Salta al contenuto
Legge

L.R. Valle d'Aosta 11/2011

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 11/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’esercizio, nella Regione autonoma Valle d’Aosta, delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite dallo Stato. Regola il passaggio delle funzioni all’Azienda USL, il trasferimento di personale, beni e locali, e la copertura finanziaria. Il trasferimento operativo decorre dal trasferimento delle risorse finanziarie statali.

Disciplina della sanità penitenziaria trasferita alla Regione Valle d'Aosta

Disciplina della medicina e sanità penitenziaria nella Valle d’Aosta

La legge regola l’esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. La disciplina riguarda in particolare l’assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati presenti nel territorio regionale, con attuazione tramite l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

Ambito delle funzioni trasferite

Alla Regione spettano le funzioni sanitarie penitenziarie relative a:

  • medicina generale;
  • prestazioni specialistiche e d’urgenza;
  • patologie infettive e terminali;
  • dipendenze patologiche;
  • salute mentale.

L’esercizio operativo di tali funzioni è affidato alla Regione tramite l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

Trasferimento del personale

I rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge n. 740/1970, in servizio senza soluzione di continuità dal 15 marzo 2008 fino alla data di entrata in vigore della legge, sono trasferiti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria all’Azienda USL della Valle d’Aosta dalla data di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal d.lgs. n. 192/2010.

Tali rapporti restano disciplinati dalla legge n. 740/1970 fino alla rispettiva scadenza. La disciplina si applica a tutto il personale medico e infermieristico incaricato o addetto al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS) operante presso la casa circondariale di Brissogne alla data di entrata in vigore della legge.

Risorse strumentali, arredi e locali

Le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali afferenti alle funzioni trasferite, di proprietà del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono trasferiti all’Azienda USL mediante verbale di consegna, sulla base di un inventario redatto d’intesa tra Ministero della giustizia e Regione. I beni entrano nel patrimonio dell’Azienda USL e seguono il regime giuridico previsto per i beni delle aziende sanitarie.

I locali destinati all’esercizio delle funzioni sono concessi in uso gratuito all’Azienda USL, sulla base di una convenzione conforme allo schema-tipo previsto dalla disciplina statale. L’inventario deve comprendere anche i locali già utilizzati gratuitamente dall’Azienda USL per le attività connesse alle dipendenze patologiche.

Regime degli incarichi e disciplina transitoria del personale medico

Nella formulazione originaria dell’articolo sul personale, poi sostituita nel 2012, la legge prevedeva una disciplina transitoria per i medici incaricati o addetti al SIAS, con possibilità di mantenere o attribuire incarichi annuali rinnovabili, in attesa della definizione di profili specifici della medicina penitenziaria nella contrattazione collettiva nazionale.

Per tali incarichi erano previste graduatorie secondo criteri di priorità predeterminati e un trattamento economico collegato alla continuità assistenziale. Si tratta tuttavia di una disciplina superata dalla successiva sostituzione dell’articolo 3.

Finanziamento e copertura finanziaria

L’onere derivante dall’esercizio delle funzioni trasferite è finanziato con le risorse attribuite dallo Stato alla Regione per tali funzioni, secondo il d.lgs. n. 192/2010.

Per il triennio 2011-2013 la copertura è prevista nel bilancio regionale nell’unità previsionale di base indicata dalla legge. La Regione può inoltre stanziare, con legge di assestamento o di variazione di bilancio, somme eccedenti rispetto ai trasferimenti statali. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio con propria deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio.

Decorrenza del trasferimento delle funzioni

Il trasferimento delle funzioni decorre dalla data di trasferimento delle risorse finanziarie previste dalla normativa statale di attuazione. Di conseguenza, l’operatività del nuovo assetto è legata all’effettiva attribuzione delle risorse statali alla Regione.

Valutazione di attualità

La legge resta riferita a una materia istituzionale ancora rilevante, ma contiene una copertura finanziaria espressamente limitata al triennio 2011-2013 e disciplina una fase di trasferimento organizzativo ormai inizialmente conclusa. Per la parte transitoria originaria sul personale medico, il contenuto è superato dalla successiva modifica del 2012.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.