Cassazione Civile, Ordinanza n. 07170/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dal danno subito da vari terreni agricoli a seguito dell'esondazione di un corso d'acqua, che aveva reso i fondi impraticabili. In primo grado era stata accolta la domanda di risarcimento e di condanna dell'amministrazione all'esecuzione delle opere necessarie di sistemazione della sponda, degli argini e di bonifica. In appello la Regione ha ottenuto: la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di facere; la riduzione di alcune poste risarcitorie; l'eliminazione della condanna riferita a un soggetto indicato in sentenza ma non attore; e il rigetto delle domande di alcuni ricorrenti per asserita tardiva dimostrazione in appello della titolarità dei terreni. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione, sostenendo che la questione dovesse semmai ricadere nella competenza del Tribunale regionale delle acque e comunque nella giurisdizione ordinaria; 2) violazione delle regole di valutazione della prova e del contraddittorio per la riquantificazione del danno e per l'apprezzamento di una perizia di parte; 3) omessa considerazione delle risultanze di primo grado e degli effetti del giudicato in relazione al rigetto delle domande di alcuni attori; 4) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Regione avrebbe contestato solo l'erronea indicazione di soggetti collettivi nel dispositivo di primo grado e non la titolarità sostanziale dei singoli ricorrenti; 5) erronea compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato; ha accolto il terzo e il quarto motivo limitatamente alla posizione di alcuni ricorrenti (Renato Guerriero, Gerardo Festa e Raffaele Festa quale erede di Pellegrino Festa), rilevando che la Corte d'appello aveva pronunciato oltre il devoluto, perché l'appello della Regione non aveva specificamente contestato la titolarità del rapporto sostanziale in capo a tali soggetti; ha dichiarato assorbito il quinto motivo per tali posizioni e lo ha respinto per gli altri ricorrenti, ritenendo legittima la riliquidazione delle spese in ragione della parziale riforma in peius. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, solo per i ricorrenti per i quali è stata ravvisata l'ultrapetizione; per gli altri il giudizio di legittimità si è definito con compensazione integrale delle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per alcuni ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale è scrutinata nei limiti propri del giudizio di legittimità.
art. 116 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se generica e non conforme ai rigorosi limiti di denunciabilità del vizio di violazione del prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 345, comma 2, c.p.c.
In appello non possono entrare nuove allegazioni fattuali o prove tardive destinate a colmare un originario deficit di allegazione e prova; la perizia di parte è producibile in appello solo se realmente confutativa della CTU e non se introduce nuovi fatti.
art. 112 c.p.c.
Il giudice d'appello non può pronunciarsi su questioni non devolute dall'impugnazione; la decisione che estenda il thema decidendum alla titolarità sostanziale non contestata integra ultrapetizione e nullità della sentenza in parte qua.
art. 336, comma 1, c.p.c.
La cassazione parziale della sentenza travolge la regolamentazione delle spese nella parte dipendente dalla statuizione cassata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2 r.d. n. 523/1904
La Corte d'appello aveva valorizzato il divieto assoluto posto da tale disposizione per escludere la condanna della P.A. ad un facere; la censura sul punto è stata però dichiarata inammissibile perché non confrontata con questa ratio decidendi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni astratte o non pertinenti.
- La perizia di parte prodotta in appello è ammissibile solo se serve a confutare la CTU; se invece introduce fatti nuovi o colma un originario difetto di allegazione e prova, è preclusa dall'art. 345, comma 2, c.p.c.
- La contestazione della titolarità del rapporto sostanziale può essere proposta anche in appello, ma il giudice non può estendere tale contestazione a soggetti o profili non specificamente devoluti, pena ultrapetizione.
- Le censure sulla valutazione del materiale istruttorio non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito, se non nei ristretti limiti del vizio denunciabile in cassazione.
- Quando la cassazione interviene solo su una parte della decisione, la regolazione delle spese va riesaminata solo per la parte travolta, mentre per il resto resta ferma la statuizione autonoma non impugnata con successo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07085/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07086/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07087/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07088/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07089/2026 del 25/03/2026
- ordinanza_civile · 25 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07090/2026 del 25/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →