Circolare INAIL n. 32 del 11 aprile 2000
Assicurazione dei lavoratori parasubordinati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende l'assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati che svolgono attività protette ex art. 1 T.U. 1124/1965 o che utilizzano veicoli a motore personalmente condotti non occasionalmente per le proprie mansioni. Definisce i requisiti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, individua alcune fattispecie tipiche e atipiche, disciplina gli adempimenti dei committenti, la determinazione del premio e della base imponibile, il tasso applicabile, i termini di pagamento e le prime istruzioni operative. Per il periodo di prima applicazione fissa inoltre i termini per le denunce e fornisce indicazioni provvisorie sulle prestazioni, con riferimento alla retribuzione minimale di legge.
Assicurazione INAIL dei lavoratori parasubordinati
Assicurazione dei lavoratori parasubordinati
La circolare disciplina l'estensione dell'assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati prevista dall'art. 5 del d.lgs. 38/2000, in attuazione dell'art. 55 della legge 144/1999. Il documento chiarisce quali rapporti rientrino nella tutela, quali attività siano protette, quali adempimenti gravino sui committenti e come vadano calcolati premio, base imponibile e prestazioni.
Quadro normativo e decorrenza
L'intervento si fonda, oltre che sulla legge delega e sul decreto legislativo attuativo, sulle norme del T.U. 1124/1965 e sulla disciplina fiscale dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D.P.R. 917/1986. L'obbligo assicurativo decorre dal 16 marzo 2000. In sede di prima applicazione, le denunce previste dall'art. 12 del T.U. devono essere presentate entro il 15 aprile 2000.
Soggetti assicurati
Rientrano nell'ambito della tutela i percettori dei redditi di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del D.P.R. 917/1986, cioè i soggetti che percepiscono compensi derivanti da uffici di amministratore, sindaco o revisore, da collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La circolare sottolinea che tali rapporti si caratterizzano per l'assenza di subordinazione, per il collegamento funzionale con l'organizzazione del committente, per la continuità dell'attività e per la prevalente personalità dell'apporto lavorativo. In sintesi, il rapporto deve essere:
- svolto senza vincolo di subordinazione;
- unitario e di durata;
- continuativo e non occasionale;
- privo di mezzi organizzati in senso imprenditoriale;
- retribuito con periodicità e importo determinato o determinabile;
- fondato su un contratto o incarico formale accettato dal lavoratore.
Fattispecie tipiche e orientamenti applicativi
La circolare esamina alcune figure ricorrenti, precisando quando la collaborazione sia assicurabile.
Sindaci e revisori
Sono compresi nell'obbligo assicurativo se l'ufficio è affidato a soggetti per i quali l'ordinamento professionale non preveda espressamente tale funzione. È richiamato l'esempio dell'avvocato che svolga la funzione di sindaco. Sono invece esclusi, in linea generale, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, per i quali tale attività rientra nelle funzioni professionali. L'iscrizione al Registro dei revisori contabili non introduce una nuova professione, ma abilita solo all'uso del titolo.
Amministratori di società
Gli amministratori di società sono normalmente ricompresi nella collaborazione coordinata e continuativa, anche se l'incarico è ricoperto da commercialisti o ragionieri. La circolare esclude invece gli amministratori delegati cui siano stati conferiti tutti i poteri di gestione, poiché il loro ruolo tende a coincidere con quello dell'imprenditore e non presenta neppure la forma attenuata del coordinamento continuativo. Se, viceversa, l'amministratore delegato opera con un mandato ordinario del consiglio e deve riferire sull'attività, la collaborazione è riconducibile alla parasubordinazione.
Collegi e commissioni
La partecipazione a collegi e commissioni rientra nella tutela quando ricorrano i requisiti generali del rapporto. È richiamata, tuttavia, un'eccezione per talune attività svolte nell'ambito degli ordini professionali, come nel caso dei geometri componenti del Consiglio nazionale o dei collegi provinciali, ritenute rientranti nell'attività principale autonoma.
Collaboratori di giornali, riviste ed enciclopedie
La circolare distingue tra cessione di opera dell'ingegno, che resta fuori dall'ambito assicurativo, e rapporti di collaborazione per la redazione di contenuti o servizi redazionali. Sono espressamente richiamate attività come correttori di bozze o soggetti che forniscono notizie utili per la stesura degli articoli, considerati collaborazioni coordinate e continuative ai fini assicurativi.
Amministratori di condominio
L'incarico di amministratore di condominio rientra nella parasubordinazione quando è svolto da un condomino o da un soggetto che opera senza spiccata autonomia economico-organizzativa e senza mezzi organizzati. Se, invece, un soggetto amministra sistematicamente più condomìni con organizzazione di mezzi e in forma abituale, l'attività è qualificata come lavoro autonomo abituale, con conseguente reddito professionale e fuori dall'ambito del comma 2.
Soci-amministratori
I soci-amministratori, già assicurati quando operano in via abituale con dipendenza funzionale dalla società, non richiedono l'apertura di una ulteriore posizione assicurativa se l'attività di amministrazione coincide con quella già coperta. La circolare considera la dipendenza funzionale un tratto tipico della parasubordinazione.
Insegnanti
Possono essere ricondotti alla collaborazione coordinata e continuativa i rapporti tra insegnanti e scuole private o pubbliche, purché non integrino lavoro subordinato. L'assenza di subordinazione è desunta, in particolare, da compenso commisurato alla professionalità e alle singole prestazioni, assenza di orario prestabilito, assenza di vincoli e sanzioni disciplinari, libertà didattica e volontà delle parti di escludere la subordinazione.
Individuazione del rapporto
La circolare ribadisce che la qualificazione giuridica del rapporto spetta al giudice, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti. Tuttavia, quando gli elementi emergenti dal rapporto non sono sufficienti, occorre valorizzare la volontà contrattuale delle parti e il reciproco affidamento, secondo gli orientamenti giurisprudenziali richiamati.
Attività protette
Le attività tutelate sono quelle già previste dall'art. 1 del T.U. 1124/1965, integrate dalla conduzione personale di veicoli a motore, purché non occasionale e strumentale alle mansioni. Non è sufficiente, di regola, il semplice uso del veicolo per gli spostamenti casa-lavoro o tra diversi luoghi di lavoro. Analogamente, la tutela si estende all'uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio, ma non alla mera presenza in ambienti in cui tali apparecchi siano utilizzati.
Adempimenti del committente
Il committente, pubblico o privato, compreso lo Stato e gli enti locali, assume tutti gli obblighi del datore di lavoro previsti dal T.U. La gestione per conto di cui all'art. 127 T.U. non si applica a queste collaborazioni.
Gli adempimenti principali sono:
- denuncia di esercizio o di variazione, con apertura di nuova posizione assicurativa se l'attività non è già coperta;
- indicazione dei nominativi dei lavoratori, dei compensi pattuiti e della durata del rapporto;
- pagamento del premio alle scadenze di legge o fissate dall'Istituto;
- denuncia di infortunio e di malattia professionale;
- denuncia di cessazione della lavorazione per la chiusura della posizione assicurativa.
Il modulo allegato alla circolare deve essere compilato e presentato con le denunce per acquisire gli elementi utili alla gestione del rapporto assicurativo.
Premio assicurativo, ripartizione e base imponibile
Il premio è ripartito in misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. Ai fini del calcolo si assumono i compensi effettivamente percepiti, con applicazione del tasso relativo all'attività svolta, salvo quanto previsto dall'art. 116, comma 3, del T.U.
La base imponibile è determinata secondo l'art. 50, comma 8, del D.P.R. 917/1986. In sintesi, coincide con i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto delle somme documentate e rimborsate per viaggio, alloggio e vitto fuori dal territorio comunale, e ridotti forfetariamente del 5% per spese. La riduzione non si applica alla parte di compensi oltre 100 milioni di lire né alle indennità di cessazione del rapporto.
La circolare richiama anche la disciplina introdotta dalla legge 488/1999, che per il 1999 e il 2000 innalza la deduzione forfetaria al 6% e, dal 1° gennaio 2001, al 7%, alle condizioni indicate nel testo.
Limiti annuali e criteri di calcolo
La base imponibile resta soggetta ai limiti minimi e massimi annui previsti dall'art. 116 T.U., indicati nella circolare in lire 21.382.000 quale minimale annuale e lire 39.709.000 quale massimale annuale, con corrispondenti valori mensili di lire 1.781.835 e lire 3.309.085.
I limiti si riferiscono a tutti i compensi percepiti nell'anno dal lavoratore parasubordinato, anche se derivanti da più rapporti, contemporanei o successivi, con lo stesso o con diversi committenti. Per i rapporti di durata inferiore all'anno i valori annuali sono riproporzionati ai mesi o frazioni di mese di durata del rapporto.
La circolare distingue tre ipotesi:
- unico rapporto con un solo committente;
- più rapporti con committenti diversi, totalmente o parzialmente coincidenti;
- più rapporti con un unico committente, totalmente o parzialmente coincidenti.
Nei casi di più rapporti, il collaboratore deve comunicare a ciascun committente i compensi stabiliti per gli altri rapporti contemporaneamente intrattenuti, così da consentire il corretto riparto dell'imponibile contributivo.
Tasso applicabile
Se l'attività del parasubordinato è inserita nel ciclo produttivo dell'azienda, si applica il tasso della posizione assicurativa del committente. Se ciò non avviene, si applica il tasso medio della corrispondente voce di tariffa, eventualmente oscillato secondo le modalità tariffarie vigenti. La circolare cita, come esempi tipici di soggetti privi di posizione assicurativa ai sensi del Titolo I, le imprese agricole e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
Pagamento del premio e regolazione annuale
Poiché la norma non disciplina espressamente il pagamento, la circolare conferma l'applicazione degli artt. 28 e 44 T.U.: pagamento di una rata anticipata sui compensi pattuiti o presunti e regolazione finale sui compensi effettivamente corrisposti al 31 dicembre. In caso di nuova posizione assicurativa, il premio si paga a seguito di richiesta della sede competente, che rilascia il certificato di assicurazione. Se il rapporto viene inserito in una posizione già in essere, la sede può richiedere l'integrazione del premio anticipato.
La regolazione deve essere effettuata in autoliquidazione entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Se i compensi vengono corrisposti dopo il 31 dicembre, il committente deve rettificare le denunce e ricalcolare il dovuto entro il 16 del secondo mese successivo al pagamento.
Registrazioni obbligatorie
Il committente è tenuto anche alle registrazioni obbligatorie sui libri di legge, in coerenza con il richiamo normativo che gli attribuisce tutti gli adempimenti del datore di lavoro. La circolare segnala però che è stato richiesto un chiarimento al Ministero del lavoro sulla possibile semplificazione degli adempimenti, riservandosi istruzioni definitive all'esito del riscontro.
Istruzioni operative per le sedi INAIL
Le sedi competenti devono acquisire e protocollare le denunce presentate dai committenti. Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, le denunce vanno presentate entro il 15 aprile 2000. Operativamente:
- se l'attività non rientra tra quelle già denunciate, si apre una nuova posizione assicurativa con applicazione del tasso corrispondente;
- se l'attività è già compresa in una posizione esistente, si acquisisce la denuncia di variazione e si valuta l'integrazione del premio;
- le informazioni del modulo allegato devono essere utilizzate per la corretta gestione dei rapporti assicurativi.
Prestazioni e criteri provvisori di liquidazione
Per le prestazioni, la circolare rileva che il problema principale riguarda la base di calcolo per l'indennità di temporanea assoluta e per la rendita. Poiché la norma disciplina la base imponibile ai fini contributivi ma non quella indennitaria, e considerata la particolare natura dei compensi parasubordinati, si ritiene provvisoriamente applicabile l'art. 30, quarto comma, del T.U., come modificato dal d.lgs. 38/2000, trattando i parasubordinati come soggetti non percettori di retribuzione fissa o accertabile.
In prima applicazione:
- per la rendita si assume la retribuzione minimale di legge;
- per l'indennità giornaliera di temporanea assoluta la stessa retribuzione minimale, divisa per 300, costituisce la retribuzione giornaliera.
Tale soluzione è dichiaratamente provvisoria e finalizzata a garantire prestazioni almeno pari al minimo di legge, con possibile successivo conguaglio in base all'evoluzione applicativa e giurisprudenziale.
La circolare precisa inoltre che, non coincidendo il soggetto assicurato con l'assicurante, resta applicabile il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 67 del T.U. se il committente non ha adempiuto agli obblighi previsti.
Punti principali
Estensione dell'obbligo assicurativo
L'assicurazione INAIL si applica ai lavoratori parasubordinati indicati dall'art. 49, comma 2, lett. a), del D.P.R. 917/1986, purché svolgano le attività protette dall'art. 1 del T.U. 1124/1965 oppure, per le proprie mansioni, si avvalgano in modo non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti. La decorrenza dell'obbligo e del diritto alle prestazioni è fissata al 16 marzo 2000.
Requisiti della collaborazione coordinata e continuativa
La circolare individua quattro elementi della parasubordinazione: collaborazione, coordinamento, continuità e prevalente natura personale della prestazione. Il rapporto è autonomo ma coordinato con la struttura del committente, non occasionale, privo di mezzi organizzati e con compenso periodico predeterminato o determinabile.
Fattispecie tipiche e casi particolari
Sono esaminati, tra gli altri, sindaci e revisori, amministratori di società, componenti di collegi e commissioni, collaboratori di giornali e riviste, amministratori di condominio, soci-amministratori e insegnanti. Per ciascuna figura la circolare distingue le ipotesi che rientrano nella tutela assicurativa da quelle escluse, anche in base alla disciplina professionale, alla presenza di organizzazione di mezzi o alla riconducibilità dell'attività a lavoro autonomo.
Adempimenti dei committenti
Il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal T.U.: denuncia di esercizio o di variazione, comunicazione dei nominativi, compensi e durata del rapporto, pagamento del premio, denuncia di infortunio e malattia professionale, denuncia di cessazione della lavorazione. Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del decreto le denunce dovevano essere presentate entro il 15 aprile 2000.
Premio, base imponibile e tasso
Il premio è ripartito in misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente. La base imponibile coincide con i compensi effettivamente percepiti, determinati secondo i criteri fiscali dell'art. 50, comma 8, del D.P.R. 917/1986, al netto delle detrazioni previste. Il tasso applicabile è quello dell'azienda se l'attività è inserita nel ciclo produttivo; altrimenti si usa il tasso dell'attività effettivamente svolta.
Pagamento del premio e regolazione
Si confermano le modalità dell'art. 28 e 44 T.U., con rata anticipata su compensi pattuiti o presunti e regolazione a fine anno sui compensi effettivi. La regolazione va effettuata in autoliquidazione entro il 16 febbraio; se vengono pagati compensi successivi al 31 dicembre, le denunce devono essere rettificate entro il 16 del secondo mese successivo al pagamento.
Prestazioni
Per le prestazioni, in attesa di ulteriori chiarimenti, la circolare dispone in via provvisoria di assumere la retribuzione minimale di legge per la rendita e, divisa per 300, per l'indennità di temporanea assoluta. Resta applicabile il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 67 T.U. se il committente non adempie agli obblighi assicurativi.
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