Circolare numero 119 del 2-8-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto spettano agli iscritti al soppresso INPDAI titolari di posizione assicurativa al 31 dicembre 2002, con riferimento alle pensioni liquidate o da liquidare con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi. Vengono distinti il beneficio per esposizione ultradecennale certificata dall'INAIL e quello per malattia professionale da amianto documentata dall'INAIL. La circolare disciplina anche il riesame delle istanze respinte, l'eventuale riconoscimento ai superstiti, la riserva di chiarimenti per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 2003, gli oneri a carico dello Stato e l'aggiornamento delle procedure operative e dei codici da utilizzare.
Benefici previdenziali per esposizione all'amianto per iscritti al soppresso INPDAI
Benefici previdenziali per esposizione all'amianto per iscritti al soppresso INPDAI
La circolare disciplina l'applicazione dei benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto in favore dei soggetti già iscritti al soppresso INPDAI, chiarendo l'ambito soggettivo, la decorrenza, le modalità di riconoscimento e gli effetti sui trattamenti pensionistici. Il documento si colloca nel quadro della soppressione dell'INPDAI e delle successive indicazioni già emanate dall'Istituto per la liquidazione delle pensioni dei nuovi assicurati.
Quadro normativo e ambito di applicazione
L'INPDAI è stato soppresso dall'articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con trasferimento dal 1° gennaio 2003 dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. In tale contesto sono state richieste, da parte dei nuovi assicurati provenienti dal soppresso Istituto, le prestazioni previdenziali connesse all'esposizione all'amianto.
La circolare precisa che i benefici sono attribuibili sulle pensioni da liquidare o già liquidate con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2003. La disciplina si applica, quindi, ai trattamenti con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi, anche con riferimento alla ricostituzione di pensioni già liquidate senza l'applicazione del beneficio.
Beneficio ex articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992
Per il beneficio previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, la circolare conferma il riconoscimento agli iscritti al soppresso INPDAI che, alla data del 31 dicembre 2002, fossero titolari di posizione assicurativa presso tale Istituto e avessero svolto attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto certificata dall'INAIL.
Il beneficio consiste nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5, con effetto sia sul conseguimento del diritto a pensione sia sulla determinazione dell'importo del trattamento. La circolare richiama, per l'applicazione concreta, le istruzioni generali già fornite con le circolari n. 195 del 18 dicembre 2003 e n. 54 del 19 marzo 2004, emanate in relazione alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 47 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Beneficio ex articolo 13, comma 7, legge n. 257/1992
La circolare riconosce anche il beneficio previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge n. 257/1992 agli iscritti al soppresso INPDAI titolari di posizione assicurativa al 31 dicembre 2002 che abbiano contratto malattie professionali causate dall'esposizione all'amianto e documentate dall'INAIL.
Ai fini del riconoscimento della rivalutazione con coefficiente 1,5 dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria per prestazione lavorativa con provata esposizione all'amianto, gli interessati devono produrre:
- l'attestazione dell'INAIL relativa all'insorgenza della malattia professionale;
- la certificazione del periodo di esposizione all'amianto rilasciata dal medesimo Istituto.
Domande respinte e ricostituzione dei trattamenti
Le Strutture territoriali devono riesaminare le domande già presentate dagli interessati che siano state definite in difformità rispetto alle nuove indicazioni. Devono inoltre provvedere alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi senza il riconoscimento del beneficio amianto.
Pensioni ai superstiti e pensioni indirette
Il beneficio previdenziale è riconoscibile, su domanda, anche sulle pensioni ai superstiti derivanti da un trattamento pensionistico avente decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi. Inoltre, esso si applica alle pensioni indirette in favore dei superstiti di titolari di posizione assicurativa presso il soppresso INPDAI al 31 dicembre 2002, purché anch'esse abbiano decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi.
Decorrenze anteriori al 1° febbraio 2003
Per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° febbraio 2003, la circolare non assume una posizione definitiva. L'Istituto si riserva infatti di fornire chiarimenti successivi sulla possibile estensione del beneficio, in attesa di direttive ministeriali.
Oneri e gestione procedurale
Gli oneri derivanti dall'applicazione dei benefici sono posti a carico dello Stato. Le procedure di liquidazione delle pensioni e la procedura per la determinazione degli oneri da prepensionamento sono state aggiornate per consentire il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dall'articolo 13 della legge n. 257/1992 e successive modificazioni sulle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi.
I dati devono essere acquisiti con le consuete modalità operative.
Codici riepilogativi per l'attribuzione dei benefici
La circolare riporta, a fini operativi, i codici da utilizzare per l'attribuzione dei benefici:
- articolo 13 della legge n. 257/1992: attività economica 92, professione individuale 257, codice onere 2001;
- articolo 47 del decreto-legge n. 269/2003: attività economica 03, professione individuale 326, codice onere 2005;
- articolo 3, comma 132, della legge n. 350/2003: attività economica 03, professione individuale 350, codice onere 2006.
Sintesi conclusiva
La circolare fornisce quindi un quadro applicativo per il riconoscimento dei benefici amianto ai soggetti ex INPDAI confluiti nell'AGO, limitandone l'operatività alle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in avanti, salvo futuri chiarimenti per le decorrenze precedenti. Vengono inoltre definite le modalità di documentazione, riesame, ricostituzione e imputazione degli oneri, con specifici riferimenti ai codici procedurali da utilizzare.
Punti principali
Ambito soggettivo e decorrenza
I benefici sono riconosciuti agli iscritti al soppresso INPDAI che, alla data del 31 dicembre 2002, erano titolari di posizione assicurativa presso tale Istituto. Il chiarimento opera per le pensioni da liquidare o già liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi, anche a seguito della soppressione dell'INPDAI disposta dall'articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Beneficio per esposizione ultradecennale all'amianto
Per il beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, spetta la maggiorazione del periodo di esposizione con coefficiente 1,5 sia ai fini del diritto a pensione sia ai fini della misura. Il beneficio riguarda gli iscritti al soppresso INPDAI che abbiano prestato attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto certificata dall'INAIL.
Beneficio per malattia professionale da amianto
Per il beneficio di cui all'articolo 13, comma 7, della legge n. 257/1992, il riconoscimento spetta agli iscritti al soppresso INPDAI che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, documentate dall'INAIL. Ai fini della rivalutazione dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria con provata esposizione, gli interessati devono produrre l'attestazione INAIL sull'insorgenza della malattia professionale e la certificazione del periodo di esposizione rilasciata dallo stesso Istituto.
Riesame delle domande e ricostituzione delle pensioni
Le Strutture territoriali devono riesaminare le istanze già presentate e definite in modo difforme dalle indicazioni della circolare. Devono inoltre procedere alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici liquidati dal 1° febbraio 2003 in poi senza il riconoscimento del beneficio amianto.
Pensioni ai superstiti
Il beneficio deve essere riconosciuto, su domanda, anche sulle pensioni ai superstiti derivanti da un trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi. È inoltre previsto per le pensioni indirette in favore dei superstiti di un titolare di posizione assicurativa presso il soppresso INPDAI al 31 dicembre 2002, sempre con decorrenza dal 1° febbraio 2003 in poi.
Pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 2003
Per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° febbraio 2003 la circolare non fornisce una soluzione definitiva. L'Istituto si riserva di emanare chiarimenti successivi, in attesa delle direttive ministeriali.
Oneri e procedure operative
Gli oneri derivanti dai benefici sono posti a carico dello Stato. Le procedure di liquidazione delle pensioni e quelle per la determinazione degli oneri da prepensionamento sono aggiornate per consentire la liquidazione delle pensioni comprensive dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge n. 257/1992 e successive modificazioni. I dati devono essere acquisiti secondo le consuete modalità.
Codici da utilizzare
La circolare riepiloga i codici da utilizzare per l'attribuzione dei benefici: articolo 13 della legge n. 257/1992 con attività economica 92, professione individuale 257, codice onere 2001; articolo 47 del decreto legge n. 269/2003 con attività economica 03, professione individuale 326, codice onere 2005; articolo 3, comma 132, della legge n. 350/2003 con attività economica 03, professione individuale 350, codice onere 2006.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 5 ago 2004Circolare numero 50 del 05/08/2004
- Circolare · 5 ago 2004Circolare numero 49 del 05/08/2004
- Circolare · 6 ago 2004Circolare numero 129 del 6-8-2004
- Circolare · 6 ago 2004Circolare numero 128 del 6-8-2004
- Circolare · 6 ago 2004Circolare numero 127 del 6-8-2004
- Circolare · 6 ago 2004Circolare numero 126 del 6-8-2004
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →