Prescrizioni del Garante del 27/11/2024
Provvedimento del 27 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il reclamo dei genitori di una studentessa del Liceo "Bertrand Russell" di Roma, che contestavano l’uso di immagini reperite su Instagram per identificare l’alunna e irrogarle una sanzione disciplinare in relazione all’occupazione dell’edificio scolastico. L’Autorità valuta la liceità del trattamento alla luce dell’art. 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy, considerando che l’Istituto aveva agito per finalità connesse a un compito di interesse pubblico, con identificazione degli studenti anche tramite riconoscimento visivo e senza diffusione illecita dei dati. Ritenuti superati i rilievi iniziali, il Garante dichiara lecita la condotta e dispone l’archiviazione del procedimento.
Liceo Classico Sperimentale Statale "Bertrand Russell" di Roma: trattamento delle immagini di studenti durante un’occupazione scolastica e archiviazione del procedimento
Liceo Classico Sperimentale Statale "Bertrand Russell" di Roma: uso di immagini social per identificare studenti durante un’occupazione scolastica
Il Garante ha esaminato il reclamo presentato dai genitori di una studentessa del Liceo Classico Sperimentale Statale "Bertrand Russell" di Roma, relativo all’utilizzo di immagini reperite su Instagram per identificare l’alunna e avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare per la partecipazione all’occupazione dell’edificio scolastico. Il procedimento si conclude con l’archiviazione, ritenendo lecita la condotta del titolare del trattamento.
Origine del reclamo e contestazioni degli interessati
I reclamanti hanno sostenuto che la figlia, studentessa minorenne, sarebbe stata sanzionata disciplinarmente sulla base di immagini scattate e pubblicate su Instagram da soggetti ignoti. Secondo la loro prospettazione, la scuola avrebbe utilizzato tali immagini in modo non conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, anche con una presunta circolazione delle fotografie tra più genitori di studenti coinvolti.
Attività istruttoria e posizione dell'Istituto
Nel corso dell’istruttoria l’Istituto ha ricostruito l’occupazione dell’edificio scolastico e ha spiegato che la Dirigente Scolastica aveva proceduto all’identificazione degli studenti occupanti tramite:
- riconoscimento visivo da parte di docenti e collaboratori scolastici;
- esame delle fotografie pubblicate sull’account Instagram "@occupazionerussell".
La scuola ha inoltre rappresentato che la documentazione fotografica era stata raccolta per istruire il procedimento disciplinare, da sottoporre al Consiglio d’Istituto in composizione disciplinare, e che non vi sarebbe stata alcuna diffusione indebita dei dati personali. L’Istituto ha richiamato anche una circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio che invitava a identificare gli autori delle occupazioni per addebitare i danni eventualmente causati.
Normativa richiamata
Il Garante richiama la disciplina del trattamento dei dati personali nel settore pubblico, in particolare:
- art. 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e 3, GDPR;
- art. 2-ter del Codice privacy.
L’Autorità ribadisce che le operazioni di trattamento da parte di soggetti pubblici sono ammesse solo se previste da una norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali, e che il trattamento è lecito quando necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento
Sulla base degli atti, il Garante ritiene che l’Istituto abbia trattato le immagini e gli altri dati personali:
- per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico;
- nell’ambito del procedimento disciplinare avviato a seguito dei fatti connessi all’occupazione;
- per finalità limitate alla conferma dell’identificazione degli studenti già effettuata anche de visu;
- senza ulteriori trattamenti o conservazioni oltre il tempo strettamente necessario.
L’Autorità valorizza anche il fatto che le immagini e le informazioni erano già oggetto di circolazione sul social network utilizzato dagli stessi occupanti, escludendo così, nel caso concreto, una "diffusione di dati personali in modo illegittimo" da parte dell’Istituto.
Esito del procedimento
Alla luce delle dichiarazioni del titolare e della documentazione acquisita, il Garante conclude che i rilievi inizialmente formulati dall’Ufficio risultano superati. Non vengono ravvisati, allo stato degli atti, estremi di violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.
Provvedimento finale
Ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), il Garante dichiara lecita la condotta del Liceo Classico Sperimentale Statale "Bertrand Russell" e dispone l’archiviazione del procedimento. Il provvedimento indica infine la possibilità di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del reclamo
I genitori di una studentessa hanno segnalato che la scuola avrebbe utilizzato immagini della figlia, reperite su Instagram da account collegati all’occupazione dell’istituto, per procedere disciplinarmente nei suoi confronti. Secondo i reclamanti, il trattamento sarebbe avvenuto in violazione della normativa privacy, anche per una presunta diffusione delle immagini tra i genitori degli studenti coinvolti.
Difese dell'Istituto scolastico
L’Istituto ha sostenuto di aver identificato gli occupanti con più modalità: riconoscimento visivo da parte di docenti e collaboratori scolastici e visione di fotografie pubblicate dagli stessi studenti sul social network Instagram. Ha affermato che la documentazione era stata usata solo per istruire il procedimento disciplinare e per trasmettere gli atti agli organi competenti, senza alcuna diffusione indiscriminata dei dati.
Base giuridica e valutazione del Garante
L’Autorità richiama l’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e 3 GDPR e l’art. 2-ter del Codice privacy, osservando che nel settore pubblico il trattamento è lecito se necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Nel caso concreto, il trattamento è stato ricondotto all’esecuzione di compiti istituzionali della scuola nella gestione dell’occupazione e del procedimento disciplinare.
Esito dell'istruttoria
Il Garante ritiene che l’Istituto abbia trattato i dati personali al solo fine di confermare l’identificazione già avvenuta, predisporre il fascicolo disciplinare e trasmetterlo al Consiglio d’Istituto, senza ulteriori trattamenti o conservazione oltre il tempo strettamente necessario. Viene inoltre esclusa una diffusione illecita dei dati personali, anche alla luce della circostanza che le immagini e notizie circolavano già sull’account Instagram degli studenti occupanti.
Decisione finale
L’Autorità conclude che gli elementi forniti dal titolare nel corso dell’istruttoria superano i rilievi iniziali e non consentono di ravvisare, allo stato degli atti, una violazione della disciplina privacy. Il procedimento viene quindi archiviato, con dichiarazione di liceità della condotta tenuta dal liceo.
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