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Legge

L.R. Calabria 16/2010

Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante.

Normativa regionaleL.R. Calabria 16/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definiva, per il solo periodo del piano di rientro del disavanzo sanitario regionale, il finanziamento della Stazione Unica Appaltante per le gare di servizi e forniture degli enti sanitari, demandandolo alla Giunta regionale e ponendo gli oneri sul fondo sanitario. Per gli altri soggetti restavano ferme le regole della l.r. 26/2007. L’art. 1 è stato poi dichiarato incostituzionale.

Sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante regionale

Sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante

La legge regionale disciplina il finanziamento dell’Autorità regionale «Stazione Unica Appaltante» per la sola Regione Calabria. Il testo riguarda esclusivamente il periodo di attuazione del piano di rientro del disavanzo del servizio sanitario regionale e, per effetto della successiva pronuncia della Corte costituzionale, la disposizione centrale è stata espunta dall’ordinamento.

Ambito temporale e finalità

La norma era limitata a una fase temporanea: il periodo di attuazione del piano di rientro del disavanzo del servizio sanitario regionale. In tale contesto, il finanziamento era pensato per consentire le attività di preparazione, indizione e aggiudicazione delle gare relative ad acquisizioni di servizi e forniture destinate agli enti del servizio sanitario regionale.

Regime di finanziamento previsto

Per le attività della Stazione Unica Appaltante riferite al servizio sanitario regionale, il sistema di finanziamento doveva essere definito dalla Giunta regionale, anche in deroga all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26. Gli oneri erano posti a carico del fondo sanitario regionale.

Disciplina per gli altri soggetti obbligati

Per gli altri soggetti obbligati, il testo rinviava alle disposizioni ordinarie dell’articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, senza introdurre una disciplina speciale ulteriore.

Effetti attuali della norma

L’unico articolo sostanziale della legge è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 163 del 2011. Di conseguenza, l’atto non risulta oggi utilizzabile come base normativa vigente ed è da considerarsi obsoleto.

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