Circolare INAIL n. 71 del 23 dicembre 2002
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione. (Provvedimento della Banca d'Italia del 6 dicembre 2002).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la riduzione del tasso ufficiale di riferimento disposta dalla Banca d'Italia dal 11 dicembre 2002 e aggiorna, di conseguenza, il tasso di interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori INAIL, fissandolo all'8,75% (TUR + 6 punti). L'aggiornamento si applica alle istanze di rateazione presentate dall'11 dicembre 2002 e ai piani comunicati dalla Sede da tale data in poi, anche se la domanda è stata presentata prima. La nuova misura rileva anche per il calcolo delle sanzioni civili, che restano determinate secondo il criterio del T.U.R. maggiorato di 5,5 punti.
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione
La circolare comunica l'adeguamento del tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori INAIL a seguito della riduzione del tasso ufficiale di riferimento disposta dalla Banca d'Italia con provvedimento del 6 dicembre 2002. L'intervento incide sia sulle nuove istanze sia sul calcolo delle sanzioni civili, secondo i criteri già richiamati dalla normativa e dalla prassi precedente.
Quadro normativo richiamato
La circolare si fonda sul provvedimento della Banca d'Italia del 6 dicembre 2002, che ha ridotto il tasso ufficiale di riferimento, e richiama il quadro legislativo e regolamentare già vigente in materia di determinazione degli interessi e delle maggiorazioni. In particolare, vengono citati:
- decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, articolo 13, per la determinazione del tasso di interesse;
- decreto-legge n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996, articolo 3, comma 4, per la maggiorazione del tasso;
- decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 2, comma 1, sui parametri di indicizzazione;
- legge n. 448/1998, articolo 14, che indica il tasso ufficiale di sconto come base per la determinazione del tasso di interesse.
Sono inoltre richiamate la circolare INAIL n. 51/1982, la circolare ministeriale n. 31/2000, la circolare ministeriale n. 41/2001 e la circolare n. 56/2001 sul nuovo sistema sanzionatorio.
Nuovo tasso di interesse applicabile
A decorrere dall'11 dicembre 2002, il tasso ufficiale di riferimento è pari al 2,75%. Di conseguenza, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori è fissato nella misura dell'8,75%, corrispondente al TUR aumentato di sei punti percentuali.
Ambito di applicazione
Le Strutture territoriali devono applicare la nuova misura del tasso nei seguenti casi:
- nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato regolare istanza di rateazione dall'11 dicembre 2002 in avanti;
- quando la Sede ha comunicato il piano di rateazione in data 11 dicembre 2002 o successiva, anche se l'istanza era stata presentata in data anteriore, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 51/1982.
Incidenza sulle sanzioni civili
La circolare precisa che la riduzione del TUR rileva anche nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, che risultano attualmente pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti. Il nuovo parametro deve quindi essere considerato anche per tali calcoli, secondo il sistema sanzionatorio richiamato dalla circolare n. 56/2001.
Indicazioni operative finali
Per uniformità applicativa, viene allegato un prospetto riepilogativo dei tassi fissati e applicati nell'ultimo decennio. La circolare si limita a dare istruzioni di aggiornamento immediato delle misure applicabili alle rateazioni, dilazioni e sanzioni civili, senza introdurre ulteriori adempimenti per i destinatari.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
Con provvedimento della Banca d'Italia del 6 dicembre 2002, pubblicato in G.U. l'11 dicembre 2002, n. 290, il tasso ufficiale di riferimento è stato ridotto al 2,75% con decorrenza dall'11 dicembre 2002.
Nuova misura dell'interesse per rateazioni e dilazioni
In applicazione della riduzione del TUR, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori è fissato nella misura dell'8,75%, pari al TUR aumentato di sei punti percentuali.
Ambito di applicazione temporale
Le Strutture territoriali devono applicare il nuovo tasso: ai datori di lavoro che presentano regolare istanza di rateazione a partire dall'11 dicembre 2002; quando la Sede comunica il piano di rateazione in data 11 dicembre 2002 o successiva, anche se l'istanza è stata presentata prima di tale data.
Sanzioni civili
La circolare precisa che il nuovo parametro incide anche sulle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, attualmente determinate nella misura del T.U.R. maggiorato di 5,5 punti.
Riferimenti normativi e circolari richiamate
La circolare richiama il quadro normativo di riferimento, tra cui il decreto-legge n. 402/1981, il decreto-legge n. 318/1996, il decreto legislativo n. 213/1998, la legge n. 448/1998 e le precedenti circolari INAIL e ministeriali in materia di rateazioni, dilazioni e sanzioni civili.
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