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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 2024, n. 20

Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo.

Normativa italiana24G00034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto istituisce dal 1° gennaio 2025 il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, organo indipendente con funzioni di tutela, promozione, vigilanza e contrasto alle discriminazioni. Ne disciplina composizione, ufficio, poteri di segnalazione, pareri, visite e azioni giudiziarie, con avvio operativo anche tramite personale provvisorio fino alla piena attuazione.

Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Il decreto istituisce una nuova Autorità indipendente dedicata alla tutela effettiva dei diritti delle persone con disabilità. La disciplina definisce organizzazione, funzioni, poteri di intervento, assetto dell’ufficio e copertura finanziaria, con avvio previsto in più fasi.

Istituzione, natura e decorrenza

Dal 1° gennaio 2025 è istituita l’Autorità denominata Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Essa opera con autonomia organizzativa, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Il Garante è inserito nel sistema nazionale di promozione e protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione ONU del 2006, con funzioni di monitoraggio dell’applicazione della Convenzione e di controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone con disabilità. Opera inoltre in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Ambito di intervento

Il Garante esercita le sue funzioni a tutela delle persone con disabilità in generale e, in particolare, nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali. Per le persone con disabilità private della libertà personale sono previste forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

La sede è fissata in Roma, in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilità.

Composizione, nomina e incompatibilità

Il Garante è un organo collegiale composto da:

  • un presidente;
  • due componenti.

I membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza e con specifiche professionalità, competenze o esperienze nel campo dei diritti umani e del contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità.

Sono previste rilevanti incompatibilità:

  • non possono essere scelti soggetti che rivestono o abbiano rivestito nell’anno precedente incarichi pubblici elettivi, cariche di partito o sindacali;
  • non devono avere interessi in conflitto con le funzioni del Garante;
  • per la durata dell’incarico non possono svolgere attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, né ricoprire ruoli pubblici, elettivi o di governo, né incarichi in partiti, movimenti o organizzazioni che operano nel campo della disabilità.

Alla nomina i dipendenti pubblici, i magistrati e gli avvocati dello Stato sono collocati fuori ruolo; i professori universitari sono collocati in aspettativa senza assegni.

La nomina avviene con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il mandato dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

È prevista inoltre l’immediata sostituzione in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, impedimento fisico o psichico o condanna definitiva per delitti non colposi. Dopo la cessazione dell’incarico, per un anno sono vietati rapporti retribuiti con imprese e associazioni operanti nel settore dei servizi per persone con disabilità.

Trattamento economico e rimborsi

Al presidente spetta un’indennità pari al trattamento economico annuo di un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio, entro il limite di 200.000 euro annui lordi. Ai componenti spetta un’indennità pari a quella di un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio, entro il limite di 160.000 euro annui lordi.

Sono inoltre rimborsabili le spese documentate per attività istituzionali, secondo le modalità fissate dal regolamento interno e nei limiti di spesa autorizzati.

Ufficio del Garante e personale

È istituito l’Ufficio del Garante, alle dipendenze dell’Autorità, con regolamento interno per organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni, contabilità e codice di condotta.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un ruolo autonomo del personale dell’Ufficio, al quale si applicano, per quanto compatibili, le regole della Presidenza del Consiglio e della contrattazione collettiva vigente.

La dotazione organica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, comprende:

  • 1 dirigente generale;
  • 1 dirigente non generale;
  • 19 unità di personale non dirigenziale, di cui 12 di categoria A e 7 di categoria B.

Il reclutamento avviene mediante pubblico concorso.

L’Ufficio può inoltre avvalersi di personale in comando, aspettativa o fuori ruolo, nonché di una sola unità tra Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco, con esclusione del personale scolastico. Può anche utilizzare fino a 15 esperti di elevata competenza; il compenso, se previsto, non può superare 25.000 euro lordi annui per incarico, con limite complessivo di 200.000 euro lordi annui.

Avvio provvisorio e sede operativa

Nelle more della piena attuazione, dal 1° gennaio 2025 il Garante può avvalersi provvisoriamente di un massimo di 9 unità di personale amministrativo e tecnico, provenienti dalla pubblica amministrazione e collocati in comando obbligatorio o fuori ruolo:

  • 1 dirigente non generale;
  • 8 unità non dirigenziali, di cui 5 di categoria A e 3 di categoria B.

È previsto che il luogo della sede dell’Ufficio e le misure organizzative necessarie alla piena operatività siano individuati con DPCM da adottarsi entro il 30 settembre 2024.

Funzioni di vigilanza, promozione e cooperazione

Il Garante:

  • vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità alla Convenzione ONU, agli altri trattati internazionali, alla Costituzione, alle leggi e ai regolamenti;
  • contrasta discriminazioni dirette, indirette e molestie basate sulla disabilità, compreso il rifiuto dell’accomodamento ragionevole;
  • promuove il godimento effettivo dei diritti e delle libertà fondamentali, anche prevenendo la segregazione;
  • riceve segnalazioni da persone con disabilità, familiari, rappresentanti, associazioni legittimate, cittadini, pubbliche amministrazioni e Autorità politica delegata;
  • svolge verifiche d’ufficio o su segnalazione;
  • richiede informazioni e documenti ad amministrazioni e concessionari di pubblici servizi;
  • formula raccomandazioni, pareri e indicazioni di accomodamento ragionevole;
  • promuove campagne di sensibilizzazione, anche nelle scuole;
  • sviluppa rapporti di collaborazione con garanti e organismi regionali o locali;
  • consulta organizzazioni e associazioni rappresentative delle persone con disabilità;
  • presenta una relazione annuale alle Camere e al Presidente del Consiglio o all’Autorità delegata entro il 30 settembre;
  • visita le strutture che erogano servizi pubblici essenziali, con accesso illimitato ai luoghi, e può svolgere colloqui riservati;
  • effettua le visite previste per gli istituti penitenziari;
  • agisce e resiste in giudizio per la tutela delle proprie prerogative;
  • definisce e diffonde codici e buone pratiche;
  • collabora con organismi indipendenti nazionali e internazionali.

Restano ferme le norme vigenti su autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture sanitarie.

Segnalazioni, pareri e misure correttive

Le segnalazioni sono valutate secondo le procedure interne del Garante, che deve garantire accessibilità anche tramite un centro di contatto dedicato. All’esito della verifica, previa audizione degli interessati, il Garante esprime pareri motivati con delibera collegiale.

Può inoltre:

  • rendere pareri non vincolanti su regolamenti e atti generali che incidano direttamente sui diritti delle persone con disabilità, entro 30 giorni dalla richiesta;
  • proporre un cronoprogramma per rimuovere barriere architettoniche, sensopercettive e altre barriere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, vigilando sull’avanzamento;
  • proporre misure provvisorie in casi urgenti di danno grave e irreparabile;
  • pubblicare, nel rispetto della normativa privacy, le proposte di accomodamento ragionevole per diffondere buone pratiche.

Poteri giudiziari

Il Garante è legittimato ad agire in giudizio:

  • per l’annullamento di atti non conformi ai propri pareri;
  • contro l’inerzia rispetto ai cronoprogrammi di rimozione delle barriere;
  • per il mancato recepimento di misure provvisorie;
  • per l’annullamento di regolamenti e atti generali difformi dai pareri richiesti sulle norme generali;
  • nelle ipotesi previste dal decreto legislativo n. 198 del 2009.

Può anche intervenire nei giudizi promossi dagli interessati in materia di diritti, discriminazione o interessi legittimi. Ai giudizi promossi dal Garante si applica il rito abbreviato del processo amministrativo.

Coordinamento istituzionale e avvocatura

Nell’esercizio delle funzioni il Garante coordina le proprie attività con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità e con l’UNAR per i fenomeni discriminatori multipli. Si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; si applicano anche le regole sulle spese di giustizia previste per gli enti pubblici.

Regime finanziario

Gli oneri sono quantificati in 1.683.000 euro per il 2025 e in 3.202.000 euro annui dal 2026, coperti mediante riduzione di un fondo istituito dalla legge di bilancio 2022. È inoltre previsto che dall’attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri, salvo quanto già coperto, e il MEF è autorizzato alle variazioni di bilancio.

Disposizioni finali

È modificata la legge sull’ordinamento penitenziario, inserendo il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità tra i soggetti menzionati all’articolo 67, primo comma. Ciò rafforza il collegamento tra il nuovo Garante e le funzioni di tutela nei luoghi di privazione della libertà personale.

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