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Legge

L.R. Liguria 24/2013

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della regione, alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 recante disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi contabili.

Normativa regionaleL.R. Liguria 24/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene su più testi regionali liguri: esclude gli enti parco da alcune riduzioni di spesa, introduce il revisore unico dei conti e nuove regole di controllo per gli enti parco, modifica norme su enti strumentali, biodiversità e armonizzazione contabile. Prevede inoltre l’avvio della contabilità economico-patrimoniale degli enti parco dopo l’approvazione degli schemi di bilancio da parte della Giunta.

Modifiche alla disciplina regionale su aree protette, enti strumentali, biodiversità e contabilità

Modifiche regionali in materia di aree protette, enti strumentali, biodiversità e contabilità

La legge regionale della Liguria 24 luglio 2013, n. 24 interviene in modo puntuale su diverse leggi regionali, soprattutto per aggiornare la disciplina degli enti parco, della contabilità e dei controlli, oltre a introdurre una modifica cartografica in materia di biodiversità. Le disposizioni riguardano esclusivamente il territorio regionale ligure.

Esclusione degli enti parco da alcune riduzioni di spesa e razionalizzazione dei costi

Gli enti parco disciplinati dalla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 non sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 48/2012. Per tali enti resta però fermo l’obiettivo di ridurre i costi complessivi degli apparati amministrativi, con esclusione delle spese connesse alle attività istituzionali di tutela, conoscenza, valorizzazione e fruizione del parco.

Entro il 30 settembre 2013, Giunta regionale ed enti parco devono individuare forme di razionalizzazione della spesa, sia per ciascun ente sia a livello di sistema delle aree protette. Le soluzioni possono includere servizi centralizzati svolti da un solo ente o dalla Regione tramite apposite convenzioni.

Nel definire la razionalizzazione, occorre tenere conto:

  • delle riduzioni di spesa già conseguite nel 2010/2011, anche in attuazione dei decreti-legge n. 78/2010 e n. 201/2011, con particolare riguardo agli organi direttivi degli enti parco;
  • dei maggiori costi derivanti da funzioni ulteriori attribuite dal 2009, in particolare biodiversità, rete escursionistica e gestione delle foreste regionali;
  • dei maggiori costi derivanti dal trasferimento di personale proveniente dalle soppresse comunità montane;
  • delle economie ottenute con la riduzione di almeno il 20% delle dotazioni organiche vigenti al 1° gennaio 2013.

Sono inoltre abrogati i commi 6 e 7 dell’articolo 9 della l.r. 48/2012.

Revisore unico dei conti degli enti parco

Per gli enti di cui all’articolo 15 della l.r. 12/1995 è previsto un revisore unico dei conti, nominato dalla Giunta regionale tra i revisori legali iscritti nel relativo registro. La nomina avviene tra i soggetti che hanno presentato domanda, previa pubblicazione di un avviso pubblico almeno 120 giorni prima della scadenza dell’incarico.

Si applicano, per quanto compatibili, le cause di ineleggibilità e decadenza dell’articolo 2399 del codice civile. Il revisore resta in carica quattro anni e svolge vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell’ente, verificandone la conformità alle norme e ai principi di buon andamento, con particolare riferimento a efficacia ed economicità.

Le sue principali funzioni sono:

  • verifica trimestrale della situazione di cassa e dell’andamento finanziario e patrimoniale;
  • parere sul bilancio di previsione, sull’assestamento e sulle variazioni;
  • relazione al conto consuntivo;
  • vigilanza sulla regolarità dell’amministrazione, anche mediante esame di atti già efficaci, e controllo delle procedure per contratti e convenzioni.

I risultati delle verifiche di cassa e dell’attività di vigilanza devono essere comunicati al Presidente dell’Ente. Il revisore può partecipare, senza voto, alle riunioni dell’organo collegiale ed è informato della convocazione nei termini previsti per i componenti dell’organo. Può svolgere ispezioni e ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili.

Il compenso annuo è fissato in euro 5.200,00 lordi, comprensivi di ogni onere e spesa, salvo IVA e contributi integrativi eventualmente dovuti.

Le nuove disposizioni si applicano dal primo rinnovo dell’incarico di revisione dei conti successivo all’entrata in vigore della legge.

Regole di approvazione e controllo sugli atti degli enti parco

La legge modifica anche l’articolo 30 della l.r. 12/1995, distinguendo tra atti di natura diversa.

Gli atti indicati dal comma 2, lettera a), devono essere trasmessi alla Giunta regionale entro 10 giorni dall’approvazione. Essi diventano esecutivi se la Giunta non adotta un provvedimento motivato di annullamento entro 40 giorni dalla trasmissione. Il termine è sospeso se, prima della scadenza, la Giunta richiede chiarimenti o elementi integrativi; tali elementi devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza.

Gli atti indicati dal comma 2, lettera b), devono essere inviati alla Giunta entro 10 giorni dall’approvazione, pena decadenza. La Giunta può annullarli entro 40 giorni dal ricevimento; decorso tale termine, gli atti si intendono approvati. Resta salva la facoltà della Giunta di formulare specifiche raccomandazioni.

La modifica sostituisce inoltre il riferimento al bilancio di previsione con quello al bilancio economico di previsione e al bilancio di esercizio.

Modifiche alla disciplina degli enti strumentali regionali

La legge abroga il comma 4 dell’articolo 11 e il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 28/1994 in materia di enti strumentali della Regione.

Modifica in materia di biodiversità

Nell’allegato E della l.r. 28/2009, dopo la dicitura “IT1322304 ROCCA DELL’ADELASIA”, la voce relativa al soggetto competente viene modificata: al posto di “Comune di Cairo Montenotte” va indicata la “Provincia di Savona”.

Adeguamenti in materia di armonizzazione contabile e controlli contabili

La legge interviene sulla l.r. 49/2012 correggendo la disciplina dei membri supplenti e delle regole di funzionamento degli organi di controllo.

In particolare:

  • i membri supplenti subentrano nelle ipotesi previste dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 7;
  • nelle votazioni del comma 10 dell’articolo 5 intervengono due membri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità e, in sua assenza, del membro più anziano;
  • tra le cause che determinano l’ipotesi prevista all’articolo 7, comma 5, è aggiunta anche la mancata partecipazione a più di due sedute nel corso dell’anno.

Disposizioni transitorie per la contabilità degli enti parco

Gli enti di gestione delle aree protette adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale a partire dall’anno successivo all’approvazione, da parte della Giunta regionale, degli schemi di bilancio. Fino a tale momento resta in vigore il sistema di contabilità finanziaria.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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