Circolare INAIL n. 37 del 18 aprile 2000
Pagamento dei premi ed accessori modifica del tasso di interesse di rateazione e dilazione. (Decreto del Ministero del Tesoro 16 marzo 2000).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base al decreto ministeriale 16 marzo 2000, il tasso di interesse per la rateazione e la dilazione del pagamento dei premi e accessori INAIL è fissato nella misura del 9,25% con decorrenza dal 9 febbraio 2000. Indica i casi in cui le Strutture territoriali devono applicare il nuovo tasso, sia per le istanze presentate dal 9 febbraio 2000 sia per i piani di rateazione comunicati dalla Sede da tale data in poi, anche se l’istanza era precedente. Precisa inoltre che il nuovo tasso rileva nel calcolo delle sanzioni civili, pari all’interesse di differimento e dilazione aumentato di tre punti.
Modifica del tasso di interesse per rateazione e dilazione dei premi INAIL
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione
La circolare INAIL n. 37 del 18 aprile 2000 informa dell’aggiornamento del tasso di interesse applicabile alle rateazioni e alle dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori, disposto dal decreto del Ministero del Tesoro 16 marzo 2000. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo già richiamato in materia previdenziale e di sanzioni civili.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama le principali fonti che regolano la determinazione dell’interesse dovuto per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e degli accessori di legge:
- decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, articolo 13, relativo alla determinazione del tasso di interesse;
- decreto-legge n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996, articolo 3, comma 4, che prevede una maggiorazione del tasso;
- legge n. 448/1998, articolo 14, che assume il tasso ufficiale di sconto come base per la determinazione del tasso di interesse;
- circolare n. 51/1982 sulle rateazioni e dilazioni;
- circolare n. 14/1998 sul nuovo sistema sanzionatorio.
Nuova misura del tasso
Il decreto ministeriale del 16 marzo 2000 ha fissato il tasso di interesse nella misura del 9,25%, con decorrenza dal 9 febbraio 2000, per i datori di lavoro che beneficiano della rateazione o dilazione del pagamento dei premi e degli accessori dovuti all’INAIL.
Casi di applicazione da parte delle Strutture territoriali
Le Strutture territoriali devono applicare il nuovo tasso nei seguenti casi:
- nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato regolare istanza di rateazione dal 9 febbraio 2000 in avanti;
- quando la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data 9 febbraio 2000 o successiva, anche se l’istanza era stata presentata in precedenza, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 51/1982;
- nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, che risultano pari all’interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti, in base alla circolare n. 14/1998.
Prospetto dei tassi storici
In allegato è riportata una tabella riepilogativa dei tassi fissati e applicati nell’ultimo decennio. Il prospetto consente di ricostruire l’evoluzione delle misure succedutesi nel tempo, fino al nuovo tasso del 9,25% introdotto dal decreto del 16 marzo 2000 e richiamato in circolare.
Punti principali
Nuovo tasso di interesse
Il decreto del Ministero del Tesoro del 16 marzo 2000 ha determinato nella misura del 9,25% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e accessori. La decorrenza stabilita è il 9 febbraio 2000.
Ambito di applicazione da parte delle Strutture territoriali
Le Strutture territoriali devono applicare la nuova misura del tasso: ai datori di lavoro che hanno presentato regolare istanza di rateazione dal 9 febbraio 2000; quando la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data 9 febbraio 2000 o successiva, anche se l’istanza era stata presentata prima; nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, che sono pari all’interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare richiama il decreto del Ministero del Tesoro 16 marzo 2000 e le principali fonti che disciplinano la materia: articolo 13 della legge n. 537/1981, articolo 3, comma 4, della legge n. 402/1996 e articolo 14 della legge n. 448/1998. Richiama inoltre la circolare n. 51/1982 sulle rateazioni e dilazioni e la circolare n. 14/1998 sul nuovo sistema sanzionatorio.
Prospetto riepilogativo dei tassi
È allegata una tabella riepilogativa dei tassi applicati nell’ultimo decennio, con indicazione delle date dei decreti, delle misure percentuali e delle rispettive decorrenze, fino al tasso del 9,25% decorrente dal 21 marzo 2000 per il decreto del 16 marzo 2000.
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