Salta al contenuto
Legge

L.R. Valle d'Aosta 12/2011

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 12/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d’Aosta lo sportello unico per attività produttive e servizi, recependo la direttiva 2006/123/CE e introducendo regole su presentazione telematica, procedimenti automatizzati e ordinari, sistema informativo, abrogazioni e transitorio. Modifica inoltre la l.r. 19/2007 sulla SCIA e altri istituti. Alcune norme sono transitorie e limitate al 2011-2013; il quadro generale resta di interesse operativo.

Sportello unico per attività produttive e servizi; adeguamenti alla direttiva servizi e alla SCIA

Sportello unico per le attività produttive e per i servizi nella Valle d’Aosta

La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative relative all’avvio e all’esercizio delle attività produttive di beni e servizi, comprese le attività rientranti nella direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. L’obiettivo è semplificare gli adempimenti, ridurre tempi e oneri per le imprese e garantire un punto unico di riferimento territoriale per i procedimenti coinvolti.

Ambito di applicazione e definizioni rilevanti

Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi è il soggetto pubblico di riferimento per i procedimenti concernenti le attività produttive, salvo le competenze della Chambre per la ComUnica e delle agenzie per le imprese. Rientrano nel perimetro le attività di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione e localizzazione degli impianti, nonché l’avvio e lo svolgimento delle attività di servizi soggette alla direttiva servizi.

Sono invece esclusi, tra gli altri, i procedimenti di VAS e VIA, gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse a sorgenti ionizzanti e materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi e le infrastrutture strategiche disciplinate dal codice dei contratti pubblici.

Titolarità delle funzioni e organizzazione dello sportello

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, che possono esercitarle singolarmente o in forma associata. I Comuni definiscono la struttura organizzativa dello sportello e ne nominano il responsabile, secondo i propri ordinamenti o le convenzioni di gestione associata.

Il responsabile dello sportello è il referente per i procedimenti e per l’accesso agli atti e documenti detenuti dallo sportello, anche se provenienti da altre amministrazioni. Resta ferma la responsabilità delle singole amministrazioni per gli atti da esse formati o comunque diversi da quelli detenuti dallo sportello.

La Regione finanzia gli enti locali con risorse derivanti da trasferimenti vincolati di finanza locale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale previo parere del CPEL.

Rapporti tra amministrazioni e presentazione telematica delle istanze

Per i procedimenti di competenza dello sportello, domande, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni e relativi allegati tecnici devono essere predisposti in formato elettronico e presentati telematicamente allo sportello territorialmente competente. Lo sportello provvede poi all’inoltro telematico alle altre amministrazioni coinvolte.

Le amministrazioni pubbliche coinvolte devono individuare il responsabile dei singoli endoprocedimenti, svolgere l’istruttoria di competenza e non possono rilasciare direttamente al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso. Le comunicazioni al richiedente sono effettuate esclusivamente dallo sportello in formato elettronico.

Per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, su richiesta dell’interessato, la documentazione e le comunicazioni possono ancora essere presentate e rese in forma cartacea, per consentire l’avvio graduale del sistema informativo e l’alfabetizzazione informatica degli utenti.

Sistema informativo dello sportello unico

La Regione realizza e gestisce direttamente il sistema informativo dello sportello unico, anche in ragione dei principi europei di accessibilità telematica e di economicità. Il sistema comprende:

  • una banca dati informativa per imprese e prestatori di servizi, accessibile via portale;
  • un archivio informatico con strumenti normativi, regolamentari, di programmazione e di pianificazione territoriale e urbanistica regionali e comunali;
  • strumenti applicativi per supportare telematicamente i procedimenti di avvio ed esercizio delle attività produttive e di servizi.

Lo sportello assicura l’accesso gratuito alla banca dati e all’archivio informatico, gestisce l’archivio dei dati relativi a segnalazioni e istanze con il relativo stato procedurale e fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi.

Coordinamento istituzionale e supporto operativo

Per il coordinamento delle funzioni è istituito presso il CPEL un Comitato di indirizzo e coordinamento, composto da un rappresentante per ciascuna amministrazione pubblica coinvolta; per gli enti locali è designato un unico rappresentante dal CPEL, che assicura anche la segreteria.

Il Segretario generale della Regione coordina le strutture regionali coinvolte nei procedimenti dello sportello, al fine di garantirne la cooperazione organizzativa e gestionale. Al CPEL sono attribuiti compiti di coordinamento operativo, tra cui verifica dei risultati, controllo dei termini procedimentali, formazione e aggiornamento del personale, assistenza alle strutture e diffusione delle informazioni tramite il sistema informativo.

Procedimento automatizzato e SCIA

Nei casi soggetti a SCIA, la segnalazione è presentata allo sportello unico; se è contestuale alla ComUnica, può essere presentata alla Chambre, che la trasmette immediatamente allo sportello. La SCIA deve essere corredata delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni ed elaborati tecnici richiesti dalla disciplina regionale sul procedimento amministrativo.

Lo sportello verifica la completezza formale della SCIA e, se positiva, rilascia ricevuta e trasmette la segnalazione alle amministrazioni coinvolte. Dalla ricevuta le attività e gli interventi possono iniziare immediatamente, senza ulteriori comunicazioni di inizio attività o lavori.

Se occorrono integrazioni documentali, lo sportello le richiede e, se non pervengono entro 30 giorni, comunica il divieto di prosecuzione dell’attività. Rimane salva la possibilità di chiedere un provvedimento espresso: in tal caso si applica la disciplina del procedimento ordinario, pur restando ferme le sanzioni in caso di violazione delle regole di settore.

Procedimento ordinario e conferenza di servizi

Fuori dai casi di SCIA, l’istanza di avvio del procedimento è presentata allo sportello con la documentazione necessaria. Lo sportello trasmette gli atti alle amministrazioni competenti, che devono rendere i propri pareri nei termini previsti dalle discipline di settore; acquisiti i pareri, lo sportello adotta il provvedimento conclusivo entro 30 giorni.

Se i termini per i pareri decorrono inutilmente, lo sportello conclude comunque il procedimento, senza attendere l’avviso mancante; in questa ipotesi il responsabile non risponde dei danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso.

Se la documentazione è incompleta, lo sportello richiede l’integrazione entro 30 giorni dalla domanda; se gli atti non sono prodotti entro i successivi 30 giorni, il procedimento si conclude con diniego implicito. Quando servono atti di più amministrazioni, il responsabile può indire una conferenza di servizi, anche su richiesta dell’interessato, e deve sempre indurla se i procedimenti necessari durano più di 90 giorni o nei casi previsti dalle discipline di settore. Il provvedimento finale vale come titolo unico per realizzare l’intervento e svolgere le attività richieste.

Agenzia per le imprese

Nei procedimenti soggetti a SCIA o al procedimento ordinario, l’interessato può avvalersi dell’agenzia per le imprese. In tal caso si applicano le regole statali richiamate dal regolamento sullo sportello unico, nei limiti previsti dal DPR 160/2010.

Chiarimenti tecnici e avvio/chiusura dei lavori

Se occorrono chiarimenti sul rispetto delle normative tecniche o sulla localizzazione dell’impianto, il responsabile dello sportello convoca entro 10 giorni una riunione tra interessato, amministrazioni e altri soggetti portatori di interessi, anche in via telematica e con avviso pubblico nel sistema informativo. La riunione produce verbale e non interrompe l’attività eventualmente già avviata.

Nel caso di lavori, l’interessato comunica allo sportello inizio e ultimazione, trasmettendo le dichiarazioni e certificazioni richieste, in particolare sulla conformità dell’opera al progetto. La trasmissione consente l’immediato esercizio dell’attività. Le verifiche delle amministrazioni competenti devono svolgersi entro 90 giorni.

Se la certificazione non attesta la conformità dell’opera o il rispetto della normativa, lo sportello adotta i provvedimenti necessari, incluse le sanzioni e la riduzione in pristino a spese dell’impresa, comunicando l’esito entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione in pristino può essere eseguita direttamente dall’impresa a proprie spese.

Abrogazioni e regime transitorio

Sono abrogate la l.r. 11/2003, l’articolo 9 della l.r. 9/2008, l’articolo 10 della l.r. 29/2008 e l’articolo 30, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2009.

Le disposizioni della l.r. 11/2003 restano applicabili ai procedimenti già avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge; i procedimenti già iniziati da altre amministrazioni proseguono e si concludono presso l’amministrazione originariamente procedente. La disciplina del procedimento ordinario si applica dal 30 settembre 2011; fino a tale data continua ad applicarsi la l.r. 11/2003 per quei procedimenti. Per il solo anno 2011 la Regione concorre al finanziamento del titolo in deroga alla disciplina ordinaria di finanza locale.

Disposizioni finanziarie

L’onere complessivo è determinato in 1.103.000 euro annui a decorrere dal 2011. La copertura è assicurata mediante specifiche unità previsionali del bilancio 2011/2013 e, per il 2012 e 2013, tramite trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell’ambito della finanza locale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Modifiche alla disciplina regionale del procedimento amministrativo e della SCIA

La legge interviene in modo organico sulla l.r. 19/2007, adeguandola alla SCIA e alla gestione telematica dei procedimenti.

Vengono stabiliti limiti generali alla durata dei procedimenti amministrativi, con termine massimo di 180 giorni, e si rafforzano le forme di comunicazione degli atti sfavorevoli, che devono avvenire con consegna diretta, raccomandata A/R o PEC. Sono estesi gli strumenti di comunicazione mediante posta elettronica certificata e modalità telematiche, anche per le convocazioni e per le attività istruttorie.

La disciplina del preavviso di rigetto e della sospensione dei termini viene precisata, prevedendo limiti temporali specifici per le richieste di integrazione e per la sospensione, nonché l’inclusione dei pareri previsti dall’articolo 20 tra quelli rilevanti ai fini della sospensione.

SCIA, silenzio assenso e conferenze di servizi nella l.r. 19/2007

La rubrica della sezione I del capo VI della l.r. 19/2007 viene sostituita per chiarire che la sezione disciplina SCIA e silenzio assenso. L’articolo sulla SCIA è sostituito integralmente, coordinandolo con il nuovo modello dichiarativo e con i principi di controllo successivo.

Viene chiarito che la dichiarazione di inizio attività è sostituita dalla SCIA in tutta la normativa regionale, con rinvio alla disciplina regionale vigente in materia edilizia ove pertinente. Sono inoltre modificate le regole sulla conferenza di servizi, rendendola facoltativa in via generale ma obbligatoria in specifiche ipotesi, e vengono aggiornate le norme sul silenzio assenso e sulla conclusione del procedimento.

Coordinamento normativo e quote latte

La legge dispone che, dalla sua entrata in vigore, tutte le espressioni “dichiarazione di inizio attività” e “DIA” presenti nelle leggi o nei regolamenti regionali siano sostituite da “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA”, con sostituzione generalizzata della disciplina regionale della DIA con quella della SCIA, salvo la normativa edilizia regionale vigente.

Sono inoltre previste modifiche alla l.r. 1/2008 in materia di quote latte, ma il testo consolidato fornito non ne riporta il contenuto sostanziale, limitandosi a indicare le modificazioni agli articoli interessati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.