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Legge

L.R. Marche 19/2008

Norme relative all'impiego dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 107, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)

Normativa regionaleL.R. Marche 19/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il quinquennio 2008-2012, l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto ai sensi del d.l. 6/1998, in servizio a termine da almeno sette anni al 1° gennaio 2008 e idoneo in concorso, presso altri enti locali o organismi strumentali regionali/locali tramite accordi tra enti. All’ente che assume sono assegnati i fondi previsti dalla normativa statale, nei limiti stabiliti.

Trasformazione a tempo indeterminato del personale ex d.l. 6/1998 e assegnazione dei relativi fondi

Trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato

La legge regionale disciplina l’utilizzo dei fondi assegnati alla Regione dalla normativa statale per consentire, in ambito regionale, la stabilizzazione di personale già impiegato presso enti locali. La misura riguarda la Regione e gli enti locali del relativo territorio, nonché gli enti e le aziende strumentali della Regione e degli enti locali.

Ambito soggettivo e presupposti

Può essere assunto a tempo indeterminato il personale che presenta cumulativamente i seguenti requisiti:

  • è stato assunto ai sensi dell’articolo 14, comma 14, del d.l. n. 6/1998;
  • era in servizio a tempo determinato presso gli enti locali da almeno sette anni alla data del 1° gennaio 2008;
  • è risultato idoneo all’esito delle procedure concorsuali previste dall’articolo 6-ter, comma 1, del d.l. n. 279/2000.

Modalità di assunzione

L’assunzione a tempo indeterminato può avvenire per la copertura di posti vacanti presso un ente locale diverso da quello di provenienza, oppure presso un ente o un’azienda strumentale della Regione e degli enti locali. La procedura richiede accordi tra gli enti interessati, senza ulteriori prescrizioni operative nel testo fornito.

Assegnazione dei fondi e limite temporale

All’ente che procede all’assunzione sono assegnati i fondi previsti dall’articolo 14, comma 14, del d.l. n. 6/1998, nei limiti già stabiliti dalla relativa integrazione normativa statale. La copertura finanziaria è riferita espressamente al quinquennio 2008/2012, in attuazione dell’articolo 2, comma 107, lettera e), della legge n. 244/2007.

Portata temporale e attualità della norma

La disciplina è strettamente collegata al quinquennio 2008-2012 e a una platea di personale individuata in base a requisiti maturati al 1° gennaio 2008. Per questo, pur essendo formalmente una legge regionale, ha oggi carattere essenzialmente esaurito e non presenta una utilità pratica attuale per nuove applicazioni.

Testo integrale

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