L.R. Campania 17/2024
Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina elettorale della Campania: nuove regole per presentazione delle liste, soglia di accesso e riparto dei seggi, sospensione del consigliere nominato assessore dalla XII legislatura e adeguamenti sulle cause di ineleggibilità di alcuni soggetti. Nessun onere finanziario. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nel BUR Campania.
Modifiche alla legge elettorale regionale campana e alle cause di ineleggibilità regionali
Modifiche alla legge elettorale regionale e alla disciplina dell’ineleggibilità
La legge interviene sulla legge elettorale della Regione Campania e su alcune cause di ineleggibilità collegate alla normativa regionale del 2014. Le modifiche riguardano il sistema di presentazione delle liste, il riparto dei seggi, la sospensione dalla funzione di consigliere regionale in caso di nomina ad assessore e l’adeguamento di talune cause di ineleggibilità.
Presentazione delle liste provinciali e collegamento con il candidato Presidente
La presentazione delle liste provinciali dei candidati deve essere accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se coincide con quella resa dal candidato Presidente al momento della candidatura.
Le liste provinciali sono ammesse se presentate con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se ricorrono le ulteriori condizioni di legge. La sottoscrizione richiesta varia in base alla popolazione della circoscrizione:
- almeno 125 e non più di 200 elettori nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- almeno 165 e non più di 230 elettori nelle circoscrizioni oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
- almeno 290 e non più di 400 elettori nelle circoscrizioni oltre 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- almeno 330 e non più di 460 elettori nelle circoscrizioni oltre 1.000.000 di abitanti.
Riparto dei seggi e soglia di accesso
La disciplina del riparto dei seggi è riformulata. La cifra elettorale regionale di coalizione è data dalla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste provinciali collegati a ciascun candidato Presidente; è considerata coalizione anche il singolo gruppo di liste collegato da solo a un candidato Presidente.
La soglia di accesso al riparto è fissata nel 2,5 per cento dei voti validi. Il riparto tra coalizioni avviene mediante divisione delle cifre elettorali regionali per 1, 2, 3, 4 e così via, con formazione della graduatoria dei quozienti; a parità di quoziente prevale la coalizione con la maggiore cifra elettorale regionale.
I seggi sono attribuiti ai quozienti più alti in numero corrispondente ai seggi da assegnare. È poi verificato che la coalizione o la singola lista collegata al Presidente eletto abbia almeno 30 seggi in Consiglio; se non li raggiunge, i seggi mancanti sono attribuiti sottraendoli dagli ultimi quozienti assegnati alle coalizioni o liste non collegate al Presidente eletto.
Successivamente i seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste appartenenti a ciascuna coalizione: si determina il quoziente elettorale di coalizione, si assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del rapporto tra cifra elettorale e quoziente, e i seggi residui sono attribuiti ai gruppi con i maggiori resti in cifra assoluta.
Sospensione dalla funzione di consigliere regionale in caso di nomina ad assessore
È introdotta una nuova disciplina per il consigliere regionale nominato assessore regionale: la nomina determina, al momento dell’accettazione, la sospensione automatica dalle funzioni di consigliere.
La regola si applica dalla XII legislatura.
Subentro e dimissioni nel caso di sospensione
La normativa sul subentro del consigliere regionale è aggiornata per ricomprendere anche la sospensione prevista dalla nuova disposizione sull’assessore nominato consigliere. È inoltre previsto che, nel caso disciplinato da tale sospensione, il subentro si attivi anche in caso di dimissioni.
Cause di ineleggibilità: adeguamenti
Per alcune categorie di soggetti già indicati dalla normativa regionale del 2014, le cause di ineleggibilità non operano se l’interessato cessa dalle funzioni mediante dimissioni o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Per i soggetti indicati dalla lettera i) del comma 212, la causa di ineleggibilità non opera:
- se le funzioni cessano almeno 90 giorni prima della scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale;
- in caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, se le funzioni cessano entro 7 giorni dalla data di indizione delle elezioni.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta oneri a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania.
La legge entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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