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Circolare

Circolare INAIL n. 5 del 28 gennaio 2003

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1°luglio 2002. Tabelle riassuntive(integrazione della circolare n. 45/2002).

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dà conto della pubblicazione del decreto interministeriale 31 ottobre 2002, che rivaluta le prestazioni economiche INAIL nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2002. In particolare, aggiorna il minimale e il massimale di rendita, fissandoli rispettivamente a 11.823,00 euro e 21.957,00 euro, e adegua le tabelle già contenute nella circolare n. 45/2002. Sono riportati i nuovi importi convenzionali per diverse categorie di assicurati e viene precisata l’integrazione del premio annuale per alunni e studenti non statali per l’anno scolastico 2001/2002 e l’anticipo per il 2002/2003.

Rivalutazione del minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2002 e aggiornamento tabelle

Rivalutazione del minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2002

La circolare INAIL n. 5 del 28 gennaio 2003 integra la circolare n. 45/2002 alla luce del decreto interministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato in G.U. il 24 gennaio 2003. Il documento aggiorna gli importi del minimale e del massimale di rendita e riporta le conseguenti tabelle applicative per le diverse categorie di lavoratori e assicurati.

Quadro normativo

La circolare richiama come base normativa il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in particolare l’articolo 116, comma 3, sul minimale e massimale di rendita, e il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 11, comma 1, sulla rivalutazione delle rendite. Viene inoltre richiamato il decreto del 31 ottobre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, oltre alle circolari INAIL n. 80/2001 e n. 45/2002.

Rivalutazione delle prestazioni economiche

A decorrere dal 1° luglio 2002, il decreto interministeriale rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industriale e stabilisce:

  • minimale di rendita: 11.823,00 euro;
  • massimale di rendita: 21.957,00 euro.

Su tali valori vengono aggiornate le tabelle già contenute nella circolare n. 45/2002.

Aggiornamento delle tabelle riassuntive

La circolare fornisce i nuovi importi convenzionali per le categorie già individuate nella circolare n. 45/2002, distinguendo i valori fino al 30 giugno 2002 e quelli dal 1° luglio 2002.

Tra le categorie richiamate figurano:

  • lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita;
  • familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.;
  • lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994;
  • lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time;
  • lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time;
  • retribuzione di ragguaglio;
  • compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati.

Importi principali aggiornati

Per il 2002, dal 1° luglio risultano, tra gli altri, i seguenti importi:

  • lavoratori con retribuzione pari al minimale di rendita: 39,41 euro giornalieri e 985,25 euro mensili;
  • familiari partecipanti all’impresa familiare: 39,42 euro giornalieri e 985,50 euro mensili;
  • lavoratori di società: 878,28 euro mensili;
  • area dirigenziale senza part-time: 73,18 euro giornalieri e 1.829,50 euro mensili;
  • area dirigenziale con part-time: 9,15 euro orari;
  • retribuzione di ragguaglio: 39,41 euro giornalieri e 985,25 euro mensili;
  • lavoratori parasubordinati: limite minimo mensile 985,25 euro e massimo mensile 1.829,50 euro.

Alunni e studenti di scuole non statali

Per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, la circolare precisa che dal 1° luglio 2002 il premio annuale a persona aumenta a 1,89 euro.

Per il periodo di regolazione e anticipo del premio vengono indicati questi valori:

  • regolazione per l’anno scolastico 2001/2002: 1,86 euro;
  • anticipo per l’anno scolastico 2002/2003: 1,89 euro.

Viene inoltre specificato che per il periodo luglio-ottobre 2002 va applicata un’integrazione di 0,02 euro rispetto al premio di 1,84 euro già richiesto, da computare nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Allegati e tabelle riepilogative

La circolare segnala infine che negli Allegati nn. 1 e 2 sono riportati i riepiloghi, per gli anni 1993-2002, delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, distinte tra:

  • retribuzioni convenzionali da variare secondo la rivalutazione delle rendite;
  • altre retribuzioni convenzionali.

Nell’Allegato n. 3 è invece contenuto il riepilogo, sempre per il periodo 1993-2002, delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con riferimento all’articolo 116, comma 3, sul minimale e massimale di rendita; il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 11, comma 1, sulla rivalutazione delle rendite; il decreto interministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003; nonché le circolari INAIL n. 80/2001 e n. 45/2002.

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita

Dal 1° luglio 2002, per effetto del decreto interministeriale, il minimale di rendita è fissato a 11.823,00 euro e il massimale di rendita a 21.957,00 euro. Su tale base l’Istituto aggiorna le tabelle applicative già fornite con la circolare n. 45/2002.

Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali

La circolare riporta gli importi aggiornati per diverse categorie: lavoratori con retribuzione pari al minimale di rendita, familiari partecipanti all’impresa familiare, lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, area dirigenziale con e senza part-time, retribuzione di ragguaglio e compensi dei lavoratori parasubordinati. Per ciascuna categoria sono indicati gli importi fino al 30 giugno 2002 e quelli dal 1° luglio 2002.

Importi principali delle tabelle riassuntive

Per il 2002 risultano, tra gli altri, i seguenti valori: lavoratori con retribuzione pari al minimale di rendita, 39,41 euro giornalieri e 985,25 euro mensili dal 1° luglio; familiari partecipanti all’impresa familiare, 39,42 euro giornalieri e 985,50 euro mensili; lavoratori di società, 878,28 euro mensili; area dirigenziale senza part-time, 73,18 euro giornalieri e 1.829,50 euro mensili; area dirigenziale con part-time, 9,15 euro orari; retribuzione di ragguaglio, 39,41 euro giornalieri e 985,25 euro mensili; parasubordinati, minimo e massimo mensile rispettivamente 985,25 euro e 1.829,50 euro.

Premio per alunni e studenti di scuole non statali

Per gli alunni e studenti delle scuole o istituti non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, dal 1° luglio 2002 il premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a 1,89 euro. Per la regolazione dell’anno scolastico 2001/2002 l’importo dovuto è pari a 1,86 euro, mentre per il periodo luglio-ottobre 2002 va applicata un’integrazione di 0,02 euro rispetto al premio di 1,84 euro già richiesto. L’anticipo per l’anno scolastico 2002/2003 è indicato in 1,89 euro.

Allegati e tabelle di riepilogo

La circolare segnala che negli Allegati nn. 1 e 2 sono riepilogate, per gli anni 1993-2002, le retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, distinte tra quelle soggette a variazione per rivalutazione delle rendite e le altre retribuzioni convenzionali. Nell’Allegato n. 3 è riportato il riepilogo, sempre per il periodo 1993-2002, delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge.

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