Cassazione Civile, Sentenza n. 2918/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di rettifiche doganali e sanzioni relative a 40 dichiarazioni di importazione (periodo 1/6/2016-17/2/2017) di materiali compositi da fornitori statunitensi, per i quali era stata richiesta la sospensione daziaria per aeronavigabilità (codice 119). L'Ufficio contestava l'assenza della copia del certificato di idoneità alla navigazione aerea (certificato di aeronavigabilità) allegata alle dichiarazioni, essendo stata prodotta soltanto la certificazione di approvazione dell'impresa produttrice rilasciata dall'ENAC (Certificato IT21G0012, POA). Sulla base di ciò l'Ufficio ha rettificato le dichiarazioni e recuperato maggiori dazi e IVA (euro 120.838,19) e ha irrogato sanzioni (complessivi euro 548.000,00). Questioni collegate: ammissibilità della dichiarazione del venditore quale sostituto del certificato di aeronavigabilità; onere di prova sulla destinazione finale; principio di legittimo affidamento per presunta inerzia dell'Amministrazione; corretta applicazione del regime di sospensione IVA per esportatori abituali (plafond); regolarità formale dell'irrogazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da SALVER S.p.A., confermando la decisione della CTR della Campania che aveva accolto l'appello dell'Agenzia (ossia aveva rigettato la decisione favorevole di primo grado). Motivi principali della decisione: (i) la dichiarazione del venditore, prevista come alternativa al certificato di aeronavigabilità dal Reg. CE n.1147/2002, deve contenere gli elementi identificativi del certificato di aeronavigabilità e permettere il collegamento della merce a un singolo aeromobile; la dichiarazione prodotta da SALVER non era equipollente perché non permetteva di individuare l'aeromobile di destinazione; (ii) la giurisprudenza e la normativa successiva (Reg. UE n.581/2018) confermano l'esigenza di collegare la merce a un certificato/numero identificativo specifico, per giustificare l'esenzione dalla tassazione e l'esonero dal controllo della destinazione specifica; (iii) l'asserito legittimo affidamento fondato sulla presunta inerzia dell'Amministrazione non è idoneo ad esonerare l'importatore, salvo comportamento attivo e specifiche garanzie da parte dell'autorità; la mera passività e il decorso del tempo non integrano l'eccezione; (iv) le questioni IVA (plafond e condizione di esportatore abituale) e le questioni procedurali relative all'irrogazione delle sanzioni sono state correttamente valutate e motivate dalla CTR: la rettifica dell'IVA è stata eseguita nel 2019 e mancano i requisiti di registrazione nell'anno precedente; le sanzioni possono essere irrogate con atto distinto purché emesso contestualmente e sono state riquantificate in sede giurisdizionale secondo la normativa vigente. In definitiva tutte le censure della ricorrente sono state ritenute inammissibili o infondate e il ricorso è stato integralmente rigettato.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 1147/2002
se non è possibile presentare la copia originale di detto certificato ... la sospensione è subordinata all'inserimento di una dichiarazione, firmata dal venditore delle merci in questione, redatta sulla fattura commerciale o su un documento allegato. Un modello di dichiarazione figura nel paragrafo A dell'allegato
La dichiarazione del venditore è ammissibile come alternativa ma deve contenere gli elementi identificativi del certificato di aeronavigabilità; senza tali elementi non è equipollente e non giustifica la sospensione daziaria
Regolamento UE n. 581/2018
"Al fine di beneficiare della sospensione ... il dichiarante ... rende disponibile alle autorità doganali un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) ... La dichiarazione doganale ... riporta un riferimento al numero di identificazione del certificato ..."
Conferma e rafforza l'obbligo di esplicitare il collegamento tra merce importata e certificato identificativo/numero specifico; non è sufficiente una dichiarazione generica del fornitore
Regolamento UE n. 748/2012
Disciplina distinta per certificati di aeronavigabilità e per certificazione delle imprese di progettazione e produzione: il certificato di approvazione dell'impresa (POA) attesta gli standard della produzione, ma non sostituisce il certificato di aeronavigabilità che attesta la destinazione del singolo pezzo a un aeromobile
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione), art. 119
Il principio di legittimo affidamento può escludere il recupero dei diritti solo in presenza di comportamento attivo dell'autorità e in condizioni tassative; la mera inerzia o il decorso del tempo non bastano
Regolamento (UE) n. 2447/2015, art. 128
Norme procedurali e tecniche applicabili alle operazioni doganali richiamate dall'Ufficio per la rettifica delle dichiarazioni
Testo Unico delle Dogane (T.U.L.D.), art. 303, comma 3, lett. b)
Norma di riferimento per l'irrogazione delle sanzioni doganali contestate dall'Ufficio
D.P.R. n. 633/1972, art. 8
Regola i requisiti per i contribuenti esportatori abituali e i limiti del plafond IVA: il beneficio della sospensione IVA è subordinato a specifiche condizioni documentali e temporali
D.Lgs. n. 472/1997, art. 17
Consente l'irrogazione delle sanzioni con atto distinto dall'avviso di accertamento purché emesso contestualmente; quest'interpretazione è stata ritenuta corretta dalla Corte
Codice della navigazione, art. 764
Il certificato di navigabilità attesta l'idoneità dell'aeromobile alla navigazione; ne deriva che i certificati sono riferibili a singoli aeromobili
D.Lgs. 374/1990, art. 11
Richiamato in relazione alla procedura di revisione dell'accertamento doganale
Massime di principio
- La dichiarazione del venditore prevista come alternativa al certificato di aeronavigabilità è valida solo se contiene gli elementi identificativi del certificato e consente di collegare la merce a uno specifico aeromobile; dichiarazioni generiche non sono sufficienti per ottenere la sospensione daziaria
- La certificazione di approvazione dell'impresa (POA, es. certificato ENAC IT21G0012) attesta gli standard produttivi ma non sostituisce il certificato di aeronavigabilità richiesto per l'esenzione doganale legata alla destinazione a un aeromobile specifico
- L'onere di provare la destinazione finale delle merci per beneficiare di regimi agevolativi doganali grava sull'operatore che richiede l'esenzione; la normativa e la giurisprudenza richiedono documentazione idonea e verificabile al momento dell'importazione
- Il principio del legittimo affidamento nei confronti dell'Amministrazione doganale richiede un comportamento attivo e specifico dell'autorità (ad esempio pareri formali o autorizzazioni); la mera passività o il decorso del tempo non creano di per sé un diritto all'esonero da recupero dei diritti
- Per il regime IVA degli esportatori abituali è necessario rispettare i requisiti (registrazione e plafond) nel periodo di riferimento: eventuali rettifiche successive possono recare perdita del beneficio se mancano i presupposti temporali e documentali
- Le sanzioni tributarie/doganali connesse possono essere notificate con atto distinto dall'avviso di accertamento se emessi contestualmente; la proporzionalità e la quantificazione delle sanzioni restano soggette al controllo giudiziale ma devono essere motivate correttamente
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