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Legge

L.R. Marche 23/2008

Garante regionale dei diritti della persona

Normativa regionaleL.R. Marche 23/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nelle Marche il Garante regionale dei diritti della persona, che accorpa le funzioni di difensore civico, garante per l’infanzia e l’adolescenza, garante dei detenuti e garante delle vittime di reato. Disciplina elezione, incompatibilità, poteri, relazioni e compenso. Restano rilevanti le norme sui compiti e sull’organizzazione, mentre le disposizioni finanziarie e transitorie del 2008 sono ormai esaurite.

Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona nelle Marche

Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona

La legge regionale delle Marche istituisce il Garante regionale dei diritti della persona, con sede presso l’Assemblea legislativa regionale. La figura unifica in un unico ufficio le funzioni di difesa civica, tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, tutela dei diritti delle persone detenute e tutela delle vittime di reato, oltre alle ulteriori funzioni attribuite dalla normativa regionale, statale e comunitaria.

Struttura, autonomia e organizzazione

Il Garante opera in piena autonomia e indipendenza. Si avvale della struttura organizzativa prevista dalla disciplina regionale sugli organismi di garanzia e può essere supportato da esperti nelle materie di competenza.

Elezione, durata e requisiti per la carica

Il Garante è eletto dall’Assemblea legislativa regionale all’inizio di ogni legislatura, tra soggetti in possesso di:

  • laurea magistrale in giurisprudenza, materie socio-psicopedagogiche o scienze politiche, oppure titolo equiparato/equipollente;
  • esperienza specifica almeno quinquennale nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere.

L’elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea. Se dopo la quarta votazione non si raggiunge il quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati; in caso di parità è eletto il più giovane. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, revoca e rinuncia

Sono ineleggibili, tra gli altri, membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione o Provincia, sindaci, consiglieri e assessori, vertici regionali o sanitari, dirigenti apicali di enti o società regionali e componenti di organi dirigenti di partiti o sindacati. È inoltre prevista l’ineleggibilità per chi abbia riportato condanne penali. Le cariche incompatibili devono essere cessate da almeno due anni.

L’incarico è incompatibile con:

  • iscrizione a partiti, movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria;
  • funzioni di amministratore di enti o imprese che ricevono sovvenzioni regionali;
  • candidatura a Parlamento, Presidenza della Regione, Consiglio regionale, Sindaco o Consigliere comunale nelle Marche;
  • attività lavorative o professionali che determinino conflitto di interessi concreto e attuale.

Se sopravviene una causa di incompatibilità, il Presidente dell’Assemblea invita a rimuoverla entro 15 giorni; in caso di inerzia, l’Assemblea dichiara la decadenza entro 30 giorni. È prevista anche la revoca per gravi o ripetute violazioni di legge, con deliberazione a scrutinio segreto e maggioranza dei due terzi, previa contestazione e contraddittorio. Il Garante può rinunciare con preavviso scritto di tre mesi.

Relazioni, audizioni, raccomandazioni e accesso agli atti

Il Garante presenta il programma di attività e la relazione annuale all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale. Le relazioni sono trasmesse ai consiglieri e al Presidente della Giunta e pubblicate sul sito istituzionale. Il Garante può essere ascoltato dalle Commissioni, dall’Assemblea e dalla Giunta secondo i rispettivi regolamenti.

Può rivolgere raccomandazioni alle autorità competenti, che devono rispondere entro 30 giorni. Ha diritto di accesso agli uffici e alla documentazione necessaria presso Regione, enti dipendenti e strutture convenzionate.

Trattamento economico

Al Garante spetta un compenso annuo omnicomprensivo pari allo stipendio tabellare della qualifica dirigenziale regionale, maggiorato della retribuzione di posizione massima prevista dal contratto collettivo del comparto Regioni-Enti locali, oltre al trattamento di missione. Il compenso comprende gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali; è inoltre previsto che sia ridotto del 10% ai sensi della normativa richiamata.

Funzioni di difesa civica

Il Garante interviene per garantire legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Può agire d’ufficio o su richiesta di interessati, enti, associazioni e formazioni sociali, previo ragionevole tentativo di rimozione delle disfunzioni, e può svolgere indagini su inefficienze, ritardi, irregolarità e omissioni.

Può intervenire nei confronti di uffici e servizi della Regione, di enti, aziende e agenzie dipendenti o vigilati, degli enti e aziende del servizio sanitario regionale e degli enti locali aderenti tramite convenzione. Può formulare proposte di riforma, assistere soggetti in particolare disagio sociale e intervenire anche se pende un ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Procedimento di intervento in materia di difesa civica

Il Garante svolge una valutazione preliminare sull’istanza, chiede informazioni e chiarimenti alle amministrazioni e può:

  • accedere agli atti e ottenerne copia;
  • convocare il responsabile del procedimento e gli interessati;
  • sollecitare l’adozione di atti dovuti omessi o la correzione di attività irregolari.

Il responsabile del procedimento deve presentarsi e rispondere entro 20 giorni. Esaurita l’istruttoria, il Garante formula rilievi e suggerimenti e può fissare adempimenti o termini. Se le risposte non sono risolutive, o scade inutilmente il termine, informa gli organi dell’ente interessato anche per eventuali iniziative disciplinari.

Tutela del diritto di accesso

Il Garante può intervenire a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 241/1990, anche sugli atti degli enti locali quando ne ricorrano i presupposti.

Coordinamento della difesa civica

La Regione promuove lo sviluppo della difesa civica e la cooperazione con organismi regionali, nazionali ed ევროპei. Sono riconosciute forme di coordinamento tra il Garante e i difensori civici territoriali. Il Garante può collaborare con difensori civici di altre Regioni, Mediatore europeo, organismi internazionali e istituzioni, anche universitarie, che si occupano di diritti umani.

Misure contro la discriminazione di cittadini stranieri immigrati

Il Garante svolge funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime di discriminazioni dirette o indirette per motivi razziali, etnici o religiosi, nonché in situazioni di grave sfruttamento previste dal testo unico immigrazione. Riceve segnalazioni, si raccorda con la rete dei difensori civici locali, coordina la propria attività con l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti territoriali, acquisisce dati con l’Osservatorio regionale per le politiche sociali e supporta l’accesso ai servizi sociali e territoriali.

Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza opera per assicurare nel territorio regionale la piena attuazione dei diritti dei minori, in coerenza con la Convenzione di New York, la Carta europea dei diritti del fanciullo, il diritto UE e le norme costituzionali e legislative nazionali.

Tra le principali funzioni:

  • promozione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza;
  • collaborazione con reti nazionali e internazionali e con organismi esteri;
  • verifica dell’uguaglianza di accesso a cure, salute e istruzione;
  • promozione della mediazione e prevenzione dei conflitti;
  • segnalazione di casi di rischio o pregiudizio;
  • rappresentanza dei diritti dell’infanzia nelle sedi regionali;
  • promozione della giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza;
  • partecipazione dei minori alla vita pubblica;
  • vigilanza sull’applicazione delle convenzioni e normative di settore;
  • raccolta di segnalazioni e vigilanza sui minori a rischio di emarginazione;
  • intervento nei procedimenti amministrativi in presenza di fattori di rischio o danno;
  • collaborazione con il CORECOM per informazione ed educazione ai media;
  • vigilanza sulla programmazione televisiva e sulla comunicazione per la tutela dei bambini;
  • segnalazione all’AGCOM e agli organi competenti di trasgressioni del codice RAI;
  • istituzione di un elenco per tutori o curatori;
  • promozione di interventi per minori nel circuito penale;
  • consulenza e sostegno ai tutori o curatori;
  • verifica dell’accoglienza e inserimento dei minori stranieri, anche non accompagnati;
  • contrasto alle discriminazioni;
  • raccolta ed elaborazione dei dati sull’infanzia e adolescenza;
  • formulazione di proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo in materia di infanzia, adolescenza e famiglia.

Modalità di intervento per l’infanzia e l’adolescenza

Per svolgere tali funzioni, il Garante può stipulare intese e accordi, intrattenere rapporti di studio e ricerca, attivare collegamenti con amministrazioni e autorità giudiziarie, prendere visione degli atti dei procedimenti e presentare memorie ai sensi della legge n. 241/1990, nonché segnalare alle autorità competenti le violazioni dei diritti dei minori.

Tutela e curatela dei minori

Il Garante promuove, d’intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche mediante corsi di formazione organizzati in collaborazione con la scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.

Tutela delle persone detenute o sottoposte a misure restrittive della libertà

Il Garante dei diritti dei detenuti tutela l’effettivo esercizio dei diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle attività connesse. L’azione riguarda l’amministrazione regionale, gli enti pubblici regionali, i gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati che interagiscono con istituti di pena e uffici di esecuzione penale esterna nelle Marche, nonché enti locali e aziende sanitarie cui la normativa regionale attribuisce funzioni in materia.

Interventi in materia penitenziaria e di restrizione della libertà

Il Garante interviene su segnalazione o d’iniziativa e può:

  • assicurare prestazioni per salute, istruzione, formazione professionale e reinserimento sociale;
  • verificare la regolare e tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi;
  • segnalare fattori di rischio o danno e attivare l’amministrazione interessata;
  • supportare il diritto di accesso agli atti e documenti, anche in ambito penitenziario;
  • promuovere iniziative informative e culturali;
  • formulare osservazioni su interventi legislativi o amministrativi;
  • visitare gli istituti di pena previa autorizzazione ministeriale;
  • intervenire in caso di inadempienze dei soggetti pubblici o convenzionati che compromettano le prestazioni dovute.

Garante delle vittime di reato

L’Ufficio del Garante delle vittime di reato promuove, garantisce e vigila sull’effettività dei diritti delle vittime di reato. Opera in piena autonomia e indipendenza, senza controlli gerarchici o funzionali, a favore delle persone fisiche residenti, dimoranti o domiciliate nel territorio regionale che siano vittime di reati specificamente individuati dal codice penale e da alcune fattispecie tipiche, commessi in Italia o all’estero. La nozione di vittima comprende, se del caso, i soggetti che la legge processuale indica in sostituzione.

Assistenza e informazione alle vittime di reato

Il Garante:

  • fornisce assistenza pronta e gratuita tramite informazione;
  • collabora con le strutture regionali per l’accesso a trattamenti assistenziali e psicologici;
  • promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali;
  • può promuovere strutture di orientamento e assistenza sul territorio;
  • può proporre misure per migliorare l’attività amministrativa e segnalare omissioni;
  • può intervenire nei procedimenti amministrativi per garantire conoscenza degli atti e rispetto di procedure e termini;
  • promuove iniziative con Regione, enti locali, aziende sanitarie, scuole, istituzioni, associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.

Su richiesta, informa le vittime su:

  • tempi e modalità per presentare denuncia o querela;
  • forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio-assistenziale, economica e legale, compreso il patrocinio a spese dello Stato;
  • modalità di risarcimento dei danni e benefici eventualmente erogabili da Stato, Regione e altri enti;
  • misure di assistenza previste dalla normativa regionale.

Per tali attività può stipulare intese e collaborazioni con enti, istituzioni e ordini professionali.

Incompatibilità specifica del Garante delle vittime di reato

È espressamente vietata la rappresentanza legale diretta nei confronti delle vittime di reato che si rivolgono all’Ufficio del Garante.

Norme transitorie, abrogazioni e finanza pubblica

In origine la legge prevedeva che le funzioni del Garante fossero svolte dal Difensore civico regionale in carica fino al termine della VIII legislatura; tale fase transitoria è oggi esaurita.

Le disposizioni finanziarie del 2008 autorizzavano una spesa per l’anno di entrata in vigore e demandavano agli esercizi successivi la quantificazione con le leggi finanziarie annuali. Le norme di modifica e abrogazione contenute nel testo hanno inoltre soppresso precedenti discipline regionali in materia di difesa civica e organismi collegati.

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