Dispositivo
L'Autorità ha dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato da D.e.c. soc. coop. e ha ordinato il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con avvertenza circa la possibilità di definizione agevolata nei limiti previsti dalla legge. È stata infine prevista la pubblicazione del provvedimento e l'indicazione delle modalità di opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento origina dal reclamo della lavoratrice, che lamentava la persistente attivazione dell'indirizzo email individualizzato assegnato nell'ambito del rapporto di lavoro, anche dopo la cessazione dello stesso avvenuta il 29 settembre 2022. La reclamante aveva chiesto la disattivazione dell'account nei giorni 7 e 11 novembre 2022, ma la società aveva risposto che la casella era già disattivata per le operazioni in uscita e soggetta a reindirizzamento verso altro indirizzo temporaneo per non perdere i rapporti con clientela e fornitori.
Difese della società e ricostruzione dei fatti
La società ha sostenuto di avere disattivato l'account per la posta in uscita subito dopo la cessazione del rapporto, lasciando attivo solo il reindirizzamento della posta in arrivo per recuperare comunicazioni di interesse aziendale e informazioni che la lavoratrice avrebbe veicolato all'esterno. In audizione ha aggiunto che la ex dipendente aveva inviato, nell'ultimo giorno di lavoro, una email a tutti i soci con accuse verso i vertici societari; per questo il tecnico informatico avrebbe configurato l'account in modo da consentire il solo recupero della posta in arrivo, e la casella sarebbe stata definitivamente cancellata ad aprile 2023.
Valutazione del Garante sulla liceità del trattamento
L'Autorità ha accertato che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la società ha mantenuto attivo per circa sette mesi l'account individualizzato della reclamante, accedendo al contenuto dei messaggi pervenuti tramite il reindirizzamento. Tale trattamento è stato ritenuto non adeguato e non proporzionato rispetto alle finalità dichiarate, anche perché la società aveva già attivato canali alternativi per i contatti con clienti e collaboratori e perché non è emerso un nesso idoneo tra l'email inviata ai soci e la necessità di mantenere attivo quell'account.
Violazioni accertate e norme richiamate
Il Garante ha ritenuto violate le disposizioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 13 del GDPR. In particolare, sono stati ritenuti violati i principi di correttezza e trasparenza e il principio di minimizzazione, oltre all'obbligo di fornire all'interessata un'informativa preventiva sulle modalità di gestione della posta elettronica in ambito lavorativo dopo la cessazione del rapporto. Il regolamento aziendale prodotto dalla società non prevedeva nulla in proposito.
Riferimenti ai precedenti e criteri di liceità richiamati
Il Garante ha richiamato le Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet del 1 marzo 2007, osservando che l'account aziendale individualizzato consente di conoscere informazioni personali dell'interessato. Ha inoltre richiamato precedenti provvedimenti nei quali è stata ritenuta conforme ai principi di necessità e minimizzazione la rimozione della casella dopo la cessazione del rapporto, con disattivazione dell'account e sistemi automatici per informare i terzi e indicare indirizzi alternativi.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Ritenuta la violazione non minore e valutata la gravità come media, il Garante ha applicato l'art. 83 GDPR, tenendo conto della durata della violazione, del grado di responsabilità, della cooperazione con l'Autorità, del fatto che la violazione ha riguardato una sola interessata e della successiva cancellazione della casella. È stata irrogata a D.e.c. soc. coop. una sanzione di 20.000 euro. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito istituzionale del Garante e l'annotazione nel registro interno.
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