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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4674/2021 del 22/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in cassazione impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1164/2014 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato l'opposizione a cartella di pagamento promossa dalla società opponente. L'INPS aveva intimato il pagamento di maggiori contributi calcolati sulla base delle retribuzioni previste dal contratto collettivo nazionale del settore (commercio mobili al dettaglio). La Corte d'appello aveva ritenuto che l'INPS avesse indicato adeguatamente la contrattazione collettiva e gli importi retributivi dalla documentazione, e che la parte opposta non avesse contestato specificamente tali elementi. Dopo il deposito del ricorso per cassazione, la ricorrente ha chiesto l'estinzione del procedimento a causa della sua adesione alla "definizione agevolata" prevista dall'art. 3 del d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018, allegando la documentazione di adesione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio in applicazione della giurisprudenza consolidata, ritenendo che la dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata e la successiva comunicazione dell'esattore comportino l'estinzione del procedimento (ex art. 391 c.p.c.), equivalendo a rinuncia del ricorrente quando è il ricorrente stesso ad aderire. Le spese del giudizio sono state compensate e non è stata disposta la condanna al versamento di ulteriore contributo unificato, in quanto la disposizione sul contributo unificato (DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater) si riferisce solo agli esiti di rigetto o inammissibilità e non all'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018

    La Corte ha ritenuto che l'adesione alla definizione agevolata prevista da questa norma, con la conseguente comunicazione dell'esattore, determini la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 6 del D.I. n. 193 del 2016 conv. nella legge n. 225 del 2016

    Richiamato per analogia: la giurisprudenza ha considerato che l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio ai sensi di questa disposizione porta all'estinzione del processo; la Corte lo applica per identità di ratio anche alle adesioni alla definizione agevolata del 2018.

  • art. 391 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia del ricorrente o della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Interpretata nel senso che la norma sul contributo unificato vale soltanto per esiti di rigetto o inammissibilità; non trova applicazione nella fattispecie di estinzione per adesione alla definizione agevolata, per cui non è dovuto ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Se il debitore in un procedimento contesta una cartella di pagamento e successivamente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla normativa fiscale (con la richiesta formale e la successiva comunicazione dell'esattore), il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'adesione alla definizione agevolata è promossa dal ricorrente stesso, tale adesione costituisce una rinuncia al ricorso e comporta l'estinzione del procedimento; se l'adesione è della parte resistente, l'estinzione opererà "ex lege" a seguito della comunicazione dell'esattore.
  • L'adesione alla definizione agevolata assorbe il costo del processo: le spese processuali possono essere compensate e non è automatico imporre ulteriori oneri processuali (es. contributo unificato) incompatibili con la definizione.
  • In opposizioni a cartelle di pagamento e simili, il contribuente/opponente deve contestare in modo specifico e puntuale le deduzioni probatorie dell'ente intimante (es. contrattazione collettiva usata come parametro e i valori retributivi indicati), altrimenti i fatti allegati dall'ente possono essere ritenuti provati.
  • Prima di intraprendere o proseguire un giudizio, valutare la convenienza dell'adesione a misure di definizione agevolata: offrono la possibilità di estinguere il contenzioso in corso, ma richiedono cura formale nella documentazione e nelle comunicazioni previste dalla norma e dall'agente della riscossione.
  • La mancata previsione di conseguenze (es. contributo unificato aggiuntivo) per l'estinzione per definizione agevolata indica che tali strumenti sono intesi a favorire la composizione rapida e integrale del debito senza aggravio processuale.

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