Cassazione Civile, Sentenza n. 4687/2021 del 22/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 14394/2018 della Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso della Belice Ambiente, aveva cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i due contratti a progetto sottoscritti da Gaspare Bonanno (22/01/2009 e 05/05/2009). Il ricorrente deduceva un errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c., sostenendo che la Corte di Cassazione avrebbe applicato la disciplina di cui all'art. 18, comma 2-bis d.l. n.112/2008 (conv. L. n.133/2008 e modifiche successive) come se fosse già in vigore ratione temporis, mentre i contratti sarebbero stati stipulati prima dell'entrata in vigore della norma invocata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non denunciava un errore di fatto idoneo alla revocazione: il ricorrente in realtà contestava una valutazione giuridica (la tempestività e l'applicabilità ratione temporis della norma) e non una contraddizione tra la sentenza impugnata e atti o documenti incontrovertibili. La Corte ha richiamato i criteri restrittivi per la revocazione per "errore di fatto" (art. 395 n.4 c.p.c.), precisando che deve trattarsi di un errore di mera percezione dei fatti emergenti dagli atti, evidente e decisivo. La decisione ha altresì ricordato che l'ordinanza impugnata aveva già individuato la data di entrata in vigore della disciplina (22/10/2008) e che i contratti del 2009 rientravano quindi nel periodo di applicazione; pertanto la richiesta di diversa applicazione era valutazione di diritto, non errore di fatto. Non essendosi costituito il fallimento, nulla è stato liquidato a suo carico; è rilevata altresì la sussistenza dei presupposti per un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 18, comma 2-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche introdotte dall'art. 19 d.l. 10 luglio 2009, n. 78 (conv. L. n.102/2009)
art. 18, comma 2-bis d.l. n.112/2008 (conv. L. n.133/2008)
La Corte ha ritenuto applicabile la disposizione alle società a partecipazione pubblica che gestione servizi locali, escludendo la conversione dei rapporti se ricorrono i presupposti; rilevanza anche ratione temporis (la disciplina è considerata vigente dal 22/10/2008)
art. 391-bis e art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
art. 395, n.4 c.p.c.; art. 391-bis c.p.c.
Definiscono i presupposti della revocazione per "errore di fatto": l'errore deve risultare dagli atti o documenti della causa, essere incontrovertibile, essenziale e decisivo; non comprende valutazioni giuridiche o interpretazioni dei fatti che richiedono ponderazione
art. 35 e 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
art. 35 e art. 36 d.lgs. n.165/2001
Richiamati in relazione ai criteri di reclutamento del personale cui alcune società partecipate possono essere assoggettate; utilizzati per valutare la natura pubblicistica/privatistica della società
art. 13 comma 1-quater DPR 30 maggio 2002 n. 115
art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002
Presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. Sez. Unite n. 3621/2018
Principio secondo il quale la mera partecipazione pubblica non trasforma automaticamente la natura privatistica della società; esistono però disposizioni (come art.18 d.l.112/2008) che possono attribuire rilievo pubblicistico in specifici casi
Cass. Sez. Unite n. 24591/2016
Richiamata per il principio che la partecipazione pubblica non muta di per sé la natura privata della società, purché non intervengano disposizioni contrarie
Cass. Sez. Unite n. 7759/2017
Richiamata con riferimento ai rapporti di lavoro nelle partecipate: conferma della giurisprudenza di cui sopra circa la prevalenza della natura privatistica salvo norme specifiche
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è ammessa solo se l'errore è evidente dagli atti e documenti del processo, incontrovertibile e decisivo; non è lo strumento per contestare valutazioni giuridiche o interpretazioni dei fatti operate dal giudice.
- Quando si contesta la decorrenza/temporaneità di una norma (ratione temporis), occorre dimostrare con documenti processuali incontrovertibili che la decisione ha preso una rappresentazione dei fatti incompatibile con gli atti; una mera divergente interpretazione della data di entrata in vigore è valutazione di diritto, non errore di fatto.
- Nelle controversie sul riconoscimento del rapporto di lavoro con società partecipate è necessario valutare separatamente (i) la natura privatistica o pubblicistica della società, (ii) l'esistenza di norme specifiche che pongono limiti o obblighi (es. art.18 d.l.112/2008) e (iii) la referente temporale di tali norme rispetto alla stipula dei contratti.
- Per impugnare profili di diritto (es. applicabilità di una norma a una fattispecie), il rimedio adeguato è il ricorso per cassazione (o nuovi mezzi giuridici previsti), non la revocazione per errore di fatto; è quindi essenziale scegliere il rimedio processuale coerente con la natura del vizio lamentato.
- In casi analoghi, il ricorrente deve documentare con precisione le date rilevanti e dimostrare la loro incontestabilità negli atti se intende fondare una revocazione; altrimenti la questione sarà trattata come problema di interpretazione giuridica e non sarà riaperta con la revocazione.
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