Circolare numero 270 del 18-12-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’emissione del modello VZ6/M e le modalità di calcolo degli interessi legali per il ritardato pagamento della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, quando la prestazione è in tutto o in parte anticipata da un fondo interno di previdenza. Precisa quando il modello viene emesso, quali dati devono essere integrati dalla Sede, come distinguere la quota di interessi spettante al pensionato da quella spettante al fondo, e le imputazioni contabili da effettuare nei diversi casi, comprese le pensioni della Gestione speciale ex art. 75 DPR 761/1979.
Emissione e utilizzo del modello VZ6/M per il calcolo degli interessi legali sulle pensioni AGO dei fondi speciali e delle gestioni ex INPS, INAM e Federmutue
Emissione e utilizzo del modello VZ6/M per gli interessi sulle pensioni A.G.O.
La circolare disciplina l’impiego del modello VZ6/M per il calcolo degli interessi legali dovuti in caso di ritardato pagamento della quota di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) nei trattamenti dei fondi speciali di previdenza e delle gestioni collegate. L’obiettivo è distinguere correttamente la quota di interessi spettante al pensionato da quella spettante al fondo che abbia anticipato, in tutto o in parte, la prestazione.
Ambito applicativo e principio della anticipazione
Il documento riguarda le pensioni dei fondi speciali, comprese quelle degli ex dipendenti INPS, INAM e Federmutue, identificate come pensioni di categoria PI e PL. Il principio di fondo è che, se la pensione A.G.O. è stata anticipata dal fondo interno di previdenza, gli interessi maturano:
- al pensionato, limitatamente alle quote di pensione non anticipate;
- al fondo, per le quote già anticipate al beneficiario.
Per il fondo ex dipendenti INPS, il diritto agli interessi è richiamato con riferimento alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 75 del 24 aprile 1980.
Emissione del modello VZ6/M
Il modello VZ6/M viene emesso in via permanente:
- in prima liquidazione della pensione A.G.O.;
- in ricostituzione della pensione A.G.O.
Non viene emesso per la liquidazione e per le variazioni del trattamento a carico del fondo di previdenza, poiché, in assenza di una specifica norma, non spettano interessi al pensionato su tale trattamento, anche se corrisposto in ritardo. La circolare richiama anche il fatto che la deliberazione del Consiglio di amministrazione citata in premessa, nella parte relativa agli interessi sul trattamento del fondo, non è stata approvata dagli organi di vigilanza.
Per l’emissione sono necessari due presupposti:
- la data della domanda, obbligatoria per la prima liquidazione e facoltativa per la ricostituzione, deve essere digitata dal Servizio Personale o dalla Sede;
- dalla liquidazione o ricostituzione deve derivare un arretrato da corrispondere al pensionato.
Se tali condizioni mancano, il modello non viene emesso. La mancata emissione può derivare anche da ipotesi particolari, come le ricostituzioni plurime; in tali casi i dati per il calcolo degli interessi vengono ricavati direttamente dai modelli FS 13.
Decorrenza degli interessi e integrazione dei dati
La decorrenza degli interessi è determinata automaticamente al 121° giorno successivo:
- alla data della domanda;
- oppure, se successiva, alla data di perfezionamento dei requisiti.
La Sede deve poi integrare, nella fase di calcolo, la data di pagamento degli arretrati e gli altri elementi necessari, come:
- trattenute per attività lavorativa;
- acconti corrisposti;
- ulteriori dati richiesti dalla procedura.
Lo stesso intervento è necessario quando, a seguito di due o più variazioni con decorrenze diverse definite con mod. FS13, debbano essere rettificati gli imponibili del VZ6/M.
Criteri per individuare l’importo su cui calcolare gli interessi
La circolare distingue le ipotesi di prima liquidazione e di ricostituzione.
In prima liquidazione:
- il modello può riferirsi all’intera pensione A.G.O. quando il fondo non ha anticipato alcuna quota;
- oppure solo a una parte della pensione A.G.O. quando il fondo ha già anticipato importi rappresentati, ad esempio, da quote eccedenti, quote esclusive o assegno per il nucleo familiare.
Se nelle colonne 5, 6 e 9 del mod. FS13 non risultano importi, il fondo ha anticipato l’intero ammontare della pensione obbligatoria e il VZ6/M non viene emesso.
In ricostituzione:
- il modello può riguardare l’intero incremento della pensione A.G.O. quando il fondo non ne ha anticipato alcuna parte;
- oppure solo una quota dell’incremento quando l’anticipazione del fondo è parziale.
Se il fondo ha anticipato integralmente la ricostituzione, cioè se non vi sono variazioni nelle colonne 5, 6 e 9 del mod. FS13, il modello VZ6/M non viene emesso.
Adempimenti delle Sedi e criteri di acquisizione della domanda
In sede di controllo dei risultati della lavorazione della pensione A.G.O. effettuata con mod. FS13, la Sede deve verificare che gli importi del VZ6/M corrispondano alle quote effettivamente spettanti al pensionato in relazione alla domanda acquisita sul mod. TPens 3, Ril. PI/PL o su documentazione equivalente.
La circolare detta anche criteri per la scelta della data di domanda da acquisire:
- se esistono sia domanda di pensione fondo sia domanda di prestazione A.G.O., prevale la domanda della prestazione A.G.O.;
- se vi sono prestazioni A.G.O. plurime con decorrenze uguali o diverse ma derivanti da un’unica domanda, si utilizza la data di tale domanda;
- se le prestazioni derivano da due o più domande, si acquisisce la data della domanda meno remota;
- in presenza di prestazione A.G.O. a domanda e ricostituzione d’ufficio, per la prima liquidazione si acquisisce la domanda relativa, mentre per la ricostituzione la domanda viene omessa e il VZ6/M non viene emesso;
- se i documenti della Sede non indicano la domanda, ai fini degli interessi si considera la domanda espressa nel questionario;
- per le pensioni totalmente a carico del fondo, la domanda è indicata solo a fini statistici.
Liquidazione degli interessi: pensionato, fondo o entrambi
La liquidazione degli interessi varia in funzione del contenuto del VZ6/M.
Se il modello copre l’intero importo della prima liquidazione o della ricostituzione, gli interessi vengono liquidati solo al pensionato sulla base dei dati del modello.
Se invece il modello copre solo una quota della prestazione:
- al pensionato spettano gli interessi calcolati in base al VZ6/M;
- al fondo spettano gli interessi sulla differenza tra l’intero ammontare, o l’intero incremento, della pensione A.G.O. e gli importi indicati nel modello.
In tali casi la Sede deve effettuare un secondo calcolo sull’intero importo o incremento, sottrarre gli interessi spettanti al pensionato e attribuire la differenza al fondo interno di previdenza per gli ex dipendenti INPS, con accreditamento sui conti GPD 23/99 per le pensioni PI e GPE 23/99 per le pensioni PL, e con addebito del F.P.L.D.
Casi in cui gli interessi spettano interamente al fondo
Quando il VZ6/M non viene emesso perché non vi sono arretrati da pagare al pensionato, gli interessi spettano interamente al fondo. In tali situazioni il calcolo va eseguito sull’intero ammontare della prestazione obbligatoria liquidata oppure sull’intero incremento della stessa, con imputazione ai conti indicati per il fondo.
Gestione speciale ex art. 75 DPR 761/1979
Per i trattamenti a carico della Gestione speciale di cui all’art. 75 del DPR 761/1979, relativi agli ex dipendenti INAM, delle Federmutue e degli altri enti confluiti nella Gestione, gli interessi legali devono essere liquidati con le modalità già descritte, ma soltanto per la parte dovuta al pensionato e in base ai dati del VZ6/M.
Non devono invece essere accreditati interessi alla Gestione erogatrice, perché la stessa è tenuta a corrispondere sia la pensione integrativa sia la prestazione in regime di A.G.O.; in sostanza, nello stesso soggetto coincidono debitore e creditore.
Gli interessi da corrispondere al pensionato devono essere addebitati ai corrispondenti conti della serie FIL.
Rinvio finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato, la circolare rinvia alle disposizioni e modalità già in vigore.
Punti principali
Finalità del modello VZ6/M e principio generale sugli interessi
Il modello VZ6/M viene reso disponibile alle Sedi per le pensioni dei fondi speciali di previdenza, comprese quelle degli ex dipendenti INPS, INAM e Federmutue, al fine di determinare gli interessi legali dovuti per il ritardato pagamento della quota di pensione a carico dell’A.G.O. La circolare chiarisce che, quando la pensione A.G.O. è anticipata in tutto o in parte dal fondo interno, gli interessi spettano al titolare solo sulle quote non anticipate, mentre per le quote già anticipate il diritto agli interessi matura in favore del fondo.
Quando il modello viene emesso e quando è escluso
Il VZ6/M è emesso in via permanente in prima liquidazione e in ricostituzione della pensione A.G.O. Non viene invece emesso per la liquidazione e le variazioni del trattamento a carico del fondo di previdenza, perché in assenza di una specifica norma non spettano interessi al pensionato su tale trattamento, anche se pagato in ritardo. L’emissione richiede la presenza della data di domanda e l’esistenza di arretrati da corrispondere; in assenza di queste condizioni il modello non viene prodotto. Il modello può mancare anche in altre ipotesi, come le ricostituzioni plurime, nelle quali i dati per gli interessi sono ricavati direttamente dai modelli FS 13.
Decorrenza degli interessi e dati da integrare
La decorrenza degli interessi è fissata automaticamente al 121° giorno successivo alla data della domanda oppure, se successiva, alla data di perfezionamento dei requisiti. La Sede deve integrare nella procedura di calcolo la data di pagamento degli arretrati e gli altri elementi necessari, come trattenute per attività lavorativa e acconti corrisposti. È richiesto un analogo intervento anche quando occorra rettificare gli imponibili del VZ6/M per effetto di due o più variazioni con diversa decorrenza definite con mod. FS13.
Criteri di determinazione degli importi indicati nel modello
In prima liquidazione, il VZ6/M può riferirsi all’intera pensione A.G.O. se il fondo non ha anticipato alcun importo, oppure solo a una parte della pensione se il fondo ha già anticipato quote eccedenti o esclusive, o l’assegno per il nucleo familiare. Se nelle colonne 5, 6 e 9 del mod. FS13 non vi sono importi, il fondo ha anticipato l’intero ammontare della pensione obbligatoria e il modello non viene emesso. In ricostituzione, il modello può riguardare l’intero aumento della pensione A.G.O. oppure solo una parte di esso, a seconda di quanto il fondo abbia già anticipato; se non vi sono variazioni nelle colonne 5, 6 e 9 del FS13, il fondo ha anticipato integralmente la ricostituzione e il VZ6/M non viene emesso.
Adempimenti delle Sedi e gestione della domanda
Nella fase di controllo dei risultati della lavorazione A.G.O. effettuata con mod. FS13, la Sede deve verificare che gli importi del VZ6/M corrispondano alle quote di pensione spettanti in relazione alla domanda acquisita. La circolare indica criteri di priorità per l’acquisizione della domanda: prevale la domanda della prestazione A.G.O. rispetto a quella del fondo; se vi sono più prestazioni A.G.O. nella stessa lavorazione con una sola domanda, si usa quella unica; se le domande sono più di una, si considera la meno remota. In caso di prestazione A.G.O. a domanda e ricostituzione d’ufficio, la domanda viene acquisita per la prima liquidazione, mentre per la ricostituzione la domanda è omessa e il modello non esce; in tal caso la Sede deve determinare direttamente gli importi su cui calcolare gli interessi. In assenza di indicazioni nei documenti della Sede, si fa riferimento alla domanda indicata nel questionario. Se la pensione è a totale carico del fondo, la domanda è acquisita solo a fini statistici.
Liquidazione degli interessi al pensionato e al fondo
Quando il VZ6/M rappresenta l’intero ammontare della prima liquidazione o della ricostituzione, gli interessi sono liquidati solo al pensionato. Quando il modello copre solo una quota della prestazione, gli interessi spettano sia al pensionato sia al fondo: al pensionato sulla base del VZ6/M, al fondo sulla differenza tra l’intero ammontare o l’intero incremento della pensione A.G.O. e quanto indicato nel modello. In questi casi la Sede deve eseguire un secondo calcolo sull’intero importo o incremento, sottrarre gli interessi spettanti al pensionato e accreditare la differenza al fondo interno di previdenza per gli ex dipendenti INPS, con imputazione ai conti GPD 23/99 per le pensioni di categoria PI e GPE 23/99 per quelle di categoria PL, in contropartita al F.P.L.D.
Casi in cui gli interessi spettano solo al fondo
Se il modello VZ6/M non viene emesso per mancanza di arretrati da corrispondere al pensionato, gli interessi spettano integralmente al fondo. In tali ipotesi il calcolo deve essere effettuato sull’intero ammontare della prestazione obbligatoria liquidata o sull’intero incremento della stessa, con imputazione ai conti previsti per il fondo.
Pensioni della Gestione speciale ex art. 75 DPR 761/1979
Per i trattamenti a carico della Gestione speciale di cui all’art. 75 del DPR 761/1979, relativi agli ex dipendenti INAM, Federmutue e altri enti confluiti nella Gestione, gli interessi legali vanno liquidati secondo le stesse modalità solo per la quota spettante al pensionato, in base al VZ6/M. Non vi sono interessi da accreditare alla Gestione erogatrice, perché questa corrisponde sia la pensione integrativa sia la prestazione A.G.O., con coincidenza tra debitore e creditore. Gli interessi dovuti al pensionato sono addebitati ai corrispondenti conti della serie FIL.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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