Circolare INAIL n. 5 del 28 gennaio 2003
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1°luglio 2002. Tabelle riassuntive(integrazione della circolare n. 45/2002).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà conto della pubblicazione del decreto interministeriale 31 ottobre 2002, che rivaluta le prestazioni economiche INAIL nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2002. In particolare, aggiorna il minimale e il massimale di rendita, fissandoli rispettivamente a 11.823,00 euro e 21.957,00 euro, e adegua le tabelle già contenute nella circolare n. 45/2002. Sono riportati i nuovi importi convenzionali per diverse categorie di assicurati e viene precisata l’integrazione del premio annuale per alunni e studenti non statali per l’anno scolastico 2001/2002 e l’anticipo per il 2002/2003.
Rivalutazione del minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2002 e aggiornamento tabelle
Rivalutazione del minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2002
La circolare INAIL n. 5 del 28 gennaio 2003 integra la circolare n. 45/2002 alla luce del decreto interministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato in G.U. il 24 gennaio 2003. Il documento aggiorna gli importi del minimale e del massimale di rendita e riporta le conseguenti tabelle applicative per le diverse categorie di lavoratori e assicurati.
Quadro normativo
La circolare richiama come base normativa il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in particolare l’articolo 116, comma 3, sul minimale e massimale di rendita, e il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 11, comma 1, sulla rivalutazione delle rendite. Viene inoltre richiamato il decreto del 31 ottobre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, oltre alle circolari INAIL n. 80/2001 e n. 45/2002.
Rivalutazione delle prestazioni economiche
A decorrere dal 1° luglio 2002, il decreto interministeriale rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industriale e stabilisce:
- minimale di rendita: 11.823,00 euro;
- massimale di rendita: 21.957,00 euro.
Su tali valori vengono aggiornate le tabelle già contenute nella circolare n. 45/2002.
Aggiornamento delle tabelle riassuntive
La circolare fornisce i nuovi importi convenzionali per le categorie già individuate nella circolare n. 45/2002, distinguendo i valori fino al 30 giugno 2002 e quelli dal 1° luglio 2002.
Tra le categorie richiamate figurano:
- lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita;
- familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.;
- lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994;
- lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time;
- lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time;
- retribuzione di ragguaglio;
- compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati.
Importi principali aggiornati
Per il 2002, dal 1° luglio risultano, tra gli altri, i seguenti importi:
- lavoratori con retribuzione pari al minimale di rendita: 39,41 euro giornalieri e 985,25 euro mensili;
- familiari partecipanti all’impresa familiare: 39,42 euro giornalieri e 985,50 euro mensili;
- lavoratori di società: 878,28 euro mensili;
- area dirigenziale senza part-time: 73,18 euro giornalieri e 1.829,50 euro mensili;
- area dirigenziale con part-time: 9,15 euro orari;
- retribuzione di ragguaglio: 39,41 euro giornalieri e 985,25 euro mensili;
- lavoratori parasubordinati: limite minimo mensile 985,25 euro e massimo mensile 1.829,50 euro.
Alunni e studenti di scuole non statali
Per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, la circolare precisa che dal 1° luglio 2002 il premio annuale a persona aumenta a 1,89 euro.
Per il periodo di regolazione e anticipo del premio vengono indicati questi valori:
- regolazione per l’anno scolastico 2001/2002: 1,86 euro;
- anticipo per l’anno scolastico 2002/2003: 1,89 euro.
Viene inoltre specificato che per il periodo luglio-ottobre 2002 va applicata un’integrazione di 0,02 euro rispetto al premio di 1,84 euro già richiesto, da computare nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.
Allegati e tabelle riepilogative
La circolare segnala infine che negli Allegati nn. 1 e 2 sono riportati i riepiloghi, per gli anni 1993-2002, delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, distinte tra:
- retribuzioni convenzionali da variare secondo la rivalutazione delle rendite;
- altre retribuzioni convenzionali.
Nell’Allegato n. 3 è invece contenuto il riepilogo, sempre per il periodo 1993-2002, delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con riferimento all’articolo 116, comma 3, sul minimale e massimale di rendita; il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 11, comma 1, sulla rivalutazione delle rendite; il decreto interministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003; nonché le circolari INAIL n. 80/2001 e n. 45/2002.
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita
Dal 1° luglio 2002, per effetto del decreto interministeriale, il minimale di rendita è fissato a 11.823,00 euro e il massimale di rendita a 21.957,00 euro. Su tale base l’Istituto aggiorna le tabelle applicative già fornite con la circolare n. 45/2002.
Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali
La circolare riporta gli importi aggiornati per diverse categorie: lavoratori con retribuzione pari al minimale di rendita, familiari partecipanti all’impresa familiare, lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, area dirigenziale con e senza part-time, retribuzione di ragguaglio e compensi dei lavoratori parasubordinati. Per ciascuna categoria sono indicati gli importi fino al 30 giugno 2002 e quelli dal 1° luglio 2002.
Importi principali delle tabelle riassuntive
Per il 2002 risultano, tra gli altri, i seguenti valori: lavoratori con retribuzione pari al minimale di rendita, 39,41 euro giornalieri e 985,25 euro mensili dal 1° luglio; familiari partecipanti all’impresa familiare, 39,42 euro giornalieri e 985,50 euro mensili; lavoratori di società, 878,28 euro mensili; area dirigenziale senza part-time, 73,18 euro giornalieri e 1.829,50 euro mensili; area dirigenziale con part-time, 9,15 euro orari; retribuzione di ragguaglio, 39,41 euro giornalieri e 985,25 euro mensili; parasubordinati, minimo e massimo mensile rispettivamente 985,25 euro e 1.829,50 euro.
Premio per alunni e studenti di scuole non statali
Per gli alunni e studenti delle scuole o istituti non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, dal 1° luglio 2002 il premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a 1,89 euro. Per la regolazione dell’anno scolastico 2001/2002 l’importo dovuto è pari a 1,86 euro, mentre per il periodo luglio-ottobre 2002 va applicata un’integrazione di 0,02 euro rispetto al premio di 1,84 euro già richiesto. L’anticipo per l’anno scolastico 2002/2003 è indicato in 1,89 euro.
Allegati e tabelle di riepilogo
La circolare segnala che negli Allegati nn. 1 e 2 sono riepilogate, per gli anni 1993-2002, le retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, distinte tra quelle soggette a variazione per rivalutazione delle rendite e le altre retribuzioni convenzionali. Nell’Allegato n. 3 è riportato il riepilogo, sempre per il periodo 1993-2002, delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge.
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