Cassazione Civile, Sentenza n. 4675/2021 del 22/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al pagamento del T.F.R. da parte del Fondo di Garanzia INPS, ritenendo opponibile all'INPS il giudicato formatosi in una precedente controversia tra il lavoratore e il datore di lavoro. L'INPS deduceva che tale giudicato non poteva vincolare l'Istituto, essendo l'ente estraneo al processo e sussistendo l'autonomia del diritto previdenziale dell'INPS rispetto al credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che il giudicato tra lavoratore e datore di lavoro non possa automaticamente produrre effetti vincolanti nei confronti dell'INPS, soggetto terzo non parte nel giudizio; il giudicato è "res inter alios acta" rispetto all'ambito previdenziale e può avere soltanto valore di elemento di prova che il giudice del merito deve valutare liberamente insieme ad altri elementi. Il secondo motivo (riguardante la prescrizione dei contributi) è stato dichiarato inammissibile perché non trattato dalla sentenza impugnata e per questioni di fatto non sindacabili in cassazione. La sentenza impugnata è stata cassata quanto al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi affermati; decidono le spese e riformulano le statuizioni conseguenti.
Norme richiamate
Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2
Regola il funzionamento del Fondo di garanzia per il TFR: il diritto del lavoratore all'erogazione da parte del Fondo è un diritto di natura previdenziale autonomo rispetto al credito verso il datore di lavoro; la Corte ha richiamato tale autonomia per escludere l'automatica opponibilità del giudicato formatosi tra parti diverse.
Codice civile, art. 2114
Riguarda la prova del rapporto di lavoro; citato nell'insieme delle norme richiamate a supporto dell'analisi sull'autonomia del diritto al TFR e sulla distinzione fra rapporti (lavoro, contributivo, previdenziale).
Codice civile, art. 2115
Collegato alla disciplina del TFR e della sua determinazione; posto insieme alle norme che regolano le obbligazioni del datore di lavoro.
Codice civile, art. 2116
Richiamato per l'automatismo della maturazione del trattamento di fine rapporto; la Corte osserva però che il diritto all'erogazione dal Fondo si perfeziona al verificarsi dei presupposti di legge (es. insolvenza del datore).
Codice civile, art. 2909
Stabilisce l'efficacia del giudicato "tra le parti"; la Corte ha ricordato che, a contrario, il giudicato non è vincolante per i terzi (res inter alios acta), salvo la sua utilizzabilità come elemento di prova.
Legge n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10
Richiamata nel motivo inammissibile relativo alla prescrizione dei contributi; la Corte ha ritenuto la questione non trattata dalla sentenza impugnata e quindi non valutabile in sede di legittimità.
Giurisprudenza consolidata (es. SS.UU. n. 9631/1996, Cass. nn. 4821/1999, 16617/2011, 12971/2014, 20577/2015, 17643/2020)
Richiamata per il principio che sussiste autonomia tra rapporto di lavoro, rapporto contributivo e rapporto previdenziale: il giudicato tra lavoratore e datore non vincola l'ente previdenziale che non era parte, salvo che la sentenza sia utilizzata come prova valutabile liberamente dal giudice.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi tra lavoratore e datore di lavoro non è automaticamente opponibile all'ente previdenziale (INPS) che non fu parte del processo; esso è "res inter alios acta" rispetto al rapporto previdenziale.
- L'INPS conserva il potere e l'obbligo di verificare autonomamente l'esistenza del rapporto di lavoro e la sussistenza dei presupposti per l'erogazione dal Fondo (es. insolvenza del datore), anche se esiste una sentenza passata in giudicato tra le parti private.
- La sentenza tra privati può essere prodotta davanti all'INPS o al giudice come elemento di prova, ma spetta al giudice del merito valutarne il valore probatorio insieme ad altri elementi probatori; non ha efficacia vincolante automatica.
- Il diritto del lavoratore all'erogazione del TFR dal Fondo di garanzia è un diritto di natura previdenziale distinto e autonomo rispetto al credito verso il datore di lavoro; i presupposti soggettivi e oggettivi per l'attivazione del Fondo devono essere verificati separatamente.
- Questioni relative a fatti nuovi o accertamenti di merito (es. prescrizione dei contributi) devono essere trattate in sede di merito e non possono essere risolte in sede di legittimità quando non siano stati esaminati dalla sentenza impugnata.
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