Deliberazione n. 454 del 17/07/2024
Provvedimento del 17 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram e Telegram. Le misure urgenti disponevano l’adozione di interventi per impedire la diffusione del materiale e la conservazione, a fini probatori, dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro. Il provvedimento si limita alla ratifica dell’operato d’urgenza, senza ulteriori valutazioni sanzionatorie o prescrizioni.
Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica urgente di misure contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e attribuisce al Garante il potere di intervenire rapidamente, decidendo entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare misure urgenti da sottoporre a successiva ratifica.
La segnalazione e i trattamenti coinvolti
La persona interessata ha segnalato il rischio di diffusione di materiale la riguardante, chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il contesto è quello della possibile pubblicazione o diffusione, senza consenso, di registrazioni, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito.
Misure urgenti adottate il 15 luglio 2024
Con le determinazioni nn. 333 e 334 del 15 luglio 2024, il dirigente ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale
Preso atto delle osservazioni e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato in data 17 luglio 2024 i provvedimenti d’urgenza già adottati. Il testo non contiene ulteriori statuizioni sanzionatorie o prescrittive oltre alla conferma delle misure urgenti già disposte.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, che possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede una decisione entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione dell'interessato
Una persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis e ha chiesto l'intervento dell'Autorità presso le piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione.
Provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente
Con le determinazioni nn. 333 e 334 del 15 luglio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d'urgenza: l'ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash; la prescrizione di conservare per 12 mesi l'eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, usando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 17 luglio 2024, ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d'urgenza nn. 333/2024 e 334/2024 adottati il 15 luglio 2024 nei confronti dei gestori delle piattaforme.
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