L.R. Campania 18/2024
Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale. Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Campania 18/2024 promuove politiche organiche a sostegno di famiglia, natalità e genitorialità e modifica la l.r. 11/2007 introducendo nuovi strumenti: programmi speciali sociali, fattore famiglia, misure per asili nido, conciliazione tempi di vita-lavoro, associazionismo familiare, Osservatorio regionale e bigenitorialità. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nel BURC; il testo è vigente come integrato dalle modifiche del 2025.
Promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in Campania
Promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in Campania
La legge rafforza, nell’ordinamento regionale campano, un sistema organico di politiche a sostegno della famiglia, della natalità e della genitorialità. Interviene anche sulla legge regionale Campania 23 ottobre 2007, n. 11, introducendo nuovi strumenti di programmazione, sostegno economico e coordinamento istituzionale.
Principi generali e finalità
La Regione Campania dichiara di operare nel rispetto dei principi costituzionali in materia di famiglia, infanzia, lavoro e assistenza sociale, nonché della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. L’obiettivo è promuovere una politica integrata che:
- riconosca e sostenga la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali;
- valorizzi la natalità come valore da perseguire anche tramite strumenti di sostegno;
- coordini le politiche settoriali per costruire un sistema strutturale di interventi a favore di famiglia, genitorialità e natalità;
- coinvolga enti locali, terzo settore, associazionismo familiare, operatori economici, cittadini e famiglie in un’ottica di sussidiarietà e autorganizzazione.
Modifiche alla legge regionale n. 11/2007: sistema integrato dei servizi sociali
La disciplina regionale dei servizi sociali viene integrata per attribuire esplicito rilievo alle famiglie. In particolare, il sistema integrato di interventi e servizi sociali:
- valorizza il ruolo essenziale della famiglia nella formazione e cura della persona;
- sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà connessi a compiti di cura verso minori, persone con disabilità e anziani;
- favorisce cooperazione e mutuo aiuto tra famiglie;
- riconosce il ruolo delle famiglie, anche associate, nella promozione della cultura dell’accoglienza e della solidarietà;
- valorizza la partecipazione delle famiglie alla proposta e progettazione dei servizi. Le persone e le famiglie devono essere coinvolte direttamente nell’organizzazione di servizi e interventi per migliorarne qualità ed efficienza.
Programmi speciali di intervento sociale
La Regione promuove programmi speciali di intervento sociale per affrontare specifiche problematiche sociali o qualificare determinate aree territoriali. Tali programmi possono favorire sperimentazione, cooperazione tra enti locali e soggetti pubblici e privati, coordinamento delle iniziative e uso integrato delle risorse finanziarie. I programmi sono approvati dalla Giunta regionale e devono indicare azioni, modalità attuative, risorse complessive, obblighi dei soggetti aderenti e durata.
Politiche per la famiglia: contenuti e obiettivi
La nuova disciplina regionale sulle politiche per le famiglie individua un ampio elenco di finalità, tra cui:
- promuovere le famiglie nelle loro funzioni sociali ed educative;
- sostenere genitorialità e natalità;
- rafforzare la corresponsabilità paritaria dei genitori;
- favorire la formazione di nuove famiglie e l’autonomia delle giovani generazioni, anche sul piano lavorativo e abitativo;
- rimuovere gli ostacoli sociali, culturali ed economici alle nuove nascite;
- sostenere genitori in situazione di vulnerabilità o esclusione sociale, anche dopo separazione o divorzio;
- agevolare l’educazione dei figli e la formazione della loro personalità;
- promuovere una cultura dell’infanzia e un sistema di servizi per la prima infanzia;
- armonizzare tempi di vita e di lavoro;
- coinvolgere enti locali e organizzazioni lucrative e non lucrative nella programmazione e valutazione degli interventi;
- sostenere affido familiare e adozioni anche tramite informazione, documentazione e consulenza.
Fattore famiglia
È istituito il fattore famiglia come strumento integrativo per determinare le condizioni economiche e sociali che consentono l’accesso alle prestazioni regionali e a quelle comunali finanziate con interventi o risorse regionali. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce ambiti di applicazione, criteri e modalità attuative.
Asili nido e sistema integrato 0-6
La Regione promuove l’attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, nel rispetto della normativa statale e dei principi della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. L’azione regionale riguarda realizzazione, gestione, qualificazione e controllo dei servizi educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, riconoscendo il pluralismo dell’offerta e il diritto di scelta dei genitori. La Giunta regionale definisce i criteri generali di programmazione e riparto delle risorse anche per favorire l’accesso ai servizi e ridurre i costi delle rette di nidi e micronidi pubblici o privati autorizzati.
Conciliazione tra tempi di cura e tempi di lavoro
La Regione promuove interventi per conciliare i tempi della famiglia con quelli dei servizi e del lavoro, valorizzando la condivisione dei carichi familiari. Le azioni comprendono:
- riorganizzazione flessibile di servizi pubblici e privati convenzionati;
- coordinamento degli orari e riduzione dei tempi per le attività familiari;
- sostegno all’accesso delle famiglie con genitori lavoratori o in formazione/ricerca attiva di lavoro;
- iniziative sperimentali con organizzazioni imprenditoriali e sindacali per articolazioni del lavoro compatibili con la vita familiare;
- promozione delle banche del tempo e di altre iniziative di armonizzazione dei tempi della città con la cura familiare;
- utilizzo di strumenti telematici per migliorare la fruizione dei servizi online. Per la partecipazione a bandi e avvisi regionali è previsto un sistema di premialità, sotto forma di punteggio aggiuntivo, per le organizzazioni che garantiscono attività “family friendly”.
Valorizzazione del sistema integrato di servizi per le famiglie
La Regione promuove progetti integrati che coinvolgano soggetti pubblici, terzo settore e privati, orientati a facilitare l’accesso delle famiglie in diversi settori: culturale, turistico, sportivo, mobilità e trasporti, edilizia residenziale, attività produttive e agricoltura.
Associazionismo familiare
L’associazionismo familiare è valorizzato come strumento di effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione degli interventi regionali. Sono in particolare favoriti i soggetti che:
- organizzano esperienze di mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura;
- promuovono sensibilizzazione e formazione dei genitori;
- offrono percorsi formativi sulla vita di coppia e sulle competenze educative genitoriali;
- diffondono cultura dell’accoglienza familiare, dell’auto mutuo aiuto e della solidarietà intergenerazionale e interculturale.
Osservatorio regionale per la natalità e la famiglia
È istituito presso la struttura regionale competente in politiche sociali l’Osservatorio regionale per la natalità e la famiglia, con funzioni di supporto alla programmazione e di monitoraggio delle misure adottate. L’organo è composto da rappresentanti istituzionali regionali e locali e da rappresentanti del Forum regionale delle associazioni familiari. Svolge attività di coordinamento, proposta e parere sugli atti di programmazione, monitoraggio dell’efficacia delle politiche, valutazione di impatto familiare e promozione di iniziative di interesse per le finalità della legge. I membri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, durano in carica per la legislatura e possono essere confermati per non più di due mandati consecutivi; la partecipazione è gratuita.
Valutazione di impatto familiare (VIF)
La Regione istituisce la VIF come strumento di valutazione delle politiche di sostegno alla famiglia nei provvedimenti normativi che incidono sugli ambiti di vita familiare. La finalità è orientare le politiche verso maggiore equità in base alla composizione e alla condizione economica del nucleo, e calibrare interventi sanitari, sociali, abitativi, educativi e turistico-culturali sulle esigenze familiari. La Giunta regionale definisce criteri, modalità di attuazione e forme di concertazione per il coinvolgimento di istituzioni, famiglie e cittadini. La Regione promuove inoltre intese con gli enti locali per estendere la VIF alle loro politiche settoriali e agli atti di programmazione.
Tutela della bigenitorialità
La legge detta regole per garantire il diritto alla bigenitorialità dei figli minori nei casi di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Gli uffici regionali, degli enti strumentali, delle aziende sanitarie regionali e degli organismi regionali controllati devono adeguare i procedimenti. Su istanza di almeno un genitore, le comunicazioni relative al minore devono essere indirizzate a entrambi i genitori, nel rispetto delle modalità dell’affido condiviso; il richiedente deve allegare il provvedimento di affido e comunicare eventuali modifiche. La Giunta promuove anche il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni scolastiche e nelle comunicazioni amministrative di rilievo sui figli minori, mediante coordinamento con le scuole e protocolli con gli enti locali.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti con le risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale alla Missione 12, Programmi 1, 5, 6 e 7, Titoli 1 e 2. L’amministrazione regionale provvede agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Il testo vigente è quello consolidato con le modifiche apportate dalla legge regionale 22 luglio 2025, n. 13. Non risulta un atto meramente storico o esaurito: la disciplina conserva utilità applicativa nell’ordinamento regionale campano.
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