Prescrizioni del Garante n. 735 del 27/11/2024
Provvedimento del 27 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Sintesi Evolution s.r.l., dealer Vodafone, aveva attivato cinque contratti di telefonia fissa e dati a nome di una cliente senza valida richiesta e senza rispettare le procedure di identificazione previste. L’Autorità ha qualificato la società come titolare autonomo del trattamento, ritenendo irrilevante la dedotta iniziativa autonoma del dipendente, e ha contestato la violazione del principio di liceità, dell’art. 6 GDPR e dell’obbligo di informativa di cui all’art. 13 GDPR. È stato disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati della segnalante e irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, con pubblicazione del provvedimento.
Sintesi Evolution s.r.l.: trattamento illecito dei dati di una cliente per attivazione di cinque contratti telefonici non richiesti e omessa informativa
Sintesi Evolution s.r.l. – attivazione indebita di contratti telefonici e omessa informativa
Il provvedimento riguarda Sintesi Evolution s.r.l., dealer Vodafone, per l’attivazione di cinque contratti di telefonia fissa e dati intestati a una cliente senza sua richiesta e senza il rispetto delle procedure di identificazione previste. Il procedimento origina da una segnalazione dell’interessata, che aveva scoperto gli addebiti e i contratti non riconosciuti tramite il proprio conto corrente e il cassetto fiscale.
Origine del procedimento e attività istruttoria
L’Ufficio ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy e dell’art. 58, par. 2, GDPR. Dopo aver acquisito i riscontri di Vodafone Italia S.p.A. e di Sintesi Evolution, è emerso che tutti i contratti provenivano dal medesimo punto vendita di Casale Monferrato. Vodafone ha riferito che nessuno dei contratti aveva completato l’attivazione della rete fissa, ma che le SIM di backup erano state attivate al momento della vendita; due di esse avevano generato traffico. La compagnia ha anche comunicato di aver disattivato le SIM, rimborsato la cliente, evaso le richieste di accesso e adottato iniziative di controllo nei confronti del dealer.
Ruolo del dealer e qualificazione come titolare autonomo
Il Garante ha richiamato il provvedimento generale del 16 febbraio 2006 sui servizi telefonici non richiesti, nonché precedenti specifici e l’ordinanza della Cassazione n. 21234/2021, per ribadire che agenti e rivenditori possono essere titolari autonomi quando operano con potere decisionale reale e svincolato dalle istruzioni del gestore. Nel caso esaminato, Sintesi Evolution ha attivato i contratti senza seguire le procedure di identificazione previste dal contratto di franchising con Vodafone; per questo è stata qualificata come titolare autonomo del trattamento dei dati personali della segnalante.
Violazioni accertate
Il Garante ha accertato due violazioni principali:
- violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, per trattamento illecito dei dati personali in assenza di idonea base giuridica;
- violazione dell’art. 13 GDPR, per omessa informativa all’interessata.
La condotta contestata consiste nell’utilizzo dei dati identificativi e della documentazione personale della cliente per perfezionare contratti mai richiesti, senza che la stessa fosse consapevole dell’operazione né avesse manifestato volontà contrattuale.
Difese della società e valutazioni dell’Autorità
Sintesi Evolution ha sostenuto che le attivazioni indebite fossero frutto dell’iniziativa autonoma e dolosa di un proprio dipendente, poi licenziato, e che i sistemi di controllo sarebbero stati quelli predisposti da Vodafone. Ha inoltre richiamato la propria assenza di precedenti, la collaborazione nel procedimento e la situazione finanziaria difficoltosa.
Il Garante ha ritenuto tali argomentazioni non idonee ad escludere la responsabilità della società. In particolare, ha osservato che:
- non sono state chiarite le circostanze concrete delle indebite attivazioni;
- non sono state descritte misure interne di controllo e verifica della documentazione;
- non è stato dimostrato che siano state svolte indagini approfondite per verificare se le condotte del dipendente fossero episodiche o espressione di una prassi più ampia.
Misure correttive e sanzione
Accertata l’illiceità del trattamento, il Garante ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati della segnalante da parte di Sintesi Evolution.
Ha quindi adottato ordinanza-ingiunzione ex art. 166, comma 7, del Codice e art. 18 l. n. 689/1981, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, parr. 3 e 5, GDPR. Il massimo edittale è stato individuato in 20.000.000 euro; tenuti conto i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR, il Garante ha irrogato una sanzione di 20.000 euro, pari allo 0,1% del massimo edittale.
Tra gli elementi considerati hanno rilievo:
- la gravità delle violazioni, in un contesto di attivazioni illecite di servizi telefonici potenzialmente idonee a creare ulteriori illiceità e danni economici;
- il numero limitato degli interessati, essendo emersa al momento la sola segnalazione della cliente;
- la significativa negligenza della società, che non ha attivato verifiche efficaci;
- le categorie di dati trattati, comprese informazioni relative ai metodi di pagamento;
- l’assenza di precedenti provvedimenti correttivi o sanzionatori.
È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. La società è stata anche ingiunta a comunicare entro trenta giorni le iniziative intraprese per dare attuazione al divieto di trattamento.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti preliminari
Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione relativa ad addebiti e contratti telefonici intestati alla segnalante senza suo consenso. L’istruttoria ha coinvolto Vodafone Italia S.p.A. e Sintesi Evolution s.r.l., punto vendita presso il quale risultavano attivati i contratti. Vodafone ha riferito di aver disattivato le SIM di backup, rimborsato gli importi e avviato verifiche interne; Sintesi Evolution ha ammesso che le attivazioni erano avvenute senza seguire le procedure corrette.
Ruolo di Sintesi Evolution come titolare autonomo
Il Garante ha richiamato la propria giurisprudenza in materia di servizi telefonici non richiesti e la giurisprudenza di legittimità, affermando che agenti e rivenditori possono assumere la qualità di titolari autonomi quando esercitano un potere decisionale reale e autonomo sulle modalità e finalità del trattamento. Nel caso concreto, Sintesi Evolution ha operato in modo autonomo nell’attivazione dei servizi, discostandosi dalle procedure contrattuali di Vodafone, e deve quindi essere considerata titolare del trattamento per i dati utilizzati nelle attivazioni.
Violazioni accertate
L’Autorità ha ritenuto integrata la violazione del principio di liceità e della base giuridica del trattamento, ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, poiché i dati personali della segnalante sono stati utilizzati per attivare contratti mai richiesti e senza una volontà espressa della interessata. È stata inoltre contestata la violazione dell’art. 13 GDPR per omessa informativa, poiché l’interessata non aveva ricevuto le informazioni dovute in relazione al trattamento dei suoi dati.
Difese della società e loro rigetto
Sintesi Evolution ha sostenuto che le condotte fossero imputabili esclusivamente a un dipendente, autore isolato e doloso, successivamente licenziato. Ha richiamato la formazione ricevuta dal dipendente e la presenza di sistemi di controllo già predisposti da Vodafone, oltre alla propria buona fede e alla difficile situazione economica. Il Garante ha respinto tali argomentazioni, osservando che la società non ha fornito elementi sufficienti per escludere la propria responsabilità né ha descritto controlli interni efficaci ulteriori rispetto a quelli informatici del gestore.
Misure adottate e sanzione
Accertata l’illiceità dei trattamenti, il Garante ha disposto il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati della segnalante ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR. Ha poi irrogato a Sintesi Evolution una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, determinata tenendo conto dei criteri di cui all’art. 83, par. 2, GDPR, tra cui gravità della violazione, negligenza, categorie di dati trattati e assenza di precedenti. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
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