L.R. Basilicata 19/2025
MODIFICHE ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE 2000, N. 57 (USI CIVICI E LORO GESTIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 1766/1927 E R.D. N. 322/1928)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Basilicata 12 settembre 2000, n. 57 sugli usi civici: definizioni, criteri di legittimazione e affrancazione, calcolo dei canoni, gestione delle istanze e termini di applicazione. Reca anche una disciplina transitoria per alcune aree non agricole fino al 31 dicembre 2025 e non comporta oneri per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina regionale lucana sugli usi civici
Modifiche alla disciplina regionale sugli usi civici in Basilicata
La legge regionale della Basilicata interviene in modo puntuale sulla L.R. 12 settembre 2000, n. 57, aggiornata e coordinata con la successiva L.R. 30 dicembre 2025, n. 57. La finalità è ridefinire alcuni aspetti della gestione dei beni civici, dei procedimenti di legittimazione e affrancazione, e dei criteri di calcolo dei canoni dovuti.
Ambito e principi generali
La disciplina riguarda i beni civici e la loro gestione nel territorio della Regione Basilicata, in attuazione della normativa statale di riferimento sugli usi civici. Viene ribadito che sono beni civici le terre appartenenti a comunità di abitanti ora riunite in comuni, o a frazioni già comunità autonome, con le relative pertinenze, nonché i beni assegnati con procedimenti amministrativi o giudiziari in applicazione della legge n. 1766/1927 e del R.D. n. 332/1928.
È inoltre introdotto un principio generale secondo cui le modifiche e le operazioni sui beni civici devono rispettare la tutela paesaggistica, ambientale e sociale, assicurando una gestione orientata allo sviluppo sostenibile e all’interesse collettivo.
Criteri per la legittimazione e per l’affrancazione
La legge aggiorna i criteri applicabili ai procedimenti che riguardano aree civiche o comunque assoggettate alla disciplina degli usi civici. In particolare, per talune aree viene ampliato il perimetro dei soggetti e delle situazioni che possono accedere alla legittimazione anche quando il terreno abbia perso la originaria destinazione agro-silvo-pastorale per effetto della nuova pianificazione territoriale comunale, purché sia conforme allo strumento urbanistico.
Viene inoltre precisato che il valore delle aree nella piena disponibilità del demanio civico comunale oggetto di alienazione coincide con il valore venale.
Canoni di legittimazione, capitale di affrancazione e riduzioni
La riforma ridisegna il criterio di determinazione del dovuto per le procedure di legittimazione e affrancazione:
- per le aree in zona agricola, il canone di legittimazione corrisponde al reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo di prima classe, adeguato alle regole fiscali vigenti;
- per le aree in zona non agricola, il canone è pari all’uno per mille del valore dell’area ai fini IMU;
- il capitale di affrancazione è pari a 15 volte il canone così determinato, ferme restando le somme dovute per canoni pregressi e oneri amministrativi;
- per abitazione principale, imprenditori agricoli a titolo principale, coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e titolari di attività produttive, artigianali o commerciali, canone e capitale sono ridotti del 50%.
I medesimi criteri si applicano anche alle annualità pregresse dei canoni non versati.
Procedimento amministrativo e adempimenti
La legge consente che l’istanza possa essere presentata anche da un solo intestatario catastale, purché sia corredata dalla certificazione dell’ufficio regionale competente che attesta la natura allodiale del terreno. In tal caso, l’istanza deve essere notificata agli altri aventi diritto.
Il Comune, una volta quantificato il dovuto, incamera le somme e le destina secondo le regole dell’art. 24 della legge n. 1766/1927. Il provvedimento conclusivo è adottato con determinazione dirigenziale dell’ufficio comunale competente e deve essere registrato, trascritto e volturato senza indugio presso i registri immobiliari, a cura e spese dell’istante.
Resta ferma l’esenzione da imposta di bollo, registro e altre imposte prevista dalla normativa statale sugli usi civici e dalla disciplina richiamata in materia di affrancazione e ripristino dell’esenzione.
Disciplina transitoria per alcune aree non agricole
È prevista una specifica possibilità, limitata nel tempo, per le aree in zona non agricola che la perizia generale già approvata avesse indicato da trasferire al patrimonio disponibile del Comune. Tali aree possono essere legittimate, anche con contestuale affrancazione, ai sensi della normativa statale sugli usi civici.
Per queste ipotesi:
- il canone di legittimazione è pari all’uno per mille del valore dell’area ai fini IMU;
- in caso di abitazione principale, canone e capitale di affrancazione sono ridotti del 50%;
- il Comune trasmette gli elenchi degli istanti, con atti e allegati, all’ufficio regionale competente, che adotta il provvedimento conclusivo con determinazione dirigenziale;
- il provvedimento è trascrivibile senza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari.
La previsione opera per le situazioni richiamate dall’art. 19, comma 2, fino al 31 dicembre 2025.
Altri aggiornamenti testuali e coordinamento normativo
La legge introduce anche aggiornamenti lessicali e di coordinamento interno alla L.R. n. 57/2000, tra cui:
- la correzione del riferimento alla legge n. 157/1992;
- la sostituzione del termine relativo a beni “epigei”;
- la correzione terminologica da “delibazione” a “deliberazione”.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge dichiara espressamente la neutralità finanziaria, stabilendo che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
L’entrata in vigore è fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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