Ordinanza ingiunzione o revoca n. 727 del 27/11/2024
Provvedimento del 27 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Torrenova, nelle procedure di accertamento e notifica delle violazioni al Codice della strada, ha fornito agli interessati un'informativa privacy di primo livello non conforme agli artt. 12 e 13 GDPR, priva di elementi obbligatori e con riferimenti non aggiornati. L'informativa estesa risultava inoltre non facilmente reperibile sul sito istituzionale e ancora incompleta quanto a modalità di esercizio dei diritti e diritto di reclamo. L'Autorità ha irrogato una sanzione di 4.000 euro, ordinando al Comune di adeguare l'informativa di secondo livello e di comunicare gli interventi effettuati entro 30 giorni.
Comune di Torrenova: sanzione e prescrizioni per informativa privacy incompleta nei verbali per violazioni del Codice della strada
Comune di Torrenova - informativa privacy nei verbali per violazioni del Codice della strada
Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali svolto dal Comune di Torrenova nell'ambito delle procedure di accertamento e notificazione delle violazioni del Codice della strada. Il procedimento è scaturito da un reclamo dell'interessato, che lamentava una informativa privacy incompleta e non agevolmente reperibile, oltre all'uso di un modello di verbale non aggiornato.
Origine del reclamo e fatti contestati
Il reclamante ha riferito che nel verbale di contestazione gli erano state fornite solo informazioni sintetiche sul trattamento, con rinvio agli artt. 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 196/2003 e senza indicazione di un link o di un canale per consultare l'informativa estesa. Ha inoltre rappresentato, a seguito di accesso agli atti, che il Comune aveva affidato a un soggetto esterno la gestione globale dei procedimenti sanzionatori in materia di Codice della strada, con indicazione di un responsabile del trattamento.
Attività istruttoria
L'Ufficio ha chiesto chiarimenti al Comune ai sensi dell'art. 157 del Codice privacy. Il Comune ha dichiarato di essersi attivato dopo le doglianze dell'interessato, di aver consultato il DPO e di aver ritenuto opportuno inserire nel documento di contestazione una dicitura relativa all'affidamento esterno, limitato però alla postalizzazione. In memoria difensiva ha precisato che la violazione era involontaria, dovuta all'utilizzo di un modello preesistente, e che erano già stati predisposti:
- un'informativa completa;
- l'indicazione esplicita del DPO;
- un nuovo modello di accertamento con il responsabile esterno e i riferimenti normativi aggiornati.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato la disciplina del GDPR applicabile ai soggetti pubblici, evidenziando che il trattamento è lecito se necessario per adempiere obblighi di legge o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), nonché dell'art. 2-ter del Codice privacy. Ha poi richiamato il principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), e gli obblighi informativi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR.
Valutazione sull'informativa resa agli interessati
L'Autorità ha rilevato che l'informativa inizialmente riportata nei verbali non era conforme ai requisiti di legge. In particolare, il primo livello non indicava correttamente tutti gli elementi necessari e non spiegava come accedere a un'informativa di secondo livello completa. Inoltre, vi erano riferimenti normativi non aggiornati. Quanto all'informativa estesa, il Garante ha osservato che, pur adottando il Comune un approccio stratificato, essa risultava ancora carente, perché non indicava in modo adeguato:
- le modalità di esercizio dei diritti degli interessati ex artt. 15-22 GDPR;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità.
Ha inoltre rilevato che l'informativa non era facilmente reperibile sul sito istituzionale, essendo collocata in una sezione non immediata e non specificamente dedicata ai trattamenti relativi alle violazioni del Codice della strada.
Illiceità del trattamento e conseguenze
Sulla base degli accertamenti, il Garante ha concluso che il Comune ha violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 13 GDPR, per non aver reso agli interessati una preventiva e idonea informativa conforme al principio di trasparenza. Le dichiarazioni del Comune e gli interventi correttivi medio tempore adottati non sono stati ritenuti sufficienti per archiviare il procedimento.
Misure correttive ordinate
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, il Garante ha ingiunto al Comune di:
- rendere l'informativa di secondo livello facilmente reperibile e accessibile;
- cancellare eventuali informative obsolete o duplicate;
- riorganizzare il sito istituzionale evitando percorsi di navigazione multipli e la cosiddetta "click fatigue";
- completare l'informativa con tutti gli elementi obbligatori previsti dagli artt. 13 e 14 GDPR, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti e al reclamo al Garante.
È stato inoltre ordinato di comunicare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento le iniziative intraprese per dare attuazione alle prescrizioni.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Il Garante ha ritenuto applicabile la sanzione di cui all'art. 83, par. 5, GDPR, richiamata anche dall'art. 166, comma 2, del Codice. Considerata l'unicità della condotta, è stato applicato l'art. 83, par. 3, GDPR. Pur richiamando il massimo edittale fino a 20.000.000 euro, l'Autorità ha valorizzato diversi elementi attenuanti:
- assenza di danni comprovati agli interessati;
- carattere colposo della violazione;
- assenza di dati particolari;
- dimensioni ridotte del Comune;
- assenza di precedenti pertinenti;
- cooperazione del titolare e successive integrazioni.
La sanzione è stata quindi determinata in euro 4.000,00, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Dispositivo finale e pubblicazione
Il Garante ha ordinato al Comune di Torrenova il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 4.000,00, con facoltà di definizione agevolata nei termini di legge mediante pagamento della metà entro 30 giorni. Ha disposto inoltre:
- la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Autorità;
- l'annotazione nel registro interno.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di cui agli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e contestazioni del reclamante
Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato nei confronti del Comune di Torrenova per il tramite del Comando di Polizia locale. Il reclamante contestava che nel verbale di accertamento della violazione al Codice della strada fosse riportata un'informativa sintetica con riferimenti normativi non aggiornati, senza indicazione di dove reperire l'informativa completa. Segnalava inoltre che, da accesso agli atti, risultava l'affidamento a un soggetto esterno della gestione globale dei procedimenti sanzionatori e la nomina di un responsabile del trattamento.
Istruttoria e difese del Comune
L'Ufficio ha chiesto informazioni al Comune ai sensi dell'art. 157 Codice privacy. Il Comune ha riferito di aver attivato il DPO e di aver avviato l'integrazione dell'informativa contenuta nei verbali, precisando che l'affidamento esterno riguardava la sola postalizzazione e che era stata inserita una dicitura informativa nel documento di contestazione. Nella memoria difensiva ha sostenuto che la violazione fosse involontaria, dovuta all'uso di un modello non aggiornato, e che fossero già state predisposte un'informativa completa, l'indicazione esplicita del DPO e un nuovo modello di accertamento con i riferimenti corretti.
Valutazione del Garante sulla trasparenza informativa
Il Garante ha richiamato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 13 GDPR, nonché le Linee guida WP29 sulla trasparenza e il considerando 39. Ha ritenuto che il titolare potesse usare un approccio stratificato, ma ha rilevato che il primo livello non conteneva tutte le informazioni essenziali e che il secondo livello era carente di elementi obbligatori, in particolare sulle modalità di esercizio dei diritti ex artt. 15-22 GDPR e sul diritto di reclamo all'Autorità. Inoltre, l'informativa estesa non risultava facilmente raggiungibile sul sito del Comune, poiché non era collocata in modo immediatamente accessibile e conviveva con altre informative, creando percorsi di navigazione multipli.
Illiceità del trattamento e misure correttive
Il Garante ha accertato la violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza e degli obblighi informativi previsti dagli artt. 12 e 13 GDPR. Ha quindi ingiunto al Comune, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d), di rendere l'informativa di secondo livello facilmente reperibile e accessibile, eliminando eventuali informative obsolete o duplicate e semplificando la navigazione del sito, nonché di completarla con tutti gli elementi richiesti dalla normativa, inclusi diritti degli interessati e diritto di reclamo. Ha inoltre imposto di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Per la violazione degli artt. 5, 12 e 13 GDPR, soggetta all'art. 83, par. 5, GDPR, il Garante ha ritenuto applicabile una sanzione fino a 20 milioni di euro, ma ha considerato la gravità di livello medio, l'assenza di danni comprovati, la natura colposa della violazione, l'assenza di dati particolari, le ridotte dimensioni del Comune, l'assenza di precedenti e la cooperazione prestata. La sanzione è stata determinata in 4.000 euro. È stata disposta anche la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e la pubblicazione del provvedimento, oltre all'annotazione nel registro interno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 27 nov 2024Prescrizioni del Garante n. 735 del 27/11/2024
- Provvedimento · 27 nov 2024Provvedimenti del 27/11/2024
- Provvedimento · 27 nov 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 832 del 27/11/2024
- Provvedimento · 27 nov 2024Deliberazione n. 836 del 27/11/2024
- Provvedimento · 27 nov 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 736 del 27/11/2024
- Provvedimento · 27 nov 2024Prescrizioni del Garante del 27/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →