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Legge

L.R. Marche 27/2008

Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale" e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"

Normativa regionaleL.R. Marche 27/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la disciplina su organizzazione e personale della Regione, riorganizzazione del Consiglio regionale e finanziamento dei gruppi consiliari. Prevede inoltre una riorganizzazione amministrativa con graduatorie utilizzabili fino al 31 dicembre 2008 e copertura finanziaria per il solo anno 2008. Parte delle disposizioni risulta poi abrogata o dichiarata incostituzionale.

Modifiche all'organizzazione del personale regionale, del Consiglio regionale e ai gruppi consiliari

Modifiche organizzative regionali e consiliari

La legge regionale interviene sulla disciplina dell’organizzazione e del personale della Regione, sulla struttura amministrativa del Consiglio regionale e sul finanziamento delle attività dei gruppi consiliari. Il testo consolidato mostra però che molte disposizioni originarie risultano successivamente abrogate o sostituite, mentre la parte ancora rilevante è soprattutto quella di coordinamento organizzativo e finanziario.

Interventi sulla disciplina del personale e dell’organizzazione

La legge apporta modifiche alla legge regionale n. 20 del 2001, ma nel testo consolidato gli articoli 1, 2, 3 e 4 risultano abrogati dalla legge regionale 30 luglio 2021, n. 18. Rimangono quindi solo gli effetti eventualmente già prodotti nel periodo di vigenza, espressamente fatti salvi dalla normativa successiva.

Modifiche alla struttura amministrativa del Consiglio regionale

Con gli interventi sulla legge regionale n. 14 del 2003, la legge introduce integrazioni agli articoli 5 e 16 della disciplina sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale. Il contenuto puntuale dei nuovi commi non è riportato nel testo fornito, ma la norma risulta finalizzata a ridefinire assetti organizzativi e gestione del personale consiliare.

Modifiche al finanziamento dei gruppi consiliari

La legge sostituisce gli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 34 del 1988 in materia di finanziamento delle attività dei gruppi consiliari. In relazione al nuovo articolo 4, la Corte costituzionale, con sentenza n. 252 del 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte che consentiva il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di collaborazioni coordinate e continuative senza il rispetto dei requisiti dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Riorganizzazione amministrativa e graduatorie concorsuali

La legge prevede che, ai fini della riorganizzazione del proprio assetto, la Regione applichi il secondo periodo del comma 536 dell’art. 1 della legge n. 296/2006. Per le graduatorie concorsuali interessate da tale applicazione, il termine finale di validità è fissato al 31 dicembre 2008. Si tratta quindi di una disciplina con efficacia temporalmente limitata e ormai esaurita.

Copertura finanziaria

Per l’anno 2008 gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante risorse già stanziate a carico dell’UPB 2.07.01 e dell’UPB 1.01.01, comprendenti anche le somme destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale regionale previste dall’art. 31 del CCNL comparto Regioni e autonomie locali del 22 gennaio 2004. Le relative risorse sono detratte in misura corrispondente dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività della Giunta e del Consiglio regionale. Per gli anni successivi la spesa è rimessa alle rispettive leggi finanziarie.

Abrogazioni

La legge abroga l’art. 6 della legge regionale n. 34 del 1988 e l’art. 18 della legge regionale n. 14 del 2003. Inoltre l’art. 11 del provvedimento risulta abrogato dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11. Nel complesso, il testo ha oggi valore soprattutto storico e di ricostruzione normativa, con applicazione concreta limitata o esaurita.

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