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Provvedimento

Deliberazione n. 836 del 27/11/2024

Regolamento per la disciplina dei contratti di appalto aventi importo inferiore alle soglie europee (ai sensi degli artt. 48 e ss. del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici)

Garante Privacy836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento adotta il regolamento interno dell’Ufficio del Garante per la disciplina dei contratti di appalto di importo inferiore alle soglie europee, in attuazione degli artt. 48 e ss. del Codice dei contratti pubblici. Il testo definisce principi, criteri e modalità operative per affidamenti, rotazione, divieto di frazionamento, controlli a campione, garanzia provvisoria, verifica di anomalia, stipula del contratto e adeguamento del regolamento contabile interno. Non si tratta di un provvedimento sanzionatorio in materia privacy, ma di una deliberazione organizzativa e regolamentare dell’Autorità.

Garante: adozione del regolamento interno per i contratti di appalto sotto soglia dell’Ufficio del Garante

Regolamento per la disciplina dei contratti di appalto sotto soglia dell’Ufficio del Garante

La deliberazione del 27 novembre 2024 approva il regolamento interno con cui l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali disciplina l’affidamento e la gestione dei contratti di appalto di importo inferiore alle soglie europee, in attuazione del Codice dei contratti pubblici.

Contesto e base normativa

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003, il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e il regolamento del Garante n. 3/2000 in materia di gestione amministrativa e contabilità. Viene inoltre richiamata la delibera n. 370 del 20 giugno 2024 sulla nomina e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara. Il Collegio dà atto che dal regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell’Autorità.

Oggetto e ambito di applicazione

Il regolamento disciplina i principi, i criteri e le modalità operative da applicare ai contratti sotto soglia stipulati dall’Ufficio del Garante, ai sensi degli artt. 48 e ss. del Codice dei contratti pubblici. Restano soggetti alle norme del Codice tutti gli affidamenti regolati internamente; il valore stimato dell’appalto deve essere calcolato secondo l’art. 14, comma 4. In presenza di un interesse transfrontaliero certo, la stazione appaltante deve seguire le procedure ordinarie.

Sono espressamente esclusi:

  • le minute spese disciplinate da disposizioni sui fondi economali;
  • i contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice;
  • i contratti attivi;
  • i contratti a titolo gratuito.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle disposizioni vigenti sul contenimento della spesa.

Principio di rotazione

Il regolamento dedica un articolo al principio di rotazione negli appalti sotto soglia. Il divieto di affidamento e aggiudicazione al contraente uscente opera quando due affidamenti consecutivi riguardano la medesima commessa per settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi. Ai fini dell’individuazione della continuità rilevano le ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, nella stessa fascia di valore economico.

La disciplina precisa che, per i contratti diversi da quelli di durata, il riferimento temporale ordinario è l’ultimo triennio, salvo eccezionali esigenze motivate. Sono previste deroghe, tra cui:

  • procedura sostanzialmente aperta al mercato, senza limitazioni sul numero di operatori selezionabili;
  • affidamenti inferiori a 5.000 euro, ai sensi dell’art. 49, comma 6, del Codice;
  • particolari caratteristiche o specificità della prestazione, tali da richiedere operatori con esperienza specifica;
  • forniture, servizi o lavori la cui esecuzione da parte di soggetti diversi possa arrecare grave pregiudizio all’Amministrazione;
  • circostanze di somma urgenza ex art. 140 del Codice;
  • casi motivati dalla struttura del mercato, dall’assenza di alternative e dalla accurata esecuzione del precedente contratto.

Divieto di frazionamento

È sancito il divieto di frazionamento dell’appalto, salvo ragioni oggettive che lo giustifichino ai sensi dell’art. 14, comma 6, secondo periodo, del Codice. Per gli appalti inferiori a 5.000 euro, il regolamento considera sia i contratti stipulati negli ultimi dodici mesi sia quelli che si intende stipulare nei dodici mesi successivi; il loro importo complessivo non deve superare la soglia di 5.000 euro, salvo le eccezioni motivate previste per la rotazione.

Controlli a campione e conseguenze delle verifiche negative

Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici rendono una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione. La stazione appaltante effettua verifiche, di regola con cadenza semestrale, anche mediante sorteggio di un campione.

Il sorteggio è effettuato con strumenti telematici sotto la supervisione del Dirigente del Dipartimento risorse umane e attività contrattuali o di un funzionario delegato, che redige verbale. Fa fede la data della determinazione di affidamento e viene estratto il 15% degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati nel semestre precedente, arrotondato all’unità superiore.

Se i requisiti dichiarati non risultano confermati, la stazione appaltante procede a:

  • risoluzione del contratto;
  • escussione dell’eventuale garanzia definitiva;
  • comunicazione ad ANAC ai sensi dell’art. 96, comma 15, del Codice;
  • sospensione dell’operatore economico dalle procedure della medesima stazione appaltante per un mese se l’affidamento è inferiore a 20.000 euro, per quattro mesi se da 20.000 a 100.000 euro, per sei mesi se superiore a 100.000 euro fino alla soglia dell’affidamento diretto.

Le sanzioni sono precedute da contraddittorio con termine non inferiore a dieci giorni. È inoltre previsto che i fornitori aggiudicatari di convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, quando stipulano contratti esecutivi inferiori a 40.000 euro, non siano inseriti tra i soggetti da sorteggiare, poiché il controllo è svolto dal soggetto aggregatore.

Garanzia provvisoria, anomalia delle offerte e stipula del contratto

Quando sia richiesta la garanzia provvisoria ex art. 53, comma 2, del Codice, essa è fissata nella misura dell’1% dell’importo indicato nell’avviso o nell’invito.

Per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b), non si applica la verifica di anomalia delle offerte prevista dall’art. 110 del Codice. Tuttavia, per i contratti di lavori o servizi sotto soglia, senza interesse transfrontaliero certo e aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante prevede negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale se le offerte ammesse sono almeno cinque. In ogni caso il Responsabile unico del progetto può valutare la congruità di offerte sospettate di anomalia, in contraddittorio con l’operatore economico e con termini anche ridotti rispetto a quelli ordinari.

La stipulazione del contratto avviene secondo l’art. 18 del Codice; l’Autorità utilizza di norma la scrittura privata non autenticata, da registrare in caso d’uso. Il regolamento abroga i secondi e terzi periodi dell’art. 20, comma 3, del regolamento n. 3/2000 e sopprime la figura dell’ufficiale rogante presso l’Autorità.

Modifica del regolamento contabile interno

Infine, il provvedimento modifica l’art. 19 del regolamento del Garante n. 3/2000, sostituendo il comma 1-bis con una formulazione che prevede l’esercizio dell’attività negoziale dell’Ufficio in conformità al Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Pubblicazione ed efficacia

La deliberazione dispone la pubblicazione del regolamento e della relazione di accompagnamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, e dell’art. 156, comma 3, del Codice privacy.

Punti principali

Adozione del regolamento interno sugli appalti sotto soglia

Il Garante adotta il regolamento per la disciplina dei contratti di appalto dell’Ufficio aventi importo inferiore alle soglie europee, in attuazione degli artt. 48 e seguenti del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. La deliberazione richiama il GDPR, il Codice privacy, il Codice dei contratti pubblici, il regolamento contabile n. 3/2000 e la delibera n. 370/2024 sulle commissioni giudicatrici e sui seggi di gara.

Ambito di applicazione e principi generali

Il regolamento disciplina principi, criteri e modalità operative per affidamento e gestione degli appalti sotto soglia da parte dell’Ufficio del Garante. Si applicano i principi e le disposizioni del Codice dei contratti pubblici; il valore stimato va calcolato ai sensi dell’art. 14, comma 4; in presenza di interesse transfrontaliero certo si applicano le procedure ordinarie. Sono esclusi minute spese, contratti esclusi dal Codice, contratti attivi e contratti a titolo gratuito.

Regole su rotazione e divieto di frazionamento

Il regolamento disciplina il principio di rotazione, con divieto di affidamento al contraente uscente in caso di due affidamenti consecutivi nello stesso settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi, tenendo conto della prestazione principale o prevalente e della medesima fascia di valore economico. Sono previste deroghe motivate, tra cui procedura aperta al mercato, affidamenti inferiori a 5.000 euro, specificità tecniche o artistiche, urgenza e assenza di alternative. È inoltre vietato il frazionamento dell’appalto salvo ragioni oggettive; per importi sotto 5.000 euro rilevano i contratti degli ultimi dodici mesi e quelli programmati nei dodici mesi successivi.

Controlli a campione sui requisiti degli operatori

Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture sotto 40.000 euro, gli operatori rendono dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti, che la stazione appaltante verifica di norma semestralmente anche mediante sorteggio del 15% degli affidamenti del semestre precedente. Se la verifica ha esito negativo, sono previste risoluzione del contratto, escussione della garanzia definitiva, comunicazione ad ANAC e sospensione dell’operatore per periodi graduati in base all’importo; è previsto un contraddittorio preventivo di almeno dieci giorni.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionecontratti pubbliciappalti sotto sogliaprocedure di affidamentocontabilità e organizzazione interna

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