Circolare INAIL n. 33 del 11 aprile 2000
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari. Retribuzioni per l'anno 2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari in via continuativa ed esclusiva, i premi assicurativi INAIL devono essere calcolati dal 1° gennaio 2000 sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto ministeriale 7 gennaio 2000. Tali valori valgono anche per le prestazioni e restano in vigore fino al 31 dicembre 2000, comprese le qualifiche dell’area dirigenziale, in ragione della disciplina speciale richiamata. La circolare richiama inoltre le regole del decreto: ripartizione in 26 giornate nei casi di variazione nel corso del mese, applicazione per quadri, dirigenti e giornalisti in base allo scaglione della retribuzione nazionale corrispondente, e liquidazione del trattamento ordinario di disoccupazione ai rimpatriati sulle medesime retribuzioni convenzionali.
Assicurazione infortuni e malattie professionali dei lavoratori italiani all’estero in paesi extra-UE: retribuzioni convenzionali 2000
Retribuzioni convenzionali 2000 per lavoratori italiani all’estero in paesi extra-UE
La circolare INAIL n. 33 dell’11 aprile 2000 fornisce le istruzioni applicative del decreto ministeriale 7 gennaio 2000 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari. L’obiettivo è definire la base imponibile convenzionale da utilizzare per il calcolo dei premi e per la determinazione delle prestazioni per l’anno 2000.
Quadro normativo e decorrenza
Il provvedimento richiama gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, quale base normativa per la determinazione delle retribuzioni convenzionali. Il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 7 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2000, stabilisce i valori validi dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2000 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2000.
La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2000, i premi assicurativi devono essere calcolati su tali retribuzioni convenzionali e che le prestazioni devono essere ragguagliate ai medesimi valori secondo i criteri vigenti.
Ambito soggettivo e presupposti di applicazione
La disciplina riguarda i lavoratori italiani che prestano attività all’estero in paesi extra-comunitari in modo continuativo ed esclusivo. Le retribuzioni convenzionali sono il parametro da assumere per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie, secondo le tabelle allegate al decreto, che costituiscono parte integrante del provvedimento.
Validità delle retribuzioni convenzionali nel 2000
La circolare richiama l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 314/1997, che collega l’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive alla permanenza in vigore delle retribuzioni convenzionali annuali fissate con decreto ministeriale fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per il 2000 tale regola si applica anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in ragione della specialità della normativa richiamata rispetto a quella introdotta dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 38/2000.
Regole per quadri, dirigenti e giornalisti
Per le categorie dei quadri, dei dirigenti e dei giornalisti, il decreto prevede una specifica modalità di determinazione della fascia imponibile: la retribuzione convenzionale va individuata in base al raffronto con lo scaglione della retribuzione nazionale corrispondente. Le tabelle allegate riportano le fasce e gli importi convenzionali per ciascun settore.
Variazioni nel corso del mese
Il decreto dispone che, in caso di assunzione, cessazione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero nel corso del mese, i valori convenzionali delle tabelle siano divisibili in ragione di 26 giornate. La previsione consente di riproporzionare correttamente la base convenzionale nei casi in cui il rapporto non copra l’intero mese.
Trattamento ordinario di disoccupazione
Un’ulteriore disposizione del decreto stabilisce che sulle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 1 venga liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. La base convenzionale opera quindi anche ai fini della prestazione di disoccupazione.
Importi e tabelle allegate
Le tabelle allegate al decreto fissano le retribuzioni convenzionali per i diversi settori produttivi e professionali, tra cui:
- industria;
- autotrasporto e spedizione merci;
- credito;
- assicurazioni;
- commercio;
- trasporto aereo;
- agricoltura;
- industria cinematografica;
- spettacolo;
- artigianato.
Sono inoltre riportati valori specifici per:
- quadri, con fasce collegate alla retribuzione nazionale per settore;
- dirigenti, con più scaglioni di retribuzione nazionale e corrispondenti valori convenzionali;
- giornalisti, con fasce analoghe di riferimento.
La circolare non introduce regole ulteriori rispetto al decreto, ma ne conferma l’applicazione operativa per tutto l’anno 2000, quale base per premi, prestazioni e gestione dei rapporti di lavoro all’estero dei lavoratori italiani interessati.
Punti principali
Decorrenza e base normativa
Il decreto ministeriale del 7 gennaio 2000, pubblicato in G.U. n. 12 del 17 gennaio 2000, determina le retribuzioni convenzionali per l’anno 2000 ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. La circolare precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i premi assicurativi devono essere calcolati su tali importi convenzionali e che alle stesse basi devono essere commisurate anche le prestazioni secondo i criteri vigenti.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari, limitatamente al lavoro prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva. Le tabelle allegate fissano le retribuzioni convenzionali per i diversi settori e qualifiche, costituendo il parametro unico per il calcolo contributivo dell’anno 2000.
Durata di validità delle retribuzioni convenzionali
In applicazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 314/1997, le retribuzioni convenzionali determinate annualmente con decreto ministeriale restano in vigore fino al 31 dicembre 2000. La circolare evidenzia che ciò vale anche per le qualifiche dell’area dirigenziale, in ragione della specialità della normativa richiamata rispetto a quella introdotta dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 38/2000.
Regole particolari per quadri, dirigenti e giornalisti
Per quadri, dirigenti e giornalisti la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è determinata in base al raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente. Il decreto allega tabelle specifiche per queste categorie, articolate per settore e per fasce di retribuzione nazionale.
Riproporzionamento nei casi di variazione nel mese
I valori convenzionali indicati nelle tabelle, in caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate. La regola consente di determinare il valore convenzionale giornaliero per i casi di presenza non integrale nel periodo di paga.
Trattamento ordinario di disoccupazione
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Il decreto collega quindi tali importi non solo al calcolo dei premi, ma anche alla determinazione della prestazione di disoccupazione per i rimpatriati.
Tabelle delle retribuzioni convenzionali 2000
Le tabelle allegate individuano gli importi per i principali settori: industria, autotrasporto e spedizione merci, credito, assicurazioni, commercio, trasporto aereo, agricoltura, industria cinematografica, spettacolo e artigianato. Sono inoltre riportati i valori specifici per quadri, dirigenti e giornalisti, con fasce di retribuzione nazionale e corrispondenti retribuzioni convenzionali. La circolare richiama tali tabelle come parte integrante del decreto e quindi come base operativa per l’anno 2000.
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