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Legge

L.R. Valle d'Aosta 14/2011

Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 14/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Valle d’Aosta, contributi a favore di piccole imprese innovative non quotate, costituite da non più di cinque anni e operative da almeno sei mesi, per piani di sviluppo finalizzati a valorizzare i risultati della ricerca. Prevede procedure, spese ammissibili, revoca, cumulo con altri aiuti e bandi per start up/spin off innovative, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

Contributi regionali per nuove imprese innovative

Contributi regionali per nuove imprese innovative

La legge regionale disciplina, per il territorio della Valle d’Aosta, un sistema di contributi destinato a sostenere la nascita e la crescita di imprese innovative che trasformano i risultati della ricerca in attività produttive. La disciplina è impostata come aiuto pubblico soggetto ai limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ambito soggettivo e requisiti delle imprese beneficiarie

Possono accedere ai contributi le imprese innovative non quotate, classificate come piccole imprese secondo la normativa europea, che non abbiano ancora distribuito utili e che non siano state costituite per fusione. Al momento della domanda devono inoltre:

  • essere costituite da non più di cinque anni;
  • essere operative da almeno sei mesi.

La nozione di impresa innovativa è riconosciuta in via alternativa quando l’impresa:

  • dimostra, tramite valutazione di un esperto esterno, che svilupperà in un futuro prevedibile prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte del settore, con rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
  • oppure dimostra di aver sostenuto costi di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 10% dei costi di esercizio complessivi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto, oppure, per una start-up priva di dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell’esercizio in corso, con attestazione di un revisore esterno.

Oggetto degli interventi e piani di sviluppo

L’intervento regionale consiste nel finanziamento di piani di sviluppo dell’impresa. I piani devono individuare gli obiettivi di crescita, dimostrare la possibilità di raggiungerli e attestare la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa.

I piani di sviluppo:

  • devono essere avviati solo dopo la valutazione tecnica e amministrativa della domanda;
  • devono avere durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Le spese devono essere sostenute entro i tre anni successivi alla concessione del contributo.

Procedura di concessione ed erogazione

Le domande sono presentate alla struttura regionale competente in materia di industria, secondo la modulistica predisposta dalla stessa struttura.

La concessione avviene con provvedimento del dirigente della struttura competente, previo parere della società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. sulla sostenibilità economico-finanziaria del piano di sviluppo. La struttura competente può avvalersi del supporto di uno o più soggetti esperti, fino a un massimo di tre, per la valutazione dell’innovatività, della sostenibilità tecnica e delle prospettive di mercato.

L’istruttoria segue l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Se le risorse non sono sufficienti, la concessione è disposta secondo lo stesso ordine cronologico.

L’erogazione avviene, anche in misura parziale rispetto all’importo concesso, sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese, dell’avanzamento del piano, della conformità al progetto presentato e del raggiungimento degli obiettivi di crescita, svolta da FINAOSTA S.p.A. o dalla struttura competente.

È possibile richiedere un anticipo del contributo, previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Criteri ulteriori e possibili bandi

La Giunta regionale può stabilire, con propria deliberazione, criteri e modalità ulteriori per concessione, erogazione, diniego e revoca dei contributi. La stessa deliberazione può prevedere, in alternativa al procedimento a sportello, una concessione tramite bando, con eventuale individuazione dei settori da privilegiare nell’assegnazione delle risorse.

La legge prevede inoltre la possibilità di bandi specifici per sostenere la creazione di:

  • start up innovative;
  • spin off innovative di imprese esistenti.

Tali bandi possono prevedere aiuti senza costi ammissibili individuabili in denaro e devono fissare criteri, modalità, massimali, percentuale massima di contribuzione, procedure di selezione e, se necessario, settori prioritari, anche in deroga alla disciplina generale della legge, nei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Spese ammissibili e durata dei costi

Sono ammissibili le spese previste per la realizzazione dei piani di sviluppo, purché coerenti con gli obiettivi di crescita e con la sostenibilità finanziaria dell’impresa. Il testo consolidato non dettaglia più le singole categorie di spesa nel corpo vigente dell’articolo sulle spese ammissibili.

Cumulo con altre agevolazioni

I contributi possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche sugli stessi costi ammissibili, purché il cumulo rispetti la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Revoca, restituzione e sanzioni accessorie

Il contributo è revocato se:

  • l’impresa perde i requisiti durante la realizzazione del piano;
  • l’impresa è messa in liquidazione volontaria o cessa volontariamente l’attività nel territorio regionale durante il piano o entro tre anni dalla sua conclusione;
  • il piano è interrotto ingiustificatamente, non è concluso nei tempi previsti o è realizzato in modo sostanzialmente difforme;
  • gli investimenti materiali non sono conservati presso la sede operativa situata nel territorio regionale per tre anni dalla conclusione del piano;
  • l’impresa rinuncia alla realizzazione del piano.

La revoca può essere anche parziale, se proporzionata all’inadempimento. In caso di revoca, l’impresa deve restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, il contributo maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento del periodo di fruizione.

Se la restituzione non avviene nei termini, il soggetto inadempiente non può beneficiare di altre agevolazioni previste dalla legge per cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di revoca; il divieto cessa se la posizione debitoria viene regolarizzata.

Disposizioni finanziarie

La legge prevede oneri complessivi pari a 550.000 euro per il 2011 e a 600.000 euro annui dal 2012, con copertura a valere su specifiche unità previsionali del bilancio regionale 2011/2013. È previsto che le entrate derivanti dalle restituzioni siano introitate nel bilancio regionale e che la Giunta possa apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Obsolescenza della disciplina

La legge è in larga parte superata nel suo impianto originario, ma conserva una disciplina ancora formalmente utile per il sostegno alle nuove imprese innovative in Valle d’Aosta, soprattutto nella versione consolidata su contributi, revoca, cumulo e bandi. Non emerge una totale abrogazione della legge nel testo fornito.

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