L.R. Basilicata 20/2025
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2025, N. 11 (INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE REGIONALE DEI LUCANI NEL MONDO E DEL FORUM DEI GIOVANI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 20/2025 modifica la legge regionale n. 11/2025 su Commissione regionale dei Lucani nel mondo, requisiti e limiti di mandato, iscrizione all’Albo regionale, rimborsi spese, composizione del Forum dei giovani e contributi. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina dei Lucani nel mondo e della Commissione regionale
Modifiche alla disciplina dei Lucani nel mondo
La legge regionale della Basilicata n. 20 del 23 aprile 2025 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 15 gennaio 2025, n. 11, ridefinendo la composizione della Commissione regionale dei Lucani nel mondo, alcuni requisiti di partecipazione, le modalità di accesso ai contributi e l’ambito di destinatari di alcune misure. Le modifiche operano nel solo territorio della Regione Basilicata e si coordinano con la disciplina già vigente sui Lucani nel mondo.
Composizione della Commissione regionale dei Lucani nel mondo
Viene sostituito integralmente l’articolo 5 della legge regionale n. 11/2025. La Commissione regionale dei Lucani nel mondo è costituita all’inizio di ogni legislatura ed è composta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un consigliere delegato con funzioni di presidente, da due consiglieri regionali con incarico di vicepresidenti e due con incarico di segretari, oltre ai rappresentanti istituzionali e associativi previsti dalla legge.
Fanno parte della Commissione:
- un rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI Basilicata;
- un rappresentante della Provincia di Potenza;
- un rappresentante della Provincia di Matera;
- i presidenti delle Federazioni dei Lucani nel mondo;
- il presidente dell’associazione presente nei Paesi privi di Federazione, se unica associazione presente, oppure un solo rappresentante designato dalle associazioni del Paese;
- un rappresentante delle Associazioni Italiane dei Lucani in Italia per ogni Regione, designato dall’Assemblea delle Associazioni Italiane convocata dal Presidente della Commissione.
Se i presidenti indicati non possiedono i requisiti richiesti, le Federazioni e le Associazioni designano un proprio rappresentante in possesso di tali requisiti. Partecipa senza diritto di voto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del “Centro dei Lucani nel mondo – Nino Calice”.
Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente della struttura competente o da un suo delegato. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, nel rispetto della rappresentanza di genere e previa designazione degli enti o organismi di appartenenza. È inoltre previsto che la Commissione costituita ai sensi della legge regionale n. 16/2002 decada con l’entrata in vigore della nuova legge.
Limite di durata degli incarichi nella Commissione
Viene sostituito il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 11/2025. L’incarico di componente della Commissione può essere ricoperto per un massimo di due legislature, anche non consecutive, anche quando l’incarico abbia durata inferiore alla legislatura.
Per le Commissioni costituite ai sensi della legge vigente:
- non si considera l’incarico conferito nel mese di dicembre 2024;
- si computano invece tutti gli incarichi di componente ricoperti negli anni precedenti all’entrata in vigore della norma, ai fini del rispetto del limite di due legislature.
Requisiti di iscrizione all’Albo regionale per Federazioni e Associazioni
La modifica all’articolo 7 restringe il riferimento ai destinatari alle sole Federazioni e Associazioni iscritte all’Albo regionale. La disciplina, quindi, collega espressamente l’operatività prevista dalla norma all’iscrizione nell’Albo regionale.
Rimborsi spese per i componenti della Commissione
Viene riscritto il comma 3 dell’articolo 8. Ai componenti della Commissione, con esclusione del Presidente e dei consiglieri regionali, spetta il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute in Italia e all’estero, entro i limiti previsti per i dirigenti del Consiglio regionale.
Forum dei giovani: platea dei rappresentanti
La modifica dell’articolo 9, comma 3, lettera b), definisce che il Forum o l’organo collegato prevede 6 rappresentanti under 40, ciascuno per:
- Europa;
- America meridionale;
- America settentrionale;
- Africa;
- Oceania;
- Italia.
I rappresentanti devono essere emigrati o discendenti di emigrati ed essere eletti nei Congressi nazionali dei delegati nominati dalle Assemblee delle Associazioni lucane iscritte all’Albo regionale, oppure dall’Assemblea delle Associazioni lucane in Italia.
Contributi alle Federazioni e Associazioni e nuove destinazioni finanziabili
La disciplina dei contributi viene modificata con riferimento alle richieste annuali. Le Federazioni e le Associazioni iscritte all’Albo regionale devono trasmettere contestualmente al Presidente della Commissione regionale dei Lucani nel mondo e ai competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la domanda di contributo con la documentazione progettuale.
È inoltre stabilito che non possano essere richiesti contributi per finanziare attività di altre Federazioni o Associazioni iscritte all’Albo regionale o dei loro iscritti.
Con un nuovo comma 2-bis si prevede poi che, con le risorse disponibili nel Fondo per i corregionali all’estero e per i rimpatriati, possano essere concessi contributi anche alle istituzioni scolastiche e di alta formazione per:
- organizzare e svolgere soggiorni culturali;
- realizzare soggiorni di studio e aggiornamento professionale dei corregionali all’estero;
- promuovere interscambi giovanili tra i residenti in Basilicata e i discendenti dei corregionali all’estero.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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