Sentenza del 18/04/2019 n. 2474 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Sentenza - Revocazione - Presupposti - Cosa giudicata - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revocazione è stata ritenuta inammissibile o comunque non consentita, poiché la sentenza impugnata aveva già esaminato la questione oggetto del giudicato formatosi in un diverso processo. Il giudicato preesistente impedisce quindi di utilizzare la revocazione per rimettere in discussione una questione già decisa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione di una sentenza tributaria sostenendo, in sostanza, che la medesima questione fosse già stata oggetto di giudicato in un diverso processo. Tuttavia, la revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 5, c.p.c. presuppone che sulla questione non vi sia già stata una pronuncia. Pertanto, l'esistenza di una precedente decisione sulla stessa questione, anche se divenuta definitiva in altro processo, esclude l'esperibilità del rimedio revocatorio.
Norme richiamate
Art. 395, comma 5, c.p.c.
La revocazione è esperibile in mancanza di una pronunzia sulla questione.
Il rimedio revocatorio non può essere utilizzato quando la questione controversa sia già stata esaminata e decisa, anche nell'ambito di un diverso processo, con formazione del giudicato.
Massime di principio
- La revocazione è un rimedio eccezionale e non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio per riesaminare questioni già decise.
- Quando una questione è stata già definita con una pronuncia passata in giudicato, la presenza di tale decisione può escludere la revocazione della sentenza successiva che abbia esaminato la stessa questione.
- Prima di proporre revocazione occorre verificare se esista già una pronuncia sulla questione dedotta: l'art. 395, comma 5, c.p.c. richiede l'assenza di una precedente decisione.
- Il giudicato formatosi in un diverso processo può incidere sull'ammissibilità della revocazione, impedendo di riaprire una questione già definitivamente risolta.
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