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Circolare

Circolare INAIL n. 6 del 28 gennaio 2003

Art. 116, comma 12, Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sanzioni amministrative. Sentenza della Corte di Cassazione n. 7524 del 22 maggio 2002.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ridefinisce il regime delle sanzioni amministrative in materia di previdenza e assistenza obbligatorie alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 7524 del 22 maggio 2002. Viene chiarito che, dal 1° gennaio 2001, non si devono più contestare né irrogare sanzioni amministrative per le violazioni sostanziali dirette e indirette di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 35 della legge n. 689/1981, anche se riferite a omissioni anteriori a tale data. Restano invece ferme le sanzioni per le violazioni formali di cui al comma 7. Le strutture INAIL devono quindi cessare la redazione e notifica dei verbali e revocare d’ufficio le ordinanze-ingiunzioni non ancora definitive.

Abolizione delle sanzioni amministrative per violazioni contributive sostanziali e effetti della sentenza Cassazione n. 7524/2002

Sanzioni amministrative in materia previdenziale dopo la Cassazione n. 7524/2002

La circolare interviene per aggiornare le istruzioni INAIL sul sistema sanzionatorio introdotto dall’art. 116, comma 12, della legge n. 388/2000, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 7524 del 22 maggio 2002. Lo scopo è chiarire quali sanzioni amministrative restino applicabili e quali, invece, non possano più essere contestate o irrogate.

Quadro normativo e precedenti istruzioni

La circolare richiama la legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare:

  • l’art. 18, in materia di ordinanze-ingiunzioni;
  • l’art. 35, commi 2, 3 e 7, relativo alle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

Richiama inoltre:

  • l’art. 116, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2001;
  • la circolare INAIL n. 56/2001, che aveva già illustrato il nuovo sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 116, commi da 8 a 20, della legge n. 388/2000.

Le presenti istruzioni sono emanate per ridefinire il contenuto della disciplina sanzionatoria rispetto a quanto già indicato con la nota del 20 febbraio 2001 e con la circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001.

Contenuto dell’art. 116, comma 12, della legge n. 388/2000

La norma stabilisce che, ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti:

  • nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi;
  • oppure nelle violazioni dalle quali derivi comunque l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi.

La circolare precisa che, alla luce dell’art. 35 della legge n. 689/1981:

  • per i commi 2 e 3, relativi alle violazioni sostanziali dirette e indirette, tutte le sanzioni amministrative sono abolite;
  • per il comma 7, relativo alle violazioni formali che non comportano omissioni contributive, le sanzioni amministrative restano invece in vigore.

Decorrenza della nuova disciplina e interpretazione originaria

Le precedenti istruzioni, in coerenza con la circolare ministeriale n. 12 del 22 gennaio 2001, avevano ritenuto applicabile la nuova disciplina alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2001. Secondo tale impostazione, la data rilevante per stabilire il regime applicabile era quella di commissione dell’illecito amministrativo.

Ne derivava che gli accertamenti relativi a violazioni antecedenti al 1° gennaio 2001 avrebbero dovuto essere perseguiti secondo il regime sanzionatorio previgente.

Principio affermato dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7524 del 22 maggio 2002, pur confermando il principio di irretroattività in materia di illeciti amministrativi ex legge n. 689/1981, ha affermato che, dopo l’entrata in vigore dell’art. 116, comma 12, della legge n. 388/2000, non possono più essere adottate ordinanze-ingiunzioni per sanzioni amministrative in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, anche quando si tratti di omissioni contributive verificatesi o accertate in epoca anteriore al 1° gennaio 2001.

La Suprema Corte ha ritenuto che il legislatore abbia inteso "abolire" le sanzioni amministrative, e non semplicemente "abrogare" le norme sanzionatorie. Ne consegue che la categoria delle sanzioni amministrative, dal 1° gennaio 2001, non è più utilizzabile per sanzionare condotte pregresse, per la sopravvenuta inesistenza del tipo sanzionatorio precedentemente previsto.

Conseguenze operative per le strutture INAIL

Alla luce di questo orientamento, la circolare dispone che, dal 1° gennaio 2001, le strutture competenti non devono più:

  • redigere e notificare processi verbali di contestazione di illecito amministrativo per violazioni sostanziali dirette e indirette di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 35 della legge n. 689/1981, se anteriori all’entrata in vigore della legge n. 388/2000;
  • emettere ordinanze-ingiunzioni per i medesimi illeciti.

Inoltre, devono essere revocate d’ufficio tutte le ordinanze-ingiunzioni non ancora passate in giudicato, ossia quelle per le quali non siano ancora decorsi i termini per proporre opposizione.

Sintesi finale dell’indirizzo applicativo

La circolare conclude, in sostanza, che il nuovo assetto introdotto dall’art. 116, comma 12, della legge n. 388/2000, come interpretato dalla Cassazione, comporta l’eliminazione dal sistema delle sanzioni amministrative per le violazioni contributive sostanziali, con efficacia tale da impedire anche la prosecuzione o l’adozione di provvedimenti sanzionatori relativi a fatti anteriori al 1° gennaio 2001. Restano invece sanzionabili le violazioni meramente formali che non determinano omissioni contributive.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la legge n. 689/1981, in particolare gli articoli 18 e 35, e l’art. 116, comma 12, della legge n. 388/2000. Sono inoltre richiamate la circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2001 e la circolare INAIL n. 56/2001, che avevano già illustrato il nuovo sistema sanzionatorio.

Effetto dell’art. 116, comma 12, legge n. 388/2000

La norma ha previsto l’abolizione di tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie che consistano nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, oppure dalle quali derivi tale omissione. Rimangono in vigore le sanzioni amministrative per le violazioni formali che non producono omissione contributiva.

Chiarimento sulla decorrenza temporale

Le precedenti istruzioni avevano ritenuto applicabile la nuova disciplina solo alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2001, con riferimento alla data di commissione dell’illecito. In base a tale impostazione, le violazioni anteriori a tale data dovevano restare soggette al vecchio regime sanzionatorio.

Principio affermato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7524 del 22 maggio 2002, ha confermato l’irretroattività degli illeciti amministrativi, ma ha precisato che, dopo l’entrata in vigore dell’art. 116, comma 12, non possono più essere adottate ordinanze-ingiunzioni per sanzioni amministrative in materia previdenziale, anche se riferite a omissioni contributive verificatesi o accertate prima del 1° gennaio 2001. La Corte ha valorizzato il termine "abolite" e non "abrogate".

Indicazioni operative per gli uffici

Dal 1° gennaio 2001 le competenti strutture non devono più redigere né notificare processi verbali di contestazione per violazioni sostanziali dirette e indirette ex art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 689/1981, se anteriori all’entrata in vigore della legge n. 388/2000. Non devono inoltre emettere ordinanze-ingiunzioni per tali illeciti e devono revocare d’ufficio quelle non ancora passate in giudicato, cioè per le quali non siano scaduti i termini di opposizione.

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