Cassazione Civile, Sentenza n. 4676/2021 del 22/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione di Walter Rizzo avverso una cartella esattoriale per contributi previdenziali omessi relativi a dipendenti impiegati in un cantiere in Germania. La Corte territoriale aveva ritenuto che la sospensione dell'attività fosse giustificata da causa di forza maggiore dovuta a condizioni climatiche avverse, escludendo l'obbligo contributivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la causa di forza maggiore che libera dalle obbligazioni retributive tra privati non incide automaticamente sull'obbligazione contributiva. L'art. 1 del d.l. n. 338/1989 impone che la base imponibile contributiva non sia inferiore ai minimi contrattuali; pertanto la sospensione della prestazione per forza maggiore rileva ai fini contributivi solo se il contratto collettivo di riferimento riconosce espressamente la forza maggiore quale causa di sospensione del rapporto. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
d.l. n. 338/1989 conv. l. n. 389/1989, art. 1
Stabilisce che la retribuzione da assumere a base contributiva non può essere inferiore ai minimi dei contratti collettivi nazionali. La Corte interpreta la norma come principio che rende l'obbligazione contributiva autonoma rispetto all'obbligazione retributiva effettiva.
codice civile, art. 1463
Norma sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione. La Corte osserva che la sua applicazione al rapporto retributivo non comporta automaticamente effetti sulla determinazione dell'obbligo contributivo se il contratto collettivo non lo prevede.
codice civile, art. 1464
Regola gli effetti dell'impossibilità sopravvenuta. La Corte chiarisce che tali disposizioni non sono necessariamente integrative del contenuto dei contratti collettivi ai fini contributivi.
l. n. 153/1969, art. 12
Richiamata per il principio che l'imponibile contributivo si determina sul dovuto e non su quanto di fatto erogato; la Corte lo affianca al principio del 'minimale contributivo' previsto dal d.l. 338/1989.
codice civile, art. 1374
Richiamato per il ruolo integrativo del contratto individuale, ma la Corte sottolinea che l'integrazione non sostituisce la disciplina prevista dai contratti collettivi in materia contributiva.
codice civile, art. 1339
Richiamato per spiegare i limiti del principio secondo cui clausole difformi da norme imperative possono essere considerate sostituite; la Corte osserva che non giustifica l'integrazione di lacune dei contratti collettivi in senso favorevole al datore.
Corte cost. n. 342/1992
Richiamata per il principio che l'obbligo contributivo deve soddisfare esigenze previdenziali e assistenziali e pertanto non può essere aggirato attraverso riduzioni retributive fittizie.
Cass. S.U. n. 11199/2002
Giurisprudenza consolidata secondo cui il minimale contributivo prevale su quanto effettivamente corrisposto; fondamento del principio di autonomia dell'obbligazione contributiva.
Cass. n. 15120/2019
Conferma che anche l'orario di lavoro rilevante per la contribuzione è quello normale stabilito dalla contrattazione collettiva; se la retribuzione/liorario effettivo è inferiore, si applica comunque il minimale contributivo.
Cass. n. 4899/2017
Sottolinea che l'obbligazione contributiva può essere dovuta anche in assenza di obbligo retributivo effettivo, coerentemente con il principio del minimale contributivo.
Massime di principio
- L'obbligazione contributiva è autonoma rispetto all'obbligazione retributiva: non basta la sospensione della prestazione per forza maggiore per eliminare il dovuto contributivo, a meno che il contratto collettivo non preveda espressamente la forza maggiore quale causa di sospensione rilevante ai fini contributivi.
- In presenza di sospensioni della prestazione per cause esterne (es. condizioni climatiche) il datore deve verificare se il contratto collettivo applicabile contempli la forza maggiore come causa legittima di sospensione del rapporto ai fini contributivi; in assenza di tale previsione, resta applicabile il minimale contributivo.
- Per contestare richieste contributive l'azienda ha l'onere di dimostrare che la sospensione rientra nelle ipotesi previste dal contratto collettivo che incidono sulla base contributiva; la semplice evocazione degli artt. 1463 e 1464 c.c. non è sufficiente.
- Nei casi di lavori svolti all'estero valgono i principi del minimale contributivo e della prevalenza del contratto collettivo nazionale di settore nel determinare la base imponibile, salvo specifiche previsioni contrattuali diverse.
- Prima di accettare o negoziare sospensioni retributive, il datore dovrebbe valutare l'impatto contributivo e verificare clausole collettive o accordi integrativi che disciplinino la forza maggiore e la contribuzione durante le sospensioni.
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