Circolare INAIL n. 23 del 09 marzo 2000
Modalità e criteri per l’attribuzione delle posizioni di Coordinatore generale ed Avvocato generale e di quelle di Coordinatore centrale/territoriale e per l’affidamento e revoca dei relativi incarichi ai professionisti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica una parziale modifica della disciplina INAIL sugli incarichi professionali di coordinamento, già regolata dalla deliberazione n. 1230/1997 e dalla circolare n. 84/1997. Le modifiche adeguano la procedura al nuovo Regolamento di organizzazione, riorganizzano le competenze tra Direttore generale e Direttore centrale Risorse Umane, separano le procedure selettive, eliminano il limite delle tre preferenze, ridefiniscono la redazione della nota illustrativa, aggiornano la composizione delle Commissioni e modificano il criterio di punteggio dell’anzianità. Restano ferme, per il resto, le disposizioni non incompatibili della circolare n. 84/1997.
Modifica delle modalità e criteri per l’attribuzione e la gestione degli incarichi di Coordinatore generale, Avvocato generale e Coordinatore centrale/territoriale
Modalità e criteri per l’attribuzione delle posizioni di Coordinatore generale, Avvocato generale e Coordinatore centrale/territoriale
La circolare interviene sulla disciplina INAIL relativa al conferimento, alla revoca e alla gestione degli incarichi di coordinamento professionale, modificando la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1230/1997. L’intervento è motivato dall’entrata in vigore del Regolamento di organizzazione del 1999 e dall’esigenza di rendere più funzionale il sistema, senza incidere sul quadro contrattuale di riferimento.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare richiama il decreto legislativo n. 479/1994, il DPR n. 367/1997, il Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione n. 232/1999 e l’Ordinamento delle strutture centrali e territoriali approvato con deliberazione n. 248/1999. Viene precisato che il CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999 non ha innovato la materia, poiché gli articoli 35 e 36 risultano identici ai precedenti articoli 72 e 73 del CCNL dell’11 ottobre 1996.
L’obiettivo della modifica è duplice: da un lato, riallineare la procedura al nuovo assetto delle competenze previsto dall’organizzazione interna; dall’altro, semplificare e velocizzare l’attribuzione degli incarichi.
Separazione delle procedure selettive e competenze
Le posizioni di Coordinatore generale, Avvocato generale e quelle di Coordinatore centrale/territoriale sono ora attribuite mediante distinte e susseguenti procedure. La competenza a indire le procedure è attribuita al Direttore centrale Risorse Umane, in luogo del Direttore generale.
Viene inoltre eliminato il riferimento alla Direzione centrale di raccordo, poiché non più coerente con il vigente Regolamento di organizzazione che riconosce autonomia alle Consulenze professionali.
Preferenze del candidato e domanda di partecipazione
È soppressa la previsione del numero massimo di tre preferenze. Il professionista, nella domanda, indica l’ordine di preferenza degli incarichi cui è interessato, e tali preferenze saranno considerate in sede di assegnazione.
Resta fermo che la partecipazione avviene secondo le modalità indicate nella circolare e che gli interessati devono presentare domanda entro il termine fissato nella circolare di indizione della procedura.
Nota illustrativa dell’attività svolta nel triennio precedente
La domanda deve essere corredata da una nota illustrativa dell’attività svolta nel triennio precedente, redatta sulla base dell’allegato tecnico. La circolare ridefinisce i soggetti competenti alla redazione, distinguendo a seconda della struttura di appartenenza e dell’incarico a cui si concorre.
In sintesi, la nota può essere redatta:
- dal Direttore generale, per i partecipanti alle procedure per Coordinatore generale e Avvocato generale;
- dal Direttore centrale Risorse Umane, di concerto con il rispettivo Coordinatore generale o Avvocato generale, per i partecipanti alle procedure di coordinamento centrali e territoriali in forza alle Consulenze centrali e all’Avvocatura generale;
- dal Direttore regionale territorialmente competente, di concerto con il rispettivo Coordinatore generale o Avvocato generale, per i partecipanti alle procedure di coordinamento centrali e territoriali in forza alle Strutture territoriali;
- dal Direttore centrale Risorse Umane, per i coordinamenti del Centro per il Monitoraggio Informatico;
- dal Direttore centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, per i coordinamenti del Centro Professionale per l’Informatica;
- dal Direttore centrale Prevenzione, di concerto con i Coordinatori generali dei rispettivi rami professionali, per il Coordinatore Tecnico dello Staff professionale multidisciplinare della Direzione centrale Prevenzione;
- dai dirigenti preposti alla Direzione provinciale di Bolzano, alla Direzione regionale del Trentino e alla Sede regionale di Aosta, di concerto con il rispettivo Coordinatore generale o Avvocato generale, per i partecipanti alle procedure di coordinamento centrali e territoriali operanti nelle rispettive unità.
Se il professionista abbia prestato servizio presso unità appartenenti a dirigenti generali diversi, la nota è redatta dal dirigente generale sovraordinato all’ultima unità di appartenenza. La nota è firmata per presa visione dall’interessato, che può formulare osservazioni in calce.
Commissione valutatrice
La Commissione valutatrice è nominata dal Presidente dell’Istituto. La sua composizione è differenziata:
- per il conferimento dell’incarico di Coordinatore generale e Avvocato generale: il Direttore generale o un suo delegato, con funzioni di presidente, e due membri esterni, scelti tra docenti universitari nelle discipline del ramo professionale interessato o, in alternativa, magistrati per il ramo legale e ingegneri o architetti per il ramo tecnico edilizio;
- per il conferimento dell’incarico di Coordinatore centrale/territoriale: il Direttore generale o un suo delegato, con funzioni di presidente, il Coordinatore generale del rispettivo ramo professionale e, per il ramo legale, l’Avvocato generale, oltre a due membri esterni con i requisiti sopra indicati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in posizione organizzativa C4 o C3.
Criteri di valutazione, graduatoria e punteggio minimo
Le procedure selettive devono concludersi entro quattro mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Per ciascun ramo professionale è formata una graduatoria distinta per i due livelli di coordinamento, sulla base del punteggio complessivo dei candidati.
Per essere utilmente collocati in graduatoria è richiesto un punteggio complessivo minimo di 20 punti.
Tra i criteri di valutazione, l’anzianità nella qualifica professionale è riformulata in modo da attribuire 0,50 punti per anno o frazione superiore al semestre, con calcolo limitato alla sola anzianità eccedente quella minima richiesta per la partecipazione alla procedura.
Assegnazione degli incarichi e revoca
Il Direttore generale attribuisce gli incarichi in base alla graduatoria e alle preferenze espresse. L’assegnazione avviene in via prioritaria, compatibilmente con le esigenze di servizio, secondo il criterio del mantenimento in loco a parità di punteggio, salvo specifiche problematiche, come incompatibilità ambientali o particolari necessità di utilizzare attitudini specifiche, da valutare con apposita contrattazione.
I residui incarichi sono assegnati scorrendo la graduatoria depurata dei conferimenti già effettuati, secondo le preferenze espresse. Per i posti non coperti è previsto un interpello con risposta entro 10 giorni dalla notifica; in caso di ulteriori incarichi non assegnati, il Direttore generale procede d’ufficio. Il professionista incaricato può rinunciare senza incorrere nelle conseguenze previste dal successivo articolo 17.
Quanto alla revoca, resta fermo che gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato del Direttore generale a seguito di risultati negativi nell’espletamento della funzione o di censura dell’Ordine di appartenenza per demerito professionale. Nella revoca degli incarichi a livello centrale e periferico il Direttore generale sente il Direttore centrale Risorse Umane e il Coordinatore generale del ramo professionale; per i Coordinatori generali sente, ove del caso, i Direttori centrali funzionalmente interessati.
Nuove competenze nell’assegnazione interna dei coordinamenti
In coerenza con il nuovo sistema delle attribuzioni, viene introdotta la competenza del Direttore generale ad attribuire gli incarichi di coordinatore centrale. Inoltre, i Coordinatori generali e l’Avvocato generale sono competenti ad assegnare i Coordinatori ai singoli settori.
Rapporti con la disciplina previgente
Per tutto quanto non espressamente modificato o non incompatibile con le nuove disposizioni, continua ad applicarsi la circolare n. 84 del 13 ottobre 1997. La circolare precisa anche l’aggiornamento delle denominazioni organizzative: dove la deliberazione n. 1230/1997 richiama la Direzione Centrale Organizzazione e Risorse Umane e l’Ufficio Sviluppo Risorse Umane, devono intendersi rispettivamente la Direzione Centrale Risorse Umane e l’Ufficio Risorse Umane.
Comunicazione al personale
La circolare deve essere portata a conoscenza del personale secondo le modalità previste dall’articolo 96 del Regolamento del Personale e notificata immediatamente a tutti i professionisti interessati secondo le procedure della circolare n. 3/1973.
Punti principali
Finalità della modifica
La circolare interviene sulla disciplina degli incarichi di Coordinatore generale, Avvocato generale e Coordinatore centrale/territoriale per adeguarla al Regolamento di organizzazione del 1999 e rendere più snello il sistema di attribuzione e gestione degli incarichi. Viene precisato che la materia non ha subito variazioni contrattuali, poiché gli articoli 35 e 36 del CCNL 1998-2001 hanno contenuto identico ai precedenti articoli 72 e 73 del CCNL dell’11 ottobre 1996.
Separazione delle procedure selettive e competenze
Viene stabilito che le posizioni di Coordinatore generale e Avvocato generale, da un lato, e quelle di Coordinatore centrale/territoriale, dall’altro, siano attribuite mediante distinte e susseguenti procedure. La competenza a indire tali procedure passa dal Direttore generale al Direttore centrale Risorse Umane.
Preferenze espresse nella domanda
È eliminato il limite massimo di tre preferenze per gli incarichi richiesti. Il professionista indica semplicemente l’ordine di preferenza degli incarichi di interesse, che sarà considerato nella fase di assegnazione.
Nota illustrativa dell’attività svolta
La disciplina della nota illustrativa viene ridefinita in funzione della struttura di appartenenza del candidato. Cambiano i soggetti tenuti alla redazione della nota, che può essere predisposta dal Direttore generale, dal Direttore centrale Risorse Umane, dai Direttori regionali territorialmente competenti, dal Direttore centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, dal Direttore centrale Prevenzione o dai dirigenti delle strutture di Bolzano, Trento e Aosta, spesso in concerto con il Coordinatore generale o con l’Avvocato generale competente e con nota comparativa di sintesi.
Commissioni valutatrici
La Commissione è nominata dal Presidente dell’Istituto e la sua composizione varia a seconda della procedura. Per Coordinatore generale e Avvocato generale è composta dal Direttore generale o da un suo delegato e da due membri esterni; per Coordinatore centrale/territoriale vi partecipano anche il Coordinatore generale del ramo e, per il ramo legale, l’Avvocato generale, oltre ai due membri esterni. Le funzioni di segretario sono attribuite a un funzionario di posizione organizzativa C4 o C3.
Criterio di valutazione dell’anzianità
Il punteggio per anzianità viene precisato in 0,50 punti per anno o frazione superiore al semestre, calcolato solo sull’anzianità eccedente quella minima richiesta per partecipare alla procedura. La modifica mira a evitare un appiattimento del punteggio, soprattutto per gli incarichi di Coordinatore generale e Avvocato generale.
Assegnazione degli incarichi e mantenimento in loco
Resta fermo che il Direttore generale attribuisce gli incarichi sulla base della graduatoria e delle preferenze espresse. Viene però aggiunta la precisazione che l’assegnazione avviene, in via prioritaria, compatibilmente con le esigenze di servizio, seguendo il criterio del mantenimento in loco a parità di punteggio, salvo specifiche problematiche valutate con contrattazione. È inoltre introdotta la competenza dei Coordinatori generali e dell’Avvocato generale ad assegnare i Coordinatori ai singoli settori, mentre il Direttore generale attribuisce gli incarichi di coordinatore centrale.
Revoca degli incarichi
Per la revoca degli incarichi a livello centrale e periferico il Direttore generale sente il Direttore centrale Risorse Umane e il Coordinatore generale del ramo professionale interessato. Per la revoca degli incarichi ai Coordinatori generali il Direttore generale sente, ove occorra, i Direttori centrali funzionalmente interessati. Resta confermata la necessità di un provvedimento motivato a seguito di risultati negativi nell’espletamento della funzione o di censura dell’Ordine professionale.
Termini procedurali e soglia minima
Le procedure selettive devono concludersi entro quattro mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Per essere utilmente collocati in graduatoria è necessario conseguire almeno 20 punti complessivi.
Coordinamento con la precedente disciplina
Per tutto quanto non espressamente modificato e non incompatibile con la nuova disciplina, resta confermata la circolare n. 84 del 13 ottobre 1997. Inoltre, quando nella deliberazione n. 1230/1997 si fa riferimento alla Direzione Centrale Organizzazione e Risorse Umane e all’Ufficio Sviluppo Risorse Umane, devono intendersi rispettivamente la Direzione Centrale Risorse Umane e l’Ufficio Risorse Umane.
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