Cassazione Civile, Sentenza n. 17968/2021 del 23/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Generali Prefabbricati ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. L'opposizione era tardiva e la società ha dedotto di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto perché la notifica via PEC era finita nella cartella 'posta indesiderata' e la dipendente addetta l'aveva eliminata senza aprirla per timore di virus informatici. In sede di merito si è discusso sia della validità della notificazione via PEC (ex art. 3‑bis legge 53/1994) sia della sussistenza di un caso fortuito/forza maggiore giustificante l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; in cassazione si è inoltre censurata l'omessa ammissione di prove testimonali e la mancata considerazione di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Generali Prefabbricati. Ha confermato che la notificazione via PEC è valida e si considera perfezionata al momento dell'avvenuta consegna (ricevuta), che la mera eliminazione del messaggio dall'addetto non costituisce 'forza maggiore' o caso fortuito assoluto idoneo a giustificare la mancata conoscenza, e che grava sul destinatario l'obbligo di controllo anche della cartella 'posta indesiderata' e l'adozione di cautele informatiche. Inoltre la Corte ha rilevato difetti formali del ricorso in cassazione (omessa trascrizione/individuazione puntuale delle prove e dei contenuti documentali), con conseguente inammissibilità di alcune censure. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio; è stato altresì rilevato l'obbligo, se dovuto, del versamento di un contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
legge n. 53 del 1994 art. 3‑bis
La notifica a mezzo PEC eseguita dai difensori è valida e si considera perfezionata al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna; da quel momento il destinatario è posto in condizioni di conoscenza dell'atto
codice di procedura civile art. 647
Regola la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo; una volta resa esecutiva, il decreto può essere seguito dall'atto di precetto
codice di procedura civile art. 650
Prevede la possibilità di proporre opposizione tardiva per mancata conoscenza del provvedimento se dovuta a caso fortuito o forza maggiore; la giurisprudenza interpreta restrittivamente 'forza maggiore', escludendo la qualifica quando la condotta dell'addetto (es. eliminare senza controllare la posta indesiderata) sia volontaria e avrebbe potuto essere evitata con la diligenza ordinaria
codice di procedura civile art. 360, n. 5
Motivo di cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi; qui è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente non ha rispettato gli oneri di documentazione e non ha dimostrato che la Corte d'appello avesse deciso su diversi elementi di fatto rispetto al Tribunale
codice di procedura civile art. 366, n. 6
In cassazione i documenti o le prove richiamate devono essere indicate e trascritte in modo specifico; la mancata trascrizione/indicazione rende inammissibili le censure fondate su di esse
Decreto Ministeriale 21/02/2011 n. 44 art. 20
'è tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam' ; 'è tenuto a conservare ... le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia' ; 'è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella PEC'
Stabiliscono obblighi tecnici e di diligenza per i soggetti abilitati (es. difensori) nell'uso della PEC; evidenziano che esistono misure tecniche ordinarie ragionevoli che avrebbero permesso di gestire messaggi sospetti senza eliminarli tout court
codice civile art. 2948
Norma sulla prescrizione quinquennale richiamata dalla ricorrente in ordine a parti della pretesa; la Corte ha ritenuto assorbite tali argomentazioni visto il rigetto principale
codice di procedura civile art. 281‑sexies
Norma procedurale richiamata dal Tribunale nella motivazione della decisione di primo grado (provvedimento sommario di rigetto); utilizzata nel procedimento di merito per adottare la decisione senza ammettere le prove richieste
d.l. n. 137/2020 art. 23 comma 8‑bis (conv. L. n.176/2020)
Preso atto quale norma che ha consentito la trattazione in camera di consiglio e l'adozione della decisione in forma scritta in ragione delle modalità processuali stabilite nel periodo pandemico
d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1‑quater
Regime relativo al contributo unificato: in caso di rigetto totale del gravame può sorgere l'obbligo di versamento di un ulteriore importo pari al contributo originario
Massime di principio
- La notifica via PEC al destinatario è efficace e si considera perfezionata al momento della ricevuta di avvenuta consegna; da quel momento trova applicazione il termine per proporre opposizione
- Il destinatario della PEC (o il suo ausiliario) ha l'obbligo di esercitare la diligenza ordinaria, che include anche il controllo della cartella 'posta indesiderata' e l'adozione di cautele informatiche ragionevoli; la sola eliminazione del messaggio per timore di virus non integra forza maggiore
- Per giustificare un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. occorre dimostrare un evento assolutamente oggettivo, imprevedibile e ingovernabile che abbia impedito la conoscenza dell'atto; condizioni soggettive o scelte evitabili dall'addetto non sono sufficienti
- Il mittente professionale (es. difensore) deve rispettare gli obblighi tecnici previsti (software antivirus/antispam, conservazione delle ricevute PEC, gestione dello spazio) secondo il D.M. 44/2011; la mancata adozione di tali cautele può aggravare la posizione del destinatario che invoca l'irricevibilità della notifica
- In cassazione è essenziale rispettare gli oneri di specificazione e trascrizione delle prove e dei documenti richiamati (art. 366 c.p.c.); la loro omissione rende le censure inammissibili
- Nelle aziende o studi che ricevono notifiche via PEC è buona prassi documentare la gestione della casella (log, quarantena, scansioni antivirus, istruzioni al personale) per poter comprovare, in caso di contestazione, l'effettiva impossibilità di conoscenza
- Chi intende fondare l'opposizione tardiva su eventi informatici deve produrre prove concrete e tempestive (es. log del server, rapporti di incidente, segnalazioni tecniche) e dimostrare che non esistevano misure alternative ragionevoli per evitare la perdita dell'atto
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